13.6.2003 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146/1

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2003

relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di

animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare

l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del

trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di

conciliazione il 18 febbraio 2003,

considerando quanto segue:

(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria

applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere

commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati

membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure

adottate a livello comunitario possono consentire di

realizzare tale obiettivo.

(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di

animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni,

in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il

diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre

altre riguardano esclusivamente la salute degli animali.

L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del

trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

(3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di

rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del

territorio comunitario, grazie all'attuazione di

programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni

colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato

nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.

(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare

il sistema della quarantena semestrale in vigore da

alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno

vincolante e con un grado di sicurezza equivalente. È

pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario,

l'applicazione di un regime specifico per i movimenti di

animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per

un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione,

alla luce dell'esperienza acquisita e del parere

scientifico dell'autorità europea per la sicurezza alimentare,

presenti per tempo una relazione corredata delle

opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una

procedura rapida per decidere la proroga temporanea del

regime transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione

scientifica dell'esperienza acquisita dovesse

richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono

prevedere ora.

(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali

carnivori da compagnia sul territorio della Comunità

riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali

la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È

quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di

polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati

membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia

provenienti da tali paesi terzi.

(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti

in provenienza da paesi terzi che, dal punto di

vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica

cui appartiene la Comunità.

(7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il

regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12

marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria

applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per

quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (4), prevedono

che la legislazione veterinaria comunitaria si

applichi alle Isole normanne e all'isola di Man, che

pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del presente

regolamento.

 

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(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 239 e GU C 270 E del 25.9.2001,

pag. 109.

(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 54.

(3) Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (GU C 27 E del

31.1.2002, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 27 giugno

2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 42) e decisione del Parlamento

europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella

Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile

2003 e decisione del Consiglio del 25 aprile 2003.

(4) GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento

(CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).

(8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle

condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non

commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o

epidemiologicamente non significative per quanto

riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui

sono sensibili le specie di animali di cui all'allegato 1.

(9) È opportuno che il presente regolamento sia applicato

fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,

del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie

della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo

del loro commercio (1).

(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento

sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE

del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla

Commissione (2).

(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia

sanitaria e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del

Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie

per gli scambi e le importazioni nella Comunità di

animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per

quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle

normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A,

sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3), si applicano

generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale.

Al fine di evitare che movimenti commerciali siano

dissimulati fraudolentemente come movimenti non

commerciali di animali da compagnia ai sensi del

presente regolamento, è opportuno modificare le disposizioni

della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti

degli animali delle specie indicate nelle parti A e B

dell'allegato I, allo scopo di garantirne l'uniformazione

con le disposizioni del presente regolamento. È opportuno

altresì prevedere la possibilità di fissare il numero

massimo di animali che possono essere oggetto di un

movimento ai sensi del presente regolamento oltre il

quale si applicano le norme relative agli scambi.

(12) Le misure di cui al presente regolamento intendono

garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi

sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati

ai movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione

in quanto sono basate sulle conclusioni dei

gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sulla

relazione del Comitato scientifico veterinario del 16

settembre 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria

applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di

animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di

tali movimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati

membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da

compagnia delle specie elencate nell'allegato I.

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni

fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e

volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali

da compagnia.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «animali da compagnia»: gli animali delle specie elencate

nell'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una

persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del

proprietario durante il movimento e non destinati alla

vendita o al trasferimento di proprietà;

b) «passaporto»: qualsiasi documento che consenta di identificare

chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le

indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione

al presente regolamento, documento che deve essere

elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma;

c) «movimento»: qualsiasi spostamento di un animale da

compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua

reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza

da un paese terzo.

Articolo 4

1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere

dall'entrata in vigore del presente regolamento gli animali delle

specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati

se dotati:

a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure

b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

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(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo

dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334

del 18.12.2001, pag. 3).

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo

dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione (GU L 187

del 16.7.2002, pag. 3).

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore

non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della

norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che

assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto

del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire

i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve

essere accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono

di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale.

3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti

nel loro territorio senza essere sottoposti a quarantena

siano identificati a norma del paragrafo 1, primo comma,

lettera b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.

4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo

1, primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di

identificazione di un animale.

CAPITOLO II

Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri

Articolo 5

1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia

delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti

salvi i requisiti previsti all'articolo 6:

a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e

b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario

abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di

una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione

antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni

del laboratorio di fabbricazione, realizzata

sull'animale in questione con un vaccino inattivato di

almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).

2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli

animali di cui all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi,

non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano

soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza

entrare in contatto con animali selvatici che possono essere

stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla

madre da cui sono ancora dipendenti.

Articolo 6

1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere

dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'introduzione

degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, nel

territorio dell'Irlanda, della Svezia e del Regno Unito è subordinata

all'osservanza dei seguenti requisiti:

— devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo

1, primo comma, lettera b), a meno che lo Stato membro

di destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma

dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e

— devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un

veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante,

oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5,

paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di una titolazione di

anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata

in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato

entro i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla

data di cui all'articolo 25, secondo comma.

Tale titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali

che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli

intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione

del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti

degli animali da compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle

condizioni di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al

primo comma del presente paragrafo conformemente alle

norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25,

secondo comma.

2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener

conto di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle

specie di cui all'allegato I, parte A, non possono formare

oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta

per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto

dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione

degli anticorpi.

3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere

prorogato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano

su proposta della Commissione, in conformità del trattato.

