LE LEGGI DELL'ANZIANO

 

Art. 1

L'anziano ha ragione.

 

Art. 2

L'anziano ha sempre ragione.

 

Art. 3

Nell'improbabile caso che una m.q.m. avesse ragione, entrano immediatamente in vigore gli articoli immodificabili, 1 e 2.

 

Art. 4

L'anziano non dorme: riposa.

 

Art. 5

L'anziano non mangia: si nutre, soprattutto, delle offerte  matricolari.

 

Art. 6

L'anziano non beve: degusta.

 

Art. 7

L'anziano non legge il giornale nelle ore di studio: si tiene informato.

 

Art . 8

L'anziano non arriva mai in ritardo: č stato trattenuto.

 

Art. 9

L'anziano non tratta mai male le m.q.m.: le educa per la vita nel mondo.

 

Art. 10

Chi entra in una stanza con idee proprie, ne deve uscire con quelle dell'anziano.

 

Art. 11

Le m.q.m. devono rispettare in maniera scrupolosa l'anziano, difendendolo dalla Direzione e, ossequiandolo, porgerlo ad esempio di vita collegiale.

 

Art. 12

Le m.q.m. devono riconoscere il Vero anziano ed  il suo grado di anzianitą:

 

PONTEFICI MASSIMI     - 1 Fc.

DIVINI                              - 4° Anno.

COLONNE                        - 3° Anno.

FAGIOLI                           - 2° Anno.

 

Art. 13

L'anziano č l'anziano.

 

 

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