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Legge 473 del 22 novembre 1993, art. 727
Maltrattamento e abbandono degli animali

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da 1032.9 Euro (lire 2 milioni) a Euro 5164.57
(lire 10 milioni). La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modifica del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell' attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

 
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Modulo di denuncia
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