L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell'autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né
di speciali gravami fiscali
per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o
nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare
denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di
diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende
allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare
ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno
a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali,
la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre,
la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità
e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento c
on i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia
con le esigenze della produzione,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le
pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere
di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente
della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente
la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazione,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla
legge.
Sezione II
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti
ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato
da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono
che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale
con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione
di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica,
o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea
. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni
d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere
il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica,
il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica
e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I PRESIDENTI
LA COSTITUZIONE
ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO
GLI UFFICI
LE ONORIFICENZE
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera
e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero,
le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi
ai partiti politici per i magistrati,
i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III
GLI ORGANI AUSILIARI
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di esperti e
di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e,
in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge.
In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie,
e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le
norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni,
le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all’ufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche
e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati a
d altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse,
e degli estranei che partecipano all’amministrazione della
giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro
della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione II
NORME SULLA
GIURISDIZIONE
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di
un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore; sia assistita da
un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova.
La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato
o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di
provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione
di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o
per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/
Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario;
sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne
e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o
per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo
i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica
o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di
leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,
che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un
ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente,
è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo
e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo
statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e
dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte
del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o
un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che
abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto
a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte
o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore
di legge dello Stato o
di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti
o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d’abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate,
e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge
della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Provincie nell’ambito d’una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli
tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno
del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di atto avente forza di legge
, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i
termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per
la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non
sono costituiti tutti i
Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono
i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato
che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima
della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come
Regione a sé stante, con il numero
dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge,
ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi s
peciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità
con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie
indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme
preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono
indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non
sia provveduto al riordinamento
e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Provincie ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le
Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento.
Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in
casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti
locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si
applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando
la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art.
131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre
un quinquennio dall’entrata in vigore
della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e
alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e
dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di
diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno
1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona
nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione e
al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali
che non siano state
finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea
Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2,
primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo
i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni
e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo,
è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o
di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla
sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in
vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica
per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.