Articolo 7

I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di

cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di

cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione

per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni

particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di

animali, e un modello di certificato di cui devono essere muniti

i suddetti animali possono essere definiti per altre malattie

secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

CAPITOLO III

Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi

terzi

Articolo 8

1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I,

parti A e B, devono, in occasione di un movimento:

a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II,

parte B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B,

sezione 1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo

1;

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ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A,

direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui

all'allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo

6;

b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B,

sezione 1:

— essere identificati mediante il sistema di identificazione

definito all'articolo 4, e

— aver formato oggetto:

— di una vaccinazione antirabbica conforme al

disposto dell'articolo 5 e

— di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari

ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione

prelevato da un veterinario abilitato almeno

trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi

prima del movimento.

Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione

di anticorpi su un animale da compagnia

che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli

previsti all'articolo 5, paragrafo 1.

Tale termine di tre mesi non si applica in caso di

reintroduzione di un animale da compagnia il cui

passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata

con risultato positivo prima che il suddetto

animale abbia lasciato il territorio della Comunità;

ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori

di cui all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di

cui all'allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a

meno che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6

dopo la loro introduzione nella Comunità.

2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da

un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in

caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza

delle disposizioni del paragrafo 1.

3. In deroga alle disposizioni precedenti:

a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di

cui all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato

constatato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo

2, che tali territori applicano norme almeno equivalenti

alle norme comunitarie di cui al presente capitolo,

sono soggetti alle norme del capitolo II;

b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra

San Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia,

Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia

possono continuare alle condizioni previste dalle norme

nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo

comma;

c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e

secondo condizioni da determinare, l'introduzione di

animali da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie

di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata

in provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco

dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato

in materia di malattia della rabbia lo giustifichi.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in

particolare, il modello di certificato sono adottati secondo la

procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 9

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di

cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché

il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono

fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 10

Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e

secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito

l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare

in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente

il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia

e gli elementi seguenti:

a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della

malattia della rabbia;

b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza

efficace;

c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari

di garantire la validità dei certificati;

d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione

e il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti

le importazioni;

e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione

sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati

e dei laboratori).

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e

facilmente accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai

movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

nel territorio comunitario e in merito alle condizioni della

loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio.

Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia

pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di

applicarla.

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Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli

animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in

provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato

II, parte B, sezione 2, siano sottoposti:

a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a

cinque, ad un controllo documentale e ad un controllo di

identità da parte dell'autorità competente del luogo di

ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;

b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque,

ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali

controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso

di cui all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla

Commissione.

Articolo 14

Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona

fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia

deve presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto

o il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la

conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento

di cui trattasi.

In particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo

comma, lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme

alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785,

il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità

dell'animale da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i

mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i

requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente

in consultazione con il veterinario ufficiale decide:

a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero

b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a

soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario

o della persona fisica che ne assume la responsabilità,

oppure

c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza

compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o

l'isolamento in quarantena non siano realizzabili.

Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui

ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato,

vengano alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro

rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni e finali

Articolo 15

Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un

movimento prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo

deve essere effettuato da un veterinario abilitato e il test deve

essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della

decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che

designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei

criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di

controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1).

Articolo 16

Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere

dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri

che dispongono di norme specifiche di controllo dell'echinococcosi

e delle zecche alla data di entrata in vigore del presente

regolamento possono subordinare l'introduzione degli animali

da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti.

A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla

situazione della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità

di una garanzia supplementare per prevenire il rischio di

penetrazione della malattia stessa.

La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato

di cui all'articolo 24 di dette garanzie complementari.

Articolo 17

Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti

A e B, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo

24, paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da

quelli stabiliti dal presente regolamento.

13.6.2003 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146/5

(1) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali

delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un

movimento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo

24, paragrafo 2.

Articolo 18

Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive

90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai

controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari

di taluni animali vivi e prodotti di origine animale,

nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e

91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi

relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli

animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti

nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/

425/CEE e 90/675/CEE (2).

In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa

della Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in

uno Stato membro o in un paese terzo lo giustifichi, può essere

adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo

24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato

I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione

soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera

b).

Articolo 19

L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere

modificati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo

2, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario

o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle

specie di animali contemplate dal presente regolamento, in

particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento,

se necessario, un numero limite di animali che possono

formare oggetto di un movimento.

Articolo 20

Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate

secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 21

Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono

essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo

2, per consentire il passaggio dal regime attuale a quello

fissato dal presente regolamento.

Articolo 22

La direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 10:

a) al paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i

furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e

16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo

alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti

a carattere non commerciale di animali da compagnia

e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

(*).

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve

inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato

24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato

dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali

godono di buona salute e sono atti a sopportare il

trasporto fino alla destinazione.

3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati

all'Irlanda, al Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani

e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli

6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve

inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato

24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato

dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali

godono di buona salute e sono atti a sopportare il

trasporto fino alla destinazione.

(*) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.»;

c) al paragrafo 4, dopo il termine «carnivori» sono aggiunti

i termini seguenti:

«eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3»;

d) il paragrafo 8 è soppresso;

2) all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni

di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle

di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve

inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24

ore prima della spedizione da un veterinario abilitato

dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali

godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto

fino alla destinazione.»

Articolo 23

Anteriormente al 1o febbraio 2007 la Commissione, previo

parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla

necessità di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento

europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza

acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di

proposte appropriate per definire il regime da applicare a

decorrere dal 1o gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.

L 146/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.6.2003

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo

dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo

dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

Articolo 24

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,

tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione

1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,

tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione

1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

13.6.2003 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146/7

ALLEGATO I

SPECIE ANIMALI

PARTE A

Cani

Gatti

PARTE B

Furetti

PARTE C

Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili.

Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE (1) e 92/65/CEE].

Mammiferi: roditori e conigli domestici.

L 146/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.6.2003

(1) Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le

importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6). Direttiva modificata da

ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29).

ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

Svezia

Irlanda

Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A

Sezione 2

Andorra

Islanda

Liechtenstein

Monaco

Norvegia

San Marino

Svizzera

Vaticano

PARTE C

Elenco dei paesi terzi o parti di territori di cui all'articolo 10.

13.6.2003 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146/9