LEGGE 9 dicembre 1998,
n. 426. (c.d. Ronchi Ter.)
Nuovi interventi in campo ambientale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinanti).
1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione
di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi,
lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di
loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui
all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' per gli impegni
attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di
cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli
accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati
limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere
dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999
e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno
2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi
di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera .i'), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono
concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al
rinanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonche'
quellc attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di
riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro
comunitario di sostegno 19941999. 1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per
la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero
dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi
prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento
dei singoli interventi e le modalita' di trasferimento delle
relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di
accettabilita', delle procedure di riferimento e dei criteri
definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti
ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti
i
comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei
criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui
al comma 3, determina altresi' le modalita' per il monitoraggio e
il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate,
delle attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi
previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo
delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il
rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per
le attivita' di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente
si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di
cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad
effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e
prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate
a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli
enti territoriali competenti, direttamcnte agli istituti mutuanti
interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente
assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni
dalI'effettuazione degli
stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui
all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato
in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al
momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione,
rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino
ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, verranno determinati i criteri e le modalita' della
restituzione.
8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il Ministro
dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA),".
9. All'articolo 17 del decreto legislaitivo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti: "15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese,
cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che
intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e
lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla
vigente legislazione. 15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le
regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorita'
nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare ".
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis
dell'articolo 17 del decrcto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
introdotto dal comma 9 del presente articolo, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
11. All'articolo 17, comma 11, dcl decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le
predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale
mobiliare ".
12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorita' degli
interventi" sono aggiunte le seguenti: "basato su un
criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA ".
13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro
un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due
anni ".
14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi
dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 " sono
sostituite dalle seguenti: " devono conformarsi alle
disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31
dicembre 1998 ".
15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto
e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori
firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei
citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli
obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei
registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei
formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione
all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente
decreto " .
16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le
parole: "derivanti dalle lavorazioni industriali e
artigianali" e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo,
le seguenti: "limitatamente alla quantita' conferita ".
17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il
funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui
rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5,
e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da
iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero
dell'ambiente".
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale
" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. le parole da: "Le imprese che svolgono"
fino a: "anche se da essi prodotti " sono sostituite
dalle seguenti: "Le imprese che svolgono attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi
e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la
quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al
giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti".
20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di
cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo'
determinare con proprio decreto l'entita' dei costi della
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei
produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma
10, nonche' le condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti
stessi da parte dei produttori ".
21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "i beni di
cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46
)".
23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti
locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione
del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le
disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri" e le
parole da: ",ovvero effettuano" fino alla fine del
comma.
25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Con la sentenza di condanna per
la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
il beneficio della sospensione condizionale della pena puo'
essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale".
26. Al fine di consentire il completamento delle attivita'
assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata
la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni l999 e
2000.
27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",prevedendo disposizioni transitorie per garantire la
graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed
il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni
28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: " 1 gennaio 1999 " sono
sostituite dalle seguenti: " 1 gennaio 2000 ".
ART. 2
(Interventi per la conservazione della natura).
1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita
delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed
integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di
gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a
notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui
all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985.
Il Ministro dell'ambiente puo' procedere agli interventi di
demolizione avvalendosi delle strutture tecniche coperative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di
spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni
a decorrere dall'anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della
costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed
integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di
demolizione delle opere effettuate abusivamente per la
costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non
suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli
ambientali e paesistici, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta
giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni
competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a
tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero
della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal
medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano
la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso
per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento
del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui
al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambicnte, per
essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali
protette per il ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e
previa consultazione dei comuni e delle province interessati,
sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val
d'Agri e Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale
dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
8. All'articolo 7, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
nell'alinea, dopo le parole: " nella concessione di
finanziamenti" sono inserite le seguenti: " dell'Unione
europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo
4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire
2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere
dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento
del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. All'articolo 36, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-bis), e'
aggiunta la seguente:
"e-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei
cetacei"
11. Il Ministro dell'ambientc entro il 30 giugno 1999 provvede
all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione
dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo
obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998
le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale
per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle
acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque
internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine
protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6
dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000
milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9
novembre 1979, e' soppressa e le relative funzioni sono
trasferite ai competenti uffici
del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare
relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette
marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche'
alla progettazione degli interventi da realizzare anche con
finanziamenti
comunitari nelle aree protette marine, presso il competente
servizio del Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria
tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di
elevata
qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della
segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per
il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di
prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti
sono trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal contingente
integrativo previsto dall'articolo 4,
comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla
predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a
lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre
alla parziale
copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a
decorrere dall'anno 1999.
