LEGGE 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1 - finalità e oggetto della
legge
Art. 2 - Attività di volontariato
Art. 3 - Organizzazione di volontariato
Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ed
organizzazioni di volontariato
Art. 5 - Risorse economiche
Art. 6 - Registri delle organizzazioni
di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
Art. 7 - Convenzioni
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
Art. 10 - Norme regionali e delle
province autonome
Art. 11 - Diritto all'informazione ed
accesso ai documenti amministrativi
Art. 12 - Osservatorio nazionale per il
volontariato
Art. 13 - Limiti di applicabilità
Art. 14 - Autorizzazione di spesa e
copertura finanziaria
Art. 15 - Fondi speciali presso le
regioni
Art. 16 - Norme transitorie e finali
Art. 17 - Flessibilità nell'orario di
lavoro
-
- Art. 1 - finalità
e oggetto della legge
- La Repubblica italiana riconosce il valore
sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo
sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne
favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
- La presente legge stabilisce i principi cui le
regioni e le province autonome devono attenersi
nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti.
- Art. 2
- Attività di volontariato
- Ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quella prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l'organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'attività del volontariato non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere
soltanto rimborsate dall'organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni
stesse.
- La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte.
- Art. 3
- Organizzazione di volontariato
- È considerata organizzazione di volontariato
ogni organismo liberamente costituito al fine di
svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che
si avvalga in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
- Le organizzazioni di volontariato possono
assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il
limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
- Negli accordi degli aderenti, nell'atto
costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'organizzazione assume, devono
essere espressamente previsti l'assenza di fini
di lucro, la democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di
ammissione e di esclusione di questi ultimi, i
loro obblighi e diritti. Devono essere altresì
stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi o
i lasciti ricevuti, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea
degli aderenti.
- Le organizzazioni di volontariato possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare
Ìattività da esse svolta.
- Le organizzazioni svolgono le attività di
volontariato mediante strutture proprie o, nelle
forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste
convenzionate
- Art. 4
- Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di
volontariato
- Le organizzazioni di volontariato debbono
assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato, contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verse i terzi.
- Con decreto del Ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.
- Art. 5
- Risorse economiche
- Le organizzazioni di volontariato traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento e
per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di
istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni:
g) entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali.
- Le organizzazioni di volontariato, prive di
personalità giuridica, iscritte nei registi di
cui all'articolo 6, possono acquistare beni
mobili registrati e beni immobili occorrenti per
lo svolgimento della propria attività. Possono
inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del
codice civile, accettare donazioni e, con
beneficio d'inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e
dallo statuto.
- I beni di cui al comma 2 sono intestati alle
organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei
relativi acquisti si applicano gli articoli 2659
e 2660 del codice civile.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero
estinzione delle organizzazioni di volontariato,
ed indipendentemente dalla loro forma giuridica,
i beni che residuano dopo l'esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le
indicazioni contenute nello statuto o negli
accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo
le disposizioni del codice civile.
- Art. 6
- Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome
- Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e la tenuta dei registri generali
delle organizzazioni di volontariato.
- L'iscrizione ai registri è condizione
necessaria per accedere ai contributi pubblici
nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo
le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
- Hanno diritto ad essere iscritte nei registri
le organizzazioni di volontariato che abbiano i
requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino
alla richiesta copia dell'atto costitutivo e
dello statuto o degli accordi degli aderenti.
- Le regioni e le province autonome determinano
i criteri per la revisione periodica dei registi,
al fine di verificare il permanere dei requisiti
e l'effettivo svolgimento attività di
volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato.
- Contro il provvedimento di diniego
dell'iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
- Le regioni e le province autonome inviano ogni
anno copia aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale per il volontariato,
previsto dall'articolo 12.
- Le organizzazioni iscritte nei registri sono
tenute alla conservazione della documentazione
relativa alle entrate di cui all'articolo 5,
comma 1, con l'indicazione nominativa dei
soggetti eroganti.
- Art. 7
- Convenzioni
- Lo Stato, le regioni, le province autonome,
gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di
volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino
attitudine e capacità operativa.
- Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le
attività oggetto della convenzione, nonché il
rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della
loro qualità nonché le modalità di rimborso
delle spese.
- La copertura assicurativa di cui all'articolo
4 è elemento essenziale della convenzione e gli
oneri relativi sono a carico dell'ente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima.
- Art. 8
- Agevolazioni fiscali
- Gli atti costitutivi delle organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli
connessi allo svolgimento delle loro attività
sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta
di registro.
