COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI P ARCHI. E DEI GIARDINI
PUBBLICHE LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
ART. 195-
Le aree adibite a verde pubblico del Comune di Modena si distinguono in:
VERDE DI ARREDO
E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepIto come arredo non ftuibile dal cIttadini.
Appartengono a questa categoria gli svincoli stradali, le aiuole spartitraffico, la alberature poste nei parcheggi,
piazze, piazzali, larghi, zone industriali ed artigianali.
VERDE DI SERVIZIO
E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature e arredi, usuftuibili dai cittadini, quali:
parchi urbani e di quartiere, verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria, verde attrezzato ad uso
sportivo - ricreativo, giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla ftuizione degli utenti e/o all'uso pubblico. Delimitati,
con o senza recinzione, rivestiti di piante e vegetazione spontanea o coltivata comprendente alberi, arbusti,
piante e fiori.
VERDE AD EVOLUZIONE NATURALE
E' costituito da impianti, privi di attrezzature e arredi, usuftuibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a
libera evoluzione.
ART 196 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO -
Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il verde pubblico ubicato nel Comune di Modena.
ART. 197 - TIPOLOGIE DI ATTIVITA'-
Si descrivono di seguito le tipologie di attività più frequenti:
a) calpestio, gioco ed altre attività ricreative e sportive, non organizzate a livello agonistico od amatoriale, che
non comportino uso di attrezzi o strutture fisse (p.e. corse, ginnastica all'aperto, gioco del
pallone);
b) passeggiate in bicicletta;
c) attività produttive, raccolta semi, ftutti e infiorescenze, potature, piantumazioni;
d) passeggiate con cani ed altri animali;
e) installazione di attrezzi (pubblici e privati) per il gioco e lo svago (p.e. altalene, scivoli, attrezzi ginnici, torri
belvedere, strutture fisse per la sosta, colazioni all'aperto, picnic, griglia, ristori, gazebo, palchi per
manifestazioni musicali, strutture pubblicitarie);
t) organizzazione di gare sportive;
g) attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri,. ecc.);
h) libera conduzione di animali, privi di guinzaglio, nelle aree a ciò attrezzate ed evidenziate mediante tabelle.
Le attività che possono svolgersi nelle aree adibite a verde pubblico sono, in genere, libere ad eccezione di quelle
di cui al successivo art. 199, sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché di quelle espressamente vietate dal
presente regolamento.
Alcune delle attività libere e non sottoposte a preventiva autorizzazione possono essere effettuate osservando le
modalità di ai al successivi art. 198.
ART. 198 - MODALITA' PARTICOLARIDL&VOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' -
a) Il gioco del pallone è vietato quando trattasi di esercizio di attività organizzata sia a livello agonistico che
amatoriale. SANZ. art. 206 c.3) da Euro 77,00 a Euro 464,00
b) L'uso della bicicletta è vietato sui manti erbosi. SANZ. art. 206 c.1) da Euro 7,00 a Euro
46,00.
c) L'installazione di attrezzature per grigliate o colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree
evidenziate mediante tabelle. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
d) Nelle zone di particolare pregio e/o protette, potranno essere adottati, di volta in volta, limiti particolari.
ART. 199 - ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD-AUTORIZZAZIONE"
Le attività di seguito descritte potranno avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata
dal competente ufficio comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:
installazione di attrezzature fisse al suolo;
organizzazione di gare sportive;
attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
raccolta di semi, frutti, infiorescenze, potatura e piantumazione.
SANZ. art. 206 c.3) da Euro 77,00 a Euro 464,00 + art. 207 c.2) rimozione di opera abusive.
Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:
Cessazione di ogni attività di somministrazione entro le ore 1,00.
Nelle giornate prefestive e nella giornata di venerdì potrà essere posticipata la chiusura di un'ora.
Cessazione di ogni attività sonora entro le ore 24,00.
Utilizzo razionale dell' acqua.
Rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, soprattutto per quel che riguarda impermeabilizzazione ed
inquinamento con scarichi e discariche improprie.
ART. 200 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI -
Chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente art. 199, dovrà produrre la
relativa richiesta al competente ufficio comunale, in data; non anteriore a
30giorni da quello d'inizio.
Il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di iniziative che comportino l'installazione di attrezzature fisse
all'interno delle aree destinate a verde pubblico, potrà avvenire previo parere del Settore Gestione e Controlli e
del Settore Pianificazione e Tutela del Territorio.
ART. 201 - DIVIETI GENERALI -
Sono da considerarsi vietati i comportamentie l -attività di seguito descritte:
1) alterare o danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti
o qualsiasi piantagione, delle aree destinate a verde pubblico; SANZ. art. 206c.1) da Euro 7,00 a Euro 46,00
+ art. 207 c.l) rimessa in pristino dei luoghi.
2) schiamazzare o disturbare la pubblica qwete congrida-e/6 rumori di ogni genere. Utilizzare strumenti sonori o
musicali dopo le ore 24,00; SANZ. art. 206 c.l) da Euro 7,00 a Euro 46,00.
3) lordare il suolo in qualsiasi modo, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi; SANZ. art. 206
c.l) da Euro 7,00 a Euro 46,00+ art. 207 c.l) rimessa in pristino dei luoghi.
4) imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o altra superficie presente all'interno delle aree
destinate a verde pubblico; SANZ. art. 206 c.l) da Euro 7,00 a Euro 46,00+ art. 207 c.l) rimessa in pristino
dei luoghi.
5) scavalcare recinzioni, transenne e quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle
aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale; SANZ. art. 206 c.l) da Euro 7,00 a Euro
46,00.
