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Acque meteoriche ultimo aggiornamento 02/01/05
La regione Puglia ha fissato i criteri per la disciplina delle acque meteoriche. Tutti gli insediamenti destinati alla produzione, residenza o ai servizi in cui si effettua il transito, la sosta o il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo devono provvedere al trattamento delle acque meteoriche ricadenti su queste superfici. I riferimenti normativi di riferimento sono rappresentati dal
 
Piano Direttore della Regione Puglia (appendice A1 al Decreto n.°191 del 13/06/2002)   scarica
Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n.°282 del 22/11/2003           scarica
Art.39 del D.Lgs. 152/99 come novellato dal D.Lgs. 258/2000                                       scarica

I sistemi di trattamento previsti dipendono dalla tipologia di sostanze che vengono movimentate sulle superfici di transito. Se non vengono prodotte o movimentate le sostanze di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato n.° 5 al D.Lgs 152/99, il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovrà consistere essenzialmente in una grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Nel caso invece si movimentino sostanze contenute nelle due tabelle precedentemente mensionate, allora occorre che le acque di prima pioggia siano separate da quelle successive e trattate in modo appropriato in modo che in uscita dall'impianto di trattamento abbiano caratteristiche qualitative conformi ai limiti imposti dalla tabella 3 o tabella 4 previste dal D.Lgs. 152/99 a seconda se lo smaltimento dovrà avvenire rispettivamente in fogna, acque superficiali, mare oppure sul suolo. Per le sole acque di prima pioggia è possibile anche la semplice intercettazione e raccolta, senza alcun trattamento, e successivo allontanamento mediante mezzi autobotte da ditte specializzate (nel caso di aree sprovviste di rete fogna nera pubblica).

Per acque di prima pioggia si intendono le prime acque meteoriche di dilavamento fino ad un'altezza di precipitazione massima di 5 millimetri, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, uniformemente distribuite sull'intera superficie scolante.

Tutti i sistemi di trattamento dovranno essere dimensionati sulla base delle portate di piena desunte dalla curva di possibilità climatica avente tempo di ritorno non inferiore ai 5 anni. Anche nel caso di raccolta delle acque meteoriche per destinarle al riutilizzo, i volumi di raccolta devono essere compatibili sia con le quantità d'acqua che precipitano sulla superficie scolante che con le reali esigenze di riutilizzo all'interno dell'azienda. Il ruolo del geologo in questo caso risulta fondamentale sia per la valutazione delle portate da trattare sia soprattutto per le portate da smaltire. La realizzazione di trincee drenanti, di pozzi perdenti (di limitata profondità) rappresentano il sistema di smaltimento consigliato per quelle aree sprovviste di una rete di fogna bianca pubblica. Tali sistemi devono essere attentamente dimensionati valutando la reale capacità assorbente delle rocce in posto, eseguendo dei tests di percolazione, e garantendo comunque il franco minimo di sicurezza rispetto alla falda acquifera sottostante. Occorre altresì verificare che dal punto di scarico sul suolo siano rispettate le distanze minime di rispetto da pozzi adibiti ad uso irriguo (> 250 metri) e da pozzi adibiti ad uso potabile ( > 500 metri). E' assolutamente vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee.
Le autorizzazioni vanno richieste alla provincia competente per territorio nel caso di scarichi sul suolo, nei corpi idrici superficiali, in mare, e all'ente gestore della rete fognaria nel caso di scarico appunto in fogna. L'autorizzazione è valida per 4 anni ed un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.