Maltrattamento - Un caso pratico

Firenze - 13 Aprile 2010 - CEDA onlus - Toscana

 

Come sapete abbiamo sempre ritenuto molto carente la normativa approvata contro i maltrattamenti ed in alcuni casi addirittura peggiorativa rispetto alla precedente: in pratica vengono puniti severamente solo i maltrattamenti più efferati contro gli animali, quelli che balzano alla ribalta dei giornali, in ossequio alla definizione data nel codice penale: "dei delitti contro il sentimento per gli animali". Ed infatti in sei anni le condanne hanno riguardato quasi sempre cani, gatti & C.

Stiamo constatando le difficoltà nell'applicazione di questa legge in un caso che, in teoria, doveva apparire tragicamente banale.

Il 17 dicembre 2008 veniva ucciso Pippo, il gatto di Elisabetta Matteini, nostra responsabile per la sezione di Castelfiorentino e Luca Frediani; Pippo si trovava tranquillamente all'interno del terreno di proprietà di Luca Frediani, quando un colpo di fucile, a distanza molto ravvicinata, lo colpisce ed il cane di uno dei due cacciatori presenti lo raccoglie come fa normalmente con le altre disgraziate "prede"; inutile la corsa dal veterinario che ha dovuto constatare il decesso dopo una angosciosa agonia.

La radiografia mostra quanto accaduto.

Il 23 dicembre 2008 il dott. Maggini effettuava una perizia medica sull'accaduto da cui si desumeva che il colpo era partito a distanza ravvicinata da un soggetto in piedi e con la canna del fucile verso il basso.

Presentavamo quindi il 24 dicembre 2008 la denuncia querela; le indagini procedono e si giunge finalmente alla conclusione del PM.

Ecco osa conclude il PM nel 2009: bisogna archiviare perché “non è dimostrabile che l'animali sia stato ucciso per crudeltà e senza necessità...”, visto che era in corso una battuta di caccia.

Abbiamo naturalmente presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto, scrive il nostro avvocato, la motivazione che sorregge tale richiesta si scontra con le risultanze dalla relazione del medico veterinario dottor Maggini, che ha illustrato la posizione dalla quale il colpo di fucile è stato sparato all’indirizzo del gatto, attestando pertanto che si è trattato di uno sparo esploso a pochissima distanza dall’animale.

Quanto sopra vale ad escludere un fatto colposo perché la circostanza di sparare un colpo di fucile ad un animale che si trova a pochi passi di distanza non è un errore, uno sbaglio, o altro, ma è volontà di colpire l’animale, senza necessità alcuna perché un gatto è inoffensivo e non può certo costituire pericolo per la incolumità di un cacciatore.

Quindi si concreta – ad avviso dello scrivente – il reato di uccisione di animale altrui senza necessità, come configurato nel reato di cui all’art. 544 bis del codice penale. Entrambi i cacciatori erano presenti al fatto, chi ha sparato lo ha fatto senza che l’altro lo fermasse, o glielo impedisse; la circostanza che entrambi abbiano taciuto all’esponente su come sono andati gli eventi, configura – ad avviso dell’esponente – una ipotesi di correità e di concorso nel reato di cui all’art. 544 bis c.p.

Il 13 maggio 2010 ci sarà l'udienza per stabilire l'archiviazione definitiva o il rinvio a giudizio.