Legge 281
dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30-08-1991
Legge del 14 Agosto 1991, n° 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randaggismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Principi generali
1.Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2.
Trattamento dei cani e altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi vetetrinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente catturati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti catturati, non tatuati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamentoo ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto negli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio, e rimessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti o le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3.
Competenze delle regioni
1. Le reggioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane , da impartirsi tramite tatuaggio indolore.
2. Le reggioni provvedono a determinare, con propria legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canali comunali e la costruzione dei rifugi per cani.Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contribbuti per la realizzazione degli interventi di loro competenza .
3. Le reggioni adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randaggismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché alle guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le reggioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le reggioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randaggismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4.
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art.5.
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo a tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo di lire cinquecentomila al massimo di lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6.
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già soggetto all'imposta non da luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente alla guida dei ciechi e alla custodia di edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti a individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga per oltre due mesi o che paghino un'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani abilitati al servizio dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza scopo di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7.
Abrogazione di norme
Son abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con reggio decreto 14 settembre 1931, n° 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 8.
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire unmiliardo per il 1991 e in due miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le reggioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono fissati con decreto del Ministero della sanità adottato in concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire unmiliardo per il 1991, lire due miliardi per il 1992 e di lire due miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randaggismo".
2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, oddi 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI