L'anno 2007 il giorno cinque del mese di febbraio in CHIERI (TO) Viale Diaz n. 5, si sono riuniti i Signori:
MAROCCO Claudia, nata a CHIERI (TO) il 16/04/1971 residente in CHIERI (TO) Strada Tetti Fasano n. 63, codice fiscale: MRCCLD71D56C627A
MILANESIO Elena, nata a CHIERI (TO) il 29/05/1981 residente in POIRINO (TO) Via E. De Amicis n. 10, codice fiscale: MLNLNE81E69C627U
QUAGLINO Federica, nata a CHIERI (TO) il 05/08/1983 residente in CHIERI (TO) Via Martiri della Libertà n. 13, codice fiscale: QGLFRC83M45C627U
RIZZI Marta, nata a TORINO il 07/07/1980 residente in PINO TORINESE (TO)Via San Felice n. 14 , codice fiscale: RZZMRT80L47L219V
RUSCALLA Veronica Maria, nata a BORGOMANERO (NO) il 04/12/1985 residente in CHIERI (TO) Viale Diaz n. 5, codice fiscale: RSCVNC85T44B019T
I medesimi stipulano e convengono quanto segue:
1. E' costituita fra di essi un'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata “COMPAGNIA TEATRALE I GUITTI” (in seguito: "l'Associazione"), con sede in CHIERI (TO) Viale Diaz n. 5
2. L'Associazione è apolitica, apartitica e non confessionale; esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.
3. L'Associazione, regolata dall'art. 36 del Codice Civile, è retta dallo statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Il primo Consiglio direttivo sarà composto dai signori:
MAROCCO Claudia, nata a CHIERI (TO) il 16/04/1971 residente in CHIERI (TO) Strada Tetti Fasano n. 63, codice fiscale: MRCCLD71D56C627A
MILANESIO Elena, nata a CHIERI (TO) il 29/05/1981 residente in POIRINO (TO) Via E. De Amicis n. 10, codice fiscale: MLNLNE81E69C627U
QUAGLINO Federica, nata a CHIERI (TO) il 05/08/1983 residente in CHIERI (TO) Via Martiri della Libertà n. 13, codice fiscale: QGLFRC83M45C627U
RIZZI Marta, nata a TORINO il 07/07/1980 residente in PINO TORINESE (TO)Via San Felice n. 14 , codice fiscale: RZZMRT80L47L219V
RUSCALLA Veronica Maria, nata a BORGOMANERO (NO) il 04/12/1985 residente in CHIERI (TO) Viale Diaz n. 5, codice fiscale: RSCVNC85T44B019T
5. In sede di prima nomina, le cariche sociali sono così attribuite:
Presidente e Legale Rappresentante: MAROCCO Claudia, nata a CHIERI (TO) il 16/04/1971 residente in CHIERI (TO) Strada Tetti Fasano n. 63, codice fiscale: MRCCLD71D56C627A
Vicepresidente: RUSCALLA Veronica Maria, nata a BORGOMANERO (NO) il 04/12/1985 residente in CHIERI (TO) Viale Diaz n. 5, codice fiscale: RSCVNC85T44B019T
Segretario: QUAGLINO Federica, nata a CHIERI (TO) il 05/08/1983 residente in CHIERI (TO) Via Martiri della Libertà n. 13, codice fiscale: QGLFRC83M45C627U
i quali accettano la carica loro conferita.
6. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario come sopra nominati, restano in carica tre anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.
7. Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a carico dell'Associazione.
Letto, confermato e sottoscritto:
Presidente MAROCCO Claudia
Vicepresidente RUSCALLA Veronica Maria
Segretario QUAGLINO Federica
Consigliere MILANESIO Elena
Consigliere RIZZI Marta
Art. 1
E' costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata “COMPAGNIA TEATRALE I GUITTI”
L'Associazione ha sede in CHIERI (TO) Viale Diaz n. 5
La sede potrà essere trasferita per semplice delibera dal Consiglio Direttivo.
Art. 2
L’associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi dell’attività associativa, detratte le spese, devono essere reinvestiti per il raggiungimento dello scopo sociale.
Essa si finanzia con:
- le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- i proventi realizzati nello svolgimento dell’attività;
- il ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- ogni altro provento comunque conseguito.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
L’Associazione “COMPAGNIA TEATRALE I GUITTI” è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Gli eventuali regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività dell’Associazione.