6) soddisfare alle proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite
a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale; SANZ. art. 206 c.l) da Euro 7,00 a Euro 46,00.
7) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio; SANZ. art. 206 c.l) da
Euro 7,00 a Euro 46,00.
8) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale oltre gli
orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati; SANZ. art. 206 c.l) da Euro 7,00 a Euro 46,00.
9) porre in sosta veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a
Euro 154,00 + art. 207 c.3) rimozione di veicoli a motore.
lO) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
Il) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a
verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00
a Euro 154,00.
12) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, ivi
compresi i laghetti; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00 + art. 207 c.l) rimessa in pristino dei
luoghi.
13) gettare nelle fontane e nei laghetti oggetti e/o liquidi di qualsiasi tipo. Servirsi delle fontane e dei laghetti o
per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
14) ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli; SANZ. art. 206
c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
15) svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo, salvo i casi specificatamente autorizzati da parte del Settore
Attività Economiche. SANZ. art. 206 c.3) da Euro 77,00 a Euro 464,00.
ART. 202 - ANIMALI-
1) E' vietato lasciare circolare liberamente i canio-aliri-animaft. SANZ. art. 206
c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
2) I cani devono essere tenuti al guinzaglio e comunque custoditi in modo tale da non arrecare molestie, danni o
pregiudizio alle persone o alle cose. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
3) E' obbligatorio per chiunque abbia in custodia un animale rimuovere gli escrementi. E' vietata, altresì, la
defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini, per un raggio di 100 metri. SANZ. art. 206
c.1) da Euro 7,00 a Euro 46,00.
4) I cani possono essere lasciati liberi nelle aree a ciò attrezzate ed evidenziate mediante tabelle, collocate
all'interno del verde di servizio.
5) E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a
verde pubblico. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
6) E' vietato, all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale effettuare attività di
addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a
Euro 154,00.
7) E' vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale con animali selvatici,
anche se addomesticati. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
8) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato introdurre cavalli sul
manto erboso, salvo specifica autorizzazione. SANZ. art. 206 c.1) da Euro 7,00 a Euro 46,00 + art. 207 c.1)
rimessa in pristino dei luoghi.
9) Nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale ove sono presenti laghetti è vietato
svolgere ogni attività di pesca, se non autorizzata in modo specifico. SANZ. art. 206 c.1) da Euro 7,00 a Euro
46,00.
ART. 203 - VEICOLI A MOTORE -
1) Nelle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare a
bordo diqualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro
154,00.
2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a
mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso dei bambini o di invalidi. SANZ. art. 206 c.1)
da Euro 7,00 a Euro 46,00.
3) Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i
veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.
4) I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate,
presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, potranno accedere e sostare per il tempo
strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.
ART. 204 - VELOCIPEDI E PATTINI A ROTELLE -
1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione
naturale è vietate circolare con i velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso ove è, parimenti, vietata la sosta. SANZ. art. 206 c.1)
da Euro 7,00 a Euro 46,00.
2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale, ove presenti vialetti di
attraversamento, è consentito l'uso dei pattini a rotelle.
3) Ciclisti e pattinatori dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli
altri utenti dell'area. SANZ. art. 206 c.1) da Euro 7,00 a Euro 46,00.
ART. 205 - NORMA GENERALE -
All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale sono vietate tutte le attività, le
manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente
Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone.
Per quanto non espressamente previsto ne presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le
singole materie.
ART. 206 - SANZIONI AMMINISTRATIVE AlSENSIDEL PRESENTE REGOLAMENTO -
- La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di se-guito descritte:
1) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 7,00 a Euro 46,00 -
- art. 198 lettera b);
- art. 201 cornrna 1), cornrna 2), cornrna 3), comma 4), cornrna 5), cornrna 6), cornrna 7), cornrna 8);
- art 202 cornrna 3), cornrna 8), cornrna 9);
- art. 203 cornrna 2);
- art. 204 cornrna 1), cornrna 3).
2) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154~00 -
- art. 198 lettera c);
- art. 201 cornrna 9), cornrna lO), cornrnall), cornrna 12), cornrna 13). cornrna 14);
- art. 202 comma 1), cornrna 2), cornrna 5), comma 6), comma 7), cornrna l O); '""'~
- art. 203 comma l).
3) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 464,00 -
- art. 198 lettera a);
- art. 199;
- art. 201 cornrna 15).
'" ART. 207 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE AI SENSI DEL PRESENTE
REGOLAMENTO
1) Rimessa in pristino dei luoghi.
Al termine delle attività soggette ad autorizzazione di cui all'art. 199, del presente Regolamento, è fatto obbligo
al titolare dell'autorizzazione di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli vennero dati in uso.
Le violazioni di cui all'art. 201, commi 1)~ 3)~4), 12)~e 202 cornrna 8)~ comporteranno l'obbligo~ da parte del
trasgressore e del responsabile alla sorveglianza, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere neces$arie a cura
dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.
2) Rimozione di opere abusive.
Nel caso in cui una attività di cui all'art. 199 del presente Regolamento venga posta in essere benché priva di
autorizzazione è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile alla sorveglianza, di rimuovere lo opere abusive,
eventualmente collocate.
La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere necessarie a cura
dell' Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.
3) Rimozione dei veicoli a motore.
La violazione del disposto di cui all'art. 201, cornrna 9), del presente Regolamento, per quanto riguarda la sosta
dei veicoli a motore comporterà la rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della
Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il
veicolo in custodia.
Le spese di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.
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