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo
periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997,
n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e
2000, e' destinata al funzionamento dello sportello per il
cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e'
delegata la gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta
da un
rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il
comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato,
partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualita'
dimembro. 17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, le parole: " ai sensi dell'articolo 28 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 " sono sostituite dalle
seguenti: " nonche' dalle polizie degli enti locali delegati
nella gestione delle medesime aree protette ".
18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente
marino previste dal l'articolo l-bis, comma 6, del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e'
autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di
dieci
unita' di profilo professionale " ricercatore ,". Alla
copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in
lire 700 milioni a decorrere
dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di
individuazione e valorizzazione della "' Posidonia Oceanica
", nonche' di studio delle misure di salvaguardia della
stessa da tutti
i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, e'
autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio
1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi
del
contributo delle universita', degli enti di ricerca e di
associazioni ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge
6 dicembre 1991, n.394, che svolge funzioni indispensabili
all'ordinaria gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda,
nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti
disponibili nelle relative piante organiche e secondo le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le
piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza
sono ridotte di un numero di unita' pari al predetto
personale.
21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per le
medesime finalita' lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri
soggetti
pubblici e privati e le Comunita' del parco possono altresi'
promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ".
22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'
inserito il seguente: " ART. 1-bis. - (Programmi nazionali e
politiche di sistema). - 1. Il Ministro dell'ambiente promuove,
per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco
alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette,
accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche
sostenibili con particolare riferimento ad attivita'
agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del
turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e
della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con
le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro
dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle
associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative,
individua altresi' le risorse finanziarie nazionali e
comunitarie, impiegabili
nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma
1".
23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n.
391, e' sostituito dal seguente:
" 7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali
e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali,
sono effettuate d'intesa con le regioni ".
24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 5
sono aggiunti i seguenti periodi: " Qualora siano designati
membri dalla Comunita' del parco sindaci di un comune oppure
presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una
regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla
predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza
immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il
conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si
applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli
stessi enti.";
b) al comma 6, dopo la parola: " vice presidente " sono
inserite le seguenti: " scelto tra i membri designati dalla
Comunita' del parco " e la parola: " eventualmente
" e' soppressa;
c) al comma 8, le parole da: a elabora lo statuto dell'Ente parco
" fino alla fine del comma sono soppresse;
d) dopo il comma 8, e' inserito seguente: " 8-bis. Lo
statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito
il parere della Comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero
dell'ambiente che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne
il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco
deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle
eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero
dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il
Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto
entro i successivi trenta
giorni ".
25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' sostituito dal seguente:
" 11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal
Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati
proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo
di idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito
presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante
procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco
provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito
contratto di diritto privato per una durata non superiore a
cinque anni".
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione
all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo,
nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali.
All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata
in vigore della
presente leggi, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli
idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile
1994.
27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma
2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) sullo
statuto dell'Ente parco".
28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: " il rispetto delle
caratteristiche o, sono inserite le seguenti: " naturali,
paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: " 2-bis. Il
regolamento del parco valorizza altresi' gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni
residenti sul territorio, nonche' le espressioni culturali
proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali e
ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino
l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in
materia di divieto di attiivita' venatoria previste dal presente
articolo. ";
c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e " sono
soppresse.
29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'
inserito il seguente: " ART. 11-bis -(Tutela dei valori
naturali storici e ambientalt e iniziative per la promozione
economica e sociale). - 1. Il consiglio direttivo del parco e la
Comunita' del parco elaborano contestualmente, e attraverso
reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano
del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le
norme di cui agli stessi articoli 12 e
14i".