Art. 3
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 4
L'Associazione persegue in particolare finalità culturali; si prefigge, recitando e portando in scena commedie, drammi, opere di ogni genere, non solo per il puro scopo del divertimento ma con la finalità di promuovere e produrre la cultura del teatro; nonché organizzare corsi di preparazione e formazione, laboratori teatrali e scuola di recitazione e danza, quant’altro si reputerà necessario per il raggiungimento e l’arricchimento delle finalità sociali.
Per l’attuazione dei propri scopi, l’associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all’associazione.
Art. 5
L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
a) realizzare spettacoli teatrali;
b) organizzare e partecipare a spettacoli con scopi benefici;
c) organizzare raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
d) possedere e gestire strutture, ecc. e solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento
dei propri fini istituzionali;
e) collaborare e stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
f) aderire anche ad altri organismi con cui condividere finalità e metodi;
g) collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, richiedere contributi e sussidi a favore della promozione e svolgimento delle varie attività;
h) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione.
Art. 6
L’associazione si compone di un numero illimitato di associati.
Possono essere soci dell' Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.
Possono essere ammessi tutti coloro che ne facciano espressa richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare e di attenersi al presente statuto.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 7
La qualifica di socio ordinario si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione che si riserva il diritto di accogliere le domande di ammissione.
Art. 8
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I Soci si distinguono in: A. Soci Fondatori; B. Soci Ordinari; C. Amici
Art. 9
A. Soci Fondatori
Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della associazione: essi sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e partecipano all’Assemblea con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni scritte o per impedimento definitivo.
Art. 10
B. Soci Ordinari.
Sono soci Ordinari le persone che accedono all’associazione su domanda; i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con diritto di parola e non godono del diritto di voto.
Art. 11
C. Amici
Il Consiglio Direttivo può accogliere Amici che sono sostenitori e forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione.
Gli Amici partecipano alle assemblee con diritto di parola e non sono soggetti ad elettorato attivo o passivo.
Art. 12
La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni.
Le dimissioni hanno effetto immediato.
Il socio è escluso dall’Associazione quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, per morosità o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo.
La morosità e l’esclusione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri salvo l’obbligo di ratifica dell’Assemblea nella prima convocazione dopo aver ascoltato il socio interessato. I soci recedenti, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.
Art. 13
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 14
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l’approvazione del rendiconto dell’anno trascorso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.
E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 15
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell' avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative.
L' avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.
Art. 16
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci di maggiore età, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 17
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i seguenti casi:
- le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci più uno;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Art. 18
Sono compiti dell’Assemblea sovrana dei soci:
- approvare annualmente il rendiconto;
- eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per tre anni;
- deliberare in ordine alla ratifica delle proposte di esclusione dei soci formulate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti interni per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di cinque ed una massimo di nove membri. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i propri soci e restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all’organo amministrativo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio, che si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.
Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative
b) fissare la data dell'assemblea annuale;
c) redigere il rendiconto annuale;
d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
f) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
g) proporre all'Assemblea l'esclusione di soci;
h) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
i) decidere circa l’assunzione o l’ingaggio di artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all’associazione, determinandone il compenso o la retribuzione;
l) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
Art. 21
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.
La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell’organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:
- convocare e presiedere l’Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell’Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci,
- firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’associazione.
Art. 22
Il Segretario assiste il Consiglio, predispone lo schema di bilancio preventivo ed il consuntivo della Associazione che il Presidente previo esame, sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Il Segretario collabora, insieme al Presidente, alla tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione.
Il Segretario redige i Verbali delle riunioni del Consiglio, provvede al disbrigo della corrispondenza, firmando quella che non impegni l’Associazione; provvede al normale funzionamento degli ufficio e collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell’Associazione.
Art. 23
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Art. 25
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.
Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.
Art. 26
L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il rendiconto dell’Associazione, regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.
Art. 27
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
L'eventuale patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dell’Atto Costitutivo si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle norme vigenti in materia di associazionismo, nonché alle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.
Chieri, 5 febbraio 2007
I SOCI FONDATORI
MAROCCO Claudia
MILANESIO Elena
QUAGLINO Federica
RIZZI Marta
RUSCALLA Veronica Maria