Legge 179
Legge 31 luglio 2002, n. 179
Disposizioni in materia ambientale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto
2002
ART. 1 - Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
ART. 2 - Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente
1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente
è potenziato di 229 unità di personale, secondo
la tabella A allegata alla presente legge, da considerare
in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma
dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso
ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente
di unità di personale.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio gli oneri connessi al trattamento economico,
alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio
ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata
la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
ART. 3 - Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti
1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi,
per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità,
della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili,
dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio,
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000
euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è data
priorità alla promozione e valutazione delle misure
e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino
il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il
trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento
atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela
della salute dei cittadini e dell'ambiente.
ART. 4 - Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato
1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto
alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti
(gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti
adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità,
ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati
al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente
e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è
autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
ART. 5 - Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente
1. Al fine di una più efficiente applicazione delle
norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto
ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento,
di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici
e degli organismi geneticamente modificati, nonché
per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale,
è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati
alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità
ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi
ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio
di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte
a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di
organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali
sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli
Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione
di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000
euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione
relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi
suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla
promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale
e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito
del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio relative alla valutazione
del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente
modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001,
n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi
e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi
25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla
valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio è autorizzato alla
stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione
di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti
scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati
opportunamente qualificati.
ART. 6 - Programma strategico di comunicazione ambientale
1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale,
al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori
alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere
iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è
autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario
2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario
2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti
i seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e
in modo continuativo diprogrammi di educazione ambientale,
sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e
iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale
da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari,
intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti
privati, con le organizzazioni produttive e di categoria,
con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con
altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori
di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole
di ogni ordine e grado, università,organizzazioni
di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su
problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati:
i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione
delle attività formative, informative e dimostrative,
i princípi, i criteri e gli strumenti necessari per
la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi
alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata
e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e
le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri
specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione
ambientale, nonché per le finalità di cui
all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato
di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per
l'istituzione ed il funzionamento del comitato è
autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di
cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere
dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti,
i compiti e le modalità di funzionamento del comitato
di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
ART. 7 - Norme in materia di inquinamento acustico
1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: "e nei pubblici esercizi" sono soppresse.ù
ART. 8 - Funzionamento delle aree marine protette
1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie
al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento
essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano,
per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine
protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è
effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle
risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle
stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del
comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento
ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e
2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono
comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse
umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa
vigente in materia, utilizzando in particolare modalità
che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti
giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente
articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessità,
al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree
marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio può autorizzare di porre a proprio
carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1
e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale
appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori,
sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività
necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette,
può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione
dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione
di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
ART. 9 - Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola
1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti: "e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro".
ART. 10 - Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso
1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione
e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata,
soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie
per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei
corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato
della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra),
comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente
Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
ART. 11 - Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio
1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.
ART. 12 - Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentiti la regione e gli enti locali interessati, è
istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede
ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono
finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
ART. 13 - Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria
1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse
finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9, e 8, comma
4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed
il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione degli
articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n.
233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1984, n. 442, è sospesa, solo per i contratti a tempo
determinato e che non abbiano scadenza successiva al 31
dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti
delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato
decreto-legge n. 148 del 1993.
ART. 14 - Disposizioni in materia di siti inquinati
1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater),
sono aggiunte le seguenti:
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento".
ART. 15 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive
1. All'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso.
ART. 16 - Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico
1. Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 7850, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
ART. 17 - Bonifica del sito di Portovesme
1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino
ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare,
in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni
delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è
autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ART. 18 - Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare
1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica
da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente
alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre
2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari
integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti
concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al
quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione
delle aree industriali interessate. L'individuazione con
procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può
essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito
di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle
operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle
aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto
impegni nell'ambito del programma di attuazione degli interventi
di bonifica. Per essere ammessi alla procedura di evidenza
pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le
altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale
assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate,
di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma;
c) piano economico e finanziario dell'investimento.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma
1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
stipula, con i Ministri dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile, delle attività produttive
e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti
delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei
comuni territorialmente competenti, uno o più accordi
di programma per l'approvazione del progetto definitivo
di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma
comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione
delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza,
gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva
e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area
bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico
dell'area e il piano economico e finanziario dell'investimento,
secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al
soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio,
bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il
congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può
disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio
in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive
fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente articolo sono
assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio
disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti
delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno
integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività
di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali
interessate.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle attività produttive
e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure
di attuazione del presente articolo con particolare riferimento
ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1
e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva,
nonché alle modalità di esecuzione delle procedure
di esproprio delle aree interessate.