30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: " naturali e ambientali
" sono inserite le seguenti " nonche' storici,
culturali, antropologici tradizionali ";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il piano e'
predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla
costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle
finalita' della presente legge. La Comunita' del parco partecipa
alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del
piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed
esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato
dal consiglio direttivo, e' adottato dalla regione entro novanta
giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco ".
31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, al primo periodo, le parole: " entro un anno dalla sua
costituzione, elabora " sono sostituite dalle seguenti:
" avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco
" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "
Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il
consiglio direttivo, e' approvato dalla regione o, d'intesa,
dalle regioni interessate ".
32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, al secondo periodo, dopo le parole: " su proposta del
Ministro dell'ambiente " sono inserite le seguenti: "
e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.S9, e del decreto
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo
4, comma 1, ".
33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " scelte
con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco,
previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente
".
34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' sostituito dal seguente:
" 3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque
tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o
vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e' affidata
all'Ente parco ".
35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo
31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma
34 del presente articolo, e' effettuato mediante decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco
nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso
nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate
a quelle del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del
Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali
territorialmente interessati, la gestione delle aree protette
marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6
dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.
ART. 3.
(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre
1997, n. 344).
1. Per la prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della
progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure
professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per
l'anno 2000.
2. Per la prosecuzione delle attivita' di promozione delle
tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana,
previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e'
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000. 3 .
Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui
temi dello sviluppo sostenibile e delle attivita' connesse al
coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per
l'educazione, l'informazione,
la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste
dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e'
autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale
sistema integrato
col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione
ambientale marina nel Mediterraneo.
4. Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di cui ai
commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure
professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero
dell'ambiente puo' avvalersi anche di enti o fondazioni
esistenti, aventi specifiche finalita' e consolidata esperienza
nelle predette attivita'.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro
della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle
risorse finanziarie gia' autorizzate a legislazione vigente, le
modalita' organizzative e funzionali del sistema nazionale per
l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo
ambientale, articolato in un
archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale,
un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione
ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di
esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione
professionale in campo ambientale.
6. Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione di
informazioni inerenti allo stato dell'ambiente e' autorizzato il
limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200
milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale
per l'ambiente e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per
l'anno 1998.
ART. 4.
(Disposizioni varie).
1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: " le variazioni del luogo di
custodia " sono inserite le seguenti: " e l'avvenuto
decesso ",
b) dopo il comma 5, e' inserito seguente: " 5-bis. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione
scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, e' istituito il registro di
detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1,
comma 1, e all'articolo 2.";
c) al comma 6, le parole: " di cui ai commi 1, 2 e 3 ",
sono sostituite dalle seguenti: a di cui ai commi l, 2, 3 e 5-bis
".
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis
dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
dopo le parole: " presente legge ", sono aggiunte le
seguenti: " nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo
di studio, possano
dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo
dell'acustica ambientale in modo non occasionale ".
4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, dopo le parole: " di pubblico spettacolo
", sono aggiunte le seguenti: " e nei pubblici
esercizi".
5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
le parole: " supera i valori limite di emissione e "
sono sostituite dalle seguenti: " supera i valori limite di
emissione o ".
6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
dopo le parole: " e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato " sono inserite le seguenti: " per essere
riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione "; economica, ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente ".
7. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,
convertito, con il modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
n. 582, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "
1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1,
avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui
all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza,
composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, uno dei quali con
funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero
dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che
puo' avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I
funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello
dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza
nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per
le indennita' spettanti ai membri e agli esperti secondo i
principi e i criteri di cui
all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui
al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime
".
8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area
industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero
dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, e' riservato
l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere
dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e
servizi per la cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive compatibili
con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo
produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorita'
portuale di Genova e' incaricata di realizzare programmi di
razionalizzazione e
valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilita'
a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante
dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai
commi 8 e 9 e' stipulato un accordo di programma tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero
dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione
Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorita' portuale
di Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere il
piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito
della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonche',
entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il
consolidamento delle
lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi
strumenti attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei
livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al
14 luglio 1998.
