Art. 1
Principi generali
- Lo Stato promuove e disciplina la
tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di
crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra
uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
- Il controllo della popolazione dei
cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene
effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i
servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I
proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese
agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa'
cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di
privati.
- I cani vaganti ritrovati,
catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
- I cani catturati o comunque
provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
- I cani vaganti catturati,
regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al
detentore.
- I cani vaganti non tatuati
catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non
reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere
ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili.
- I cani ricoverati nelle strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di
polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosita'.
- E' vietato a chiunque maltrattare
i gatti che vivono in liberta'.
- I gatti che vivono in liberta'
sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per
territorio e riammessi nel loro gruppo.
- I gatti in liberta' possono essere
soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
- Gli enti e le associazioni
protezioniste possono, d'intesa cone le unita' sanitarie
locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in
liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni
di soppravvivenza.
- Gli enti e le associazioni
protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari dell'unita' sanitaria locale.
- Le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani
di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
- Le regioni disciplinano con
propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe
canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali nonche'
le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il
rilascio al proprietario o al detentore della sigla di
riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio
indolore.
- Le regioni provvedono a
determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri per il
risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi
per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni
di vita per i cani e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario
dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La
legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita'
per il riparto tra i comuni dei contributi per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
- Le regioni adottano, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le associazioni animaliste, protezioniste e
venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di
prevenzione al randagismo.
- Il programma di cui al comma 3
prevede interventi riguardanti:
- iniziative di informazione da
svolgere anche in ambito scolastico al fine di
conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita
animale e la difesa del suo habitat;
- corsi di aggiornamento o
formazione per il personale delle regioni, degli enti
locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai
servizi di cui alla presente legge nonche' per le
guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita'
sanitarie locali e con gli enti locali.
- Al fine di tutelare il patrimonio
zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli
per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o
inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale.
- Per la realizzazione degli
interventi di competenza regionale, le regioni possono
destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi
assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
- Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai principi contenuti nella presente legge e
adottano un programma regionale per la prevenzione del
randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
- I comuni, singoli o associati, e
le comunita' montane provvedono al risanamento dei canili
comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel
rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e
avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla
regione.
- I servizi comunali e i servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel
trattamento degli animali, alle disposizioni di cui
all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
- Chiunque abbandona cani, gatti o
qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire un milione.
- Chiunque omette di iscrivere il
proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire centocinquantamila.
- Chiunque, avendo iscritto il cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di
sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
- Chiunque fa commercio di cani o
gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi
vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci
milioni.
- L'ammenda comminata per la
contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del
codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e
nel massimo a lire tremilioni.
- Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge
previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
- Tutti i possessori di cani sono
tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire
venticinquemila.
- L'acquisto di un cane gia'
assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
- Sono esenti dall'imposta:
- i cani esclusivamente adibiti
alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici
rurali e del gregge;
- i cani appartenenti ad
individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non
si protragga oltre i due mesi o che paghino gia'
l'imposta in altri comuni;
- i cani lattanti per il periodo
di tempo strettamente necessario all'allattamento e non
mai superiore ai due mesi;
- i cani adibiti ai servizi
dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
- i cani ricoverati in strutture
gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini
di lucro;
- i cani appartenenti a
categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
- Sono abrogati gli articoli 130,
131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175
e successive modificazioni, e ogni disposizione
incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
- A partire dall'esercizio
finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della
sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la
cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991
e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
- Il Ministro della sanita', con
proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita'
del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione
sono determinati con decreto del Ministro della sanita'
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
- All'onere derivante dalla presente
legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi
per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del
randagismo".
- Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12
ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli
CONSO |
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