6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni
caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia
di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento
nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è
escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento
di cui al presente articolo.
7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo
quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma
sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma
2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi
siano finanziati e comprendano interventi di risanamento
delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo
o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle
varie fasi di uno o più progetti coerenti con un
piano generale del sito individuato ai sensi del presente
articolo.
8. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate
dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla
materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli
enti territoriali competenti.
10. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare
di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.
ART. 19 - Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati
1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle
acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di
sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle
attività produttive, stabilisce, con proprio decreto,
i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione
e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio
di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per
la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini
massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento
o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione
delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei
serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto
della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano.
ART. 20 - Istituzione del Reparto ambientale marino
1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace
supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente
marino e costiero, è istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale
marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto
alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 21 - Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera
1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
ART. 22 - Siti minerari abbandonati
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro
per l'anno 2002.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in
250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni
debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ART. 23 - Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono soppresse
le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è
inserita la seguente:
" c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni
nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi,
non entrati nel circuito distributivo di somministrazione,
destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione
di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni,
nel rispetto della vigente normativa;";
c) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il
seguente:
" 6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma
1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "Entro il 31
marzo 2002" sono soppresse e dopo le parole: "sentito
il Ministro per gli affari regionali, adottano" sono
inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del suddetto decreto,";
e) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica
alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati,
a far data dal 1° gennaio 2003";
f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto
il seguente:
" 17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma
4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "di imballaggi"
sono soppresse le seguenti: "primari e degli altri
rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico
tramite il gestore del servizio medesimo";
h) all'articolo 39, comma 2, la parola: "primari"
è soppressa;
i) all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole: "primari,
o comunque" sono soppresse;
l) all'allegato A le parole: "16 01 03 pneumatici usati"
sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici
fuori uso".
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni
al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma
1, lettera l).
ART. 24 - Smaltimento dei rifiuti sanitari
1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità
di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri
di semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.
ART. 25 - Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole:
"entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 2003".
2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici
provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti
ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori
di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle
sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle
reti da parte dell'ente gestore".
ART. 26 - Disposizioni relative a Venezia e Chioggia
1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio
1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
" 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma
3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali,
le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i
mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi,
non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni,
entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli
scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre
2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il
31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli
scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma
che inizino l'attività dopo la data di entrata in
vigore della presente disposizione".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto
di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del
fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del
ramo di Goro del fiume Po".
ART. 27 - Piano straordinario di telerilevamento
1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree
ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio è autorizzato alla
stipula di un accordo di programma con il Ministero della
difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione
di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato
nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base
4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D
allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
ART. 28 - Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito".
ART. 29 - Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183)
1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua
delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,"
sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento
tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato
dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche
settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli
obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e
ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi
atti".
2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori
pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio";
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:";
la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole:
"rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro
dell'ambiente" sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole:"Il Ministro dell'ambiente"
sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, è sostituito dal seguente:
" 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto:
dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture
e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e
per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari
delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni
il cui territorio è interessato dal bacino idrografico,
ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario
generale dell'autorità di bacino che partecipa con
voto consultivo".
4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, è sostituito dal seguente:
" 5. Il comitato tecnico è organo di consulenza
del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione
del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa.
Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità
di bacino ed è costituito da funzionari designati
uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato
istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il
direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico
può essere integrato, su designazione del comitato
istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico
e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile".
ART. 30 - Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il comma 17 è sostituito dal seguente:
" 17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese
dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti
agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività
produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003,
con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni
anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui
al presente comma".
ART. 31 - Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali
1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione
di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle
imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione
dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
definisce annualmente con proprio decreto le modalità
e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
ART. 32 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi
20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
TABELLA A
(articolo 2, comma 1)
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
Grado/ruolo |
Unità |
Generale di Brigata |
1 |
Colonnello |
1 |
Tenente Colonnello |
1 |
Maggiore |
1 |
Capitano |
3 |
Tenente/Sottotenente |
19 |
Ispettore |
127 |
Sovrintendente |
39 |
Appuntato e Carabiniere |
37 |
Totale |
229 |