11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata la spesa
di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento
all'Autorita' portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale a Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e, della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7
febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente: " Le
disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei
confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi
nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla
base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione
stessa; b) nei confronti dei circhi e
delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati
idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e
incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati
previamente dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 ".
14. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole:
" della convenzione di Washington " sono aggiunte le
seguenti: " e dal regolamento (CE) n.338/57 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996 ".
15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi
dell'articolo 12-bLs, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n. 59, puo' essere
integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
16. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti:
" L'accertamento delle relazioni parentali attraverso
l'esame di
campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a
disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del
detentore che si potra' avvalere di professionisti da lui stesso
incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di
personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto
opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 2, di membri della stessa ".
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-ter, comma
2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta
nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, e'
elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal
medesimo anno per spese di funzionamento della commissione
scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, nonche' per l'acquisizione dei necessari dati e
informazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla
siccita' e/o alla desertificazione e per le attivita' connesse
alla predisposizione del piano d'azione,come previsto dal decreto
del Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997,
sulla
base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la
desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa
esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per lo
svolgimento di attivita' di formazione e di ricerca finalizzate
alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio
nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara
ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, e'
autorizzata la spesa
nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del 1 marzo 1994 e
del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far
fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco
autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di
autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti
d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli
anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel
territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
abitanti, con priorita' per quelli di cui all'allegato III
annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli
compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,
individuate dalle regioni ai
sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti
e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore
al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto
ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.
20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, le parole: " e non superiore ai due anni "
sono sostituite dalle seguenti: " e non superiore ai tre
anni ".
21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi
avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di
metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di
cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale
destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto
stesso. Nel termine " affinazione " di cui al presente
comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate
sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i
metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne
precludono l'uso.
22. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti
urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di
materiali da cava ".
23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: " ne' ai
trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi ".
24. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: " costituiscono il " sono
sostituite dalle seguenti: " sono obbligati a partecipare al
" ed e' aggiunto il seguente periodo: " Per gli
utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli
imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2,
viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei
rifiuti di imballaggio".
25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole:
" e 47, comma 12 " sono sostituite dalle seguenti:
", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9".
26. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: " I
produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di
cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte
le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo
l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione
e' ridotta della meta' nel caso
di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza sopra indicata ".
27. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi: " 7-ter. I rifiuti provenienti da attivita'
di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti
presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali
attivita'. 7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12,
15 e 30 non si applicano alle attivita' di raccolta e trasporto
di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento
delle attivita' medesime in forma ambulante, limitatamente ai
rifiuti che formano
oggetto del loro commercio ".
28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni,
l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a
minimo impatto ambientale.
29. All'articolo l, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono aggiunti i seguenti periodi: " Previa autorizzazione
espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la
deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantita'
massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per
amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non
sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese
interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio
provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantita' sopra
indicate, nonche' determina le modalita' operative conformandosi
alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4 ".
30. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre
1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbrai0 1996, n. 74, e' soatituto dal seguente: "3. Con
decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con il
Ministro del teroso, del bilancio e della programmazione
economica, sono definiti i materia1i non utilizzati di cui al
comma 2 e le modalita' per la loro cessione gratuita alle
associazioni di volontariato di cui al medesimo comma".
31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del
presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data
di
entrata in vigore della presente legge.
ART. 5.
(Disposizioni finannziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ad
eccezione dei commi 17 e 26, pari a lire 27.000 milioni per
l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno 1999 ed a lire
178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio trienna1e 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 26,
pari a lire 1.800 milioni per ciascuni degli anni 1999 e 2000,
dell'articolo 2, pari a lire 8.450 milioni per l'anno 1998, a
lire
10.850 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.350 milioni a
decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650
milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a
lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 17
e 18, pari a lire 465 milioni annue a decorrere dall'anno 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 19,
pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
trienna1e 1998-2000, nell'ambito dell'unita' Previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale " dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun
accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero
dei trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800 milioni
per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre
1998