STATUTO
DEL
CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE
DELLA PROVINCIA DI MODENA
Art. 1
COSTITUZIONE
- E' costituito in Modena il Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (C.G.G.E.V.) con sede legale e amministrativa in Modena presso Assessorato Ambiente della Provincia di Modena in Via J.Barozzi n. 318.
- I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.
Art. 2
- FINALITA' DEL CORPO -
- Il C.G.G.E.V. non persegue fini di lucro ma intende operare per la tutela, l'educazione e il recupero ambientale in tutte le sue componenti.
Per svolgere a tal fine una proficua attività occorre:
- esercitare le funzioni di Guardia Ecologica nello spirito e nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore;
- intervenire sul territorio con tutti gli strumenti idonei e disponibili per attuare la prevenzione e la repressione ai sensi delle normative vigenti;
- promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
- collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare per quanto riguarda l'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, di escavazione di materiali litoidi, di polizia idraulica e di salvaguardia della natura;
- collaborare all'organizzazione dei corsi di preparazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie;
- partecipare cd indire seminari, convegni e dibattiti che trattino i temi del nostro operare;
- collaborare con le Autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e per gli interventi di Protezione Civile.
- Promuovere
e sostenere attivitą internazionali di cooperazione allo sviluppo sostenibile
e di salvaguardia e protezione dell'ambiente con particolare riferimento alla
foresta tropicale ed ai suoi abitanti.
La durata del C.G.G.E.V. è illimitata.
Art. 3
- ADERENTI AL C.G.G.E.V. -
- Fanno parte del C.G.G.E.V. tutte le Guardie che hanno ottenuto la nomina.
Per ottenere la nomina a G.G.E.V. occorre:
- partecipare ad un corso specifico e risultare idonei a un esame finale di ammissione;
- inoltrare l'attestato di idoneità e la documentazione necessaria all'Amministrazione Provinciale che provvederà alla nomina a G.E.V.
La nomina a Guardia Giurata viene rilasciata dalla Prefettura di Modena previa acquisizione della nomina a G.E.V. della Provincia.
- Fanno altresì parte del Corpo tutti coloro che hanno fatto domanda di frequentare il corso con la qualifica di Aspiranti Guardie su parere favorevole del Comitato Direttivo. L'Iscrizione al Corpo decorre dalla data di delibera del C.D. Le Aspiranti G.E.V. non hanno diritto di voto in assemblea ne delle altre prerogative riservate alle G.G.E.V., ma possono affiancare le stesse come accompagnatore e collaborare alle iniziative educative e di Protezione Civile. Le Aspiranti Guardie devono comunque impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le direttive degli Organi del Corpo.
Il corso per Aspiranti Guardie verrà istituito con la Provincia ogni qualvolta lo s'intenda necessario.
-
- Gli aderenti cessano di appartenere al C.G.G.E.V. per:
- dimissioni volontarie;
-
- non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
-
- morte;
-
- indegnità deliberata dal C.D.; in questo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.
- Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
-
Art. 4
- DOVERI e DIRITTI DELLA GUARDIA -
|
- Dopo la nomina la Guardia deve:
- aderire per iscritto al Corpo;
- osservare il presente Statuto, il Regolamento interno, le deliberazioni degli organi dirigenti;
- partecipare alle iniziative che vengono decise in accordo con la Provincia;
- richiedere preventivamente l'autorizzazione al Consiglio Direttivo prima di intraprendere iniziative personali a nome del
Corpo.
- Pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare deciso dall'assemblea.
|
- La Guardia ha diritto a:
|
- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega;
- svolgere le funzioni istituzionali
- recedere dall'appartenenza al C.G.G.E.V. dando le dimissioni per iscritto con restituzione dei documenti comprovanti la qualifica a Guardia Ecologica Volontaria.
|
- La Guardia all'atto dell'adesione esenta per iscritto il Corpo, nonché gli Organi direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovesse arrecare per dolo o negligenza grave nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 5
- ORGANI DEL CORPO -
Sono Organi del Corpo:
- l'Assemblea delle Guardie;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente:
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Sindaci Revisori dei Conti.
- Tutte le cariche sono gratuite ed hanno durata biennale con possibilità di verifica annuale su richiesta della maggioranza dei componenti di almeno il territorio di una Area. E' consentita la rieleggibilità dei rappresentanti uscenti.
- Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo
Art. 6
- ASSEMBLEA -
- L'Assemblea è costituita da tutte le Guardie nominate ed in regola con i requisiti dell'Art. 3.
- Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
- .La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
- Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
- Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo le richieste di modifica allo statuto.
- L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
Art. 7
- CONSIGLIO DIRETTIVO -
- Il Consiglio Direttivo (C.D.) E' composto da almeno undici membri eletti dall'Assemblea salvaguardando la rappresentatività di ogni zona in cui è suddivisa la Provincia secondo le decisioni del C.D. in carica, rappresentanza che in ogni caso non deve essere inferiore ad uno. I membri del C.D. non hanno diritto a compenso. Il C.D. è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi nonché ogniqualvolta egli lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri in carica. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire almeno dodici giorni prima della riunione, fa fede la data del timbro postale o quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
- Le riunioni del C.D. sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità è decisivo il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni sono palesi.
- Spetta al C.D.:
- rendere operative le delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- coordinare gli interventi istituzionali e l'attività di servizio delle Guardie sentite le preposte Commissioni Tecniche;
- sottoporre eventuali questioni disciplinari al Collegio dei Probiviri;
- ratificare la nomina di nuove Guardie.In caso di dimissioni o decadenza di un componente del C.D. la sostituzione viene fatta su indicazione del C.D. stesso; la nuova componente durerà in carica fino al termine del mandato del C.D.;
- Eleggere Il Presidente e il vice-Presidente che vengono scelti di norma suddividendo le cariche tra pianura e
montagna;
- Nominare il Segretario;
- Nominare il Tesoriere.
- Alle riunioni del C.D. possono partecipare con diritto di parola (previa richiesta scritta e motivata) ma senza facoltà di voto tutte le Guardie ed aspiranti. Il C.D. può indire riunioni aperte ed invitare alle sedute chiunque ritenga necessario alle attività da svolgere in qualità di esperti, che possono esprimersi con solo voto consultivo.
Art. 8
- PRESIDENTE -
- Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del C.D., è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
- Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 5, comma 2° e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
- Il Presidente rappresenta legalmente il C.G.G.E.V. nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del C.D.
- In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del C.D. , sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva,
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o dal componente del C.D. più anziano di età.
- Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio. E' il solo, dopo autorizzazione del C.D., ad avere rapporti con i mezzi di informazione con possibilità di delega.
Art. 9
|
SEGRETARIO - |
- Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, C.D., collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti.
Art. 10
| TESORIERE - |
- TESORIERE -
- Il tesoriere coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al C.D. entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al C.D. entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del C.D.;
Art. 11
- COLLEGIO DEI PROBIVIRI -
- Il Collegio dei Probiviri (C.P.) è formato da tre membri eletti dall'Assemblea non facenti parte del C.D., che a loro volta nominano il loro Presidente.
- Il C.P. ha il compito di esaminare il comportamento delle Guardie in tema di disciplina e qualsiasi contrasto che possa insorgere tra gli aderenti, tra questi ed il C.G.G.E.V. o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
- Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
- Il C.P., nell'esercizio delle proprie funzioni decisionali può prendere i seguenti provvedimenti:
- non luogo a procedere;
- censura verbale;
- censura scritta;
- sospensione temporanea;
- espulsione dal Corpo e proposta alla Provincia del non rinnovo della nomina.
Tutti i membri del Collegio sono rieleggibili. Al Presidente del Collegio spetta l'incarico di tenere il verbale delle riunioni che dovrà essere sottoscritto da tutti i membri. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti del Collegio, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti.
Art. 12
- SINDACI REVISORI DEI CONTI -
- Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
- Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
- Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
- Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
Art. 13
- RISORSE ECONOMICHE -
- L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal C.D..
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere.
Art. 14
- QUOTA SOCIALE -
- La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
- Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15
- BILANCIO -
- Ogni anno devono essere redatti, a cura del C.D. i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art. 16
- MODIFICHE ALLO STATUTO -
- Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.
Art. 17
- Il C.G.G.E.V. -
- pur facendo riferimento agli Enti pubblici, si impegna a mantenere una propria autonomia operativa facendo proprie le eventuali indicazioni e leggi regionali emanate al riguardo. Per quanto riguarda i rapporti con tutte le associazioni operanti sul territorio resta comunque prioritario il rapporto della Guardia verso il Corpo nell'espletamento delle sue funzioni.
- NORMA DI RINVIO -
- Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
aggiornamento assemblea del 08/06/2001.
GEV
HOME PAGE
|