- Le operazioni effettuate dalle organizzazioni
di volontariato di cui all'articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni né prestazioni di
servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
le donazioni e le attribuzioni di eredità o di
legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i
fini suindicati.
- All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, come modificato dall'articolo 1 della
legge 25 marzo 1991, n. 102, dope il comma 1-bis
è aggiunto il seguente; "1-ter. Con i
decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo
i medesimi principi e criteri direttivi, saranno
introdotte misure volte a favorire le erogazioni
liberali in denaro a favore delle organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente al fini
di solidarietà, purché le attività siano
destinate a finalità di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa
vigente in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli appositi
registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere
prevista la deducibilità delle predette
erogazioni, al sensi degli articoli 10, 65 e 110
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire 2 milioni ovvero, al fini
del reddito di impresa, nella misura del 50 per
cento della somma erogata entro il limite del 2
per cento degli utili dichiarati e fine ad un
massimo di lire 100 milioni".
- I proventi derivanti da attività commerciali
e produttive marginali non costituiscono redditi
imponibili al fini dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale
sui redditi (ILOR), qualora sia documentate il
loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. Sulle
domande di esenzione, previo accertamento della
natura e dell'entità delle attività, decide il
Ministro delle finanze con proprio decreto, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali.
- Art. 9
- Valutazione dell'imponibile
- Alle organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 20, prime
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come
sostituito dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982 n.
954.
- Art. 10
- Norme regionali e delle province autonome
- Le leggi regionali e provinciali devono
salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di
iniziativa del volontariato e favorirne lo
sviluppo.
- In particolare, disciplinano:
- le modalità cui dovranno attenersi le
organizzazioni per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto
dell'attività di volontariato,
all'interno delle strutture pubbliche e
di strutture convenzionate con le regioni
e le province autonome
- le forme di partecipazione consultiva
delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 alla
programmazione degli interventi nei
settori in cui esse operano;
- i requisiti ed i criteri che danno
titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni anche in relazione al diversi
settori di intervento:
- gli organi e le forme di controllo,
secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- le condizioni e le forme di
finanziamento e di sostegno delle
attività di volontariato; n la
partecipazione dei volontari aderenti
alle organizzazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 al corsi di
formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale svolti e
promossi dalle regioni dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori
di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
- Art. 11
- Diritto all 'informazione ed accesso ai documenti
amministrativi
- Alle organizzazioni di volontariato, iscritte
nei registi di cui all'articolo 6, si applicano
le disposizioni di cui al capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241.
- Ai fini di cui al comma 1 sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari
delle organizzazioni.
- Art. 12
- Osservatorio nazionale per il volontariato
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro per gli affari
sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per
il volontariato presieduto dal Ministro per gli
affari sociali o da un suo delegato e composto da
dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno
sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che
si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi
messi a disposizione dal Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i
seguenti compiti:
- provvedere al censimento delle
organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle
attività da esse svolte;
- promuovere ricerche e studi in Italia
e all'estero;
- fornire ogni utile elemento per la
promozione e lo sviluppo del
volontariato;
- approvare progetti sperimentali
elaborati, anche in collaborazione con
gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 per far fronte ad
emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
- offrire sostegno e consulenza per
progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza
della presente legge;
- pubblicare un rapporto biennale
sull'andamento del fenomeno e sullo state
di attuazione delle normative nazionali e
regionali;
- sostenere, anche con la collaborazione
delle regioni, iniziative di formazione
ed aggiornamento per la prestazione dei
servizi;
- pubblicare un bollettino periodico di
informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l'attività di
volontariato;
- promuovere con cadenza triennale, una
Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti
istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
- È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i
progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
- Art. 13
- Limiti di applicabilità
- È fatta salva la normativa vigente per le
attività di volontariato non contemplate nella
presente legge, con particolare riferimento alle
attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle
connesse con il servizio civile sostitutivo di
cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
- Art. 14
- Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
- Per il funzionamento dell'Osservatorio
nazionale per il volontariato, per la dotazione
del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e
per l'organizzazione della Conferenza nazionale
del volontariato di cui al comma 1, lettera i),
dello stesso articolo 12, è autorizzata una
spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli
anni 1991,1992 e 1993.
- All'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, al fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello state
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
- Le minori entrate derivanti dall'applicazione
dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate
complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relative onere
si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, al fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello state
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
- Art. 15
- Fondi speciali presso le regioni
- Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislative 20 novembre 1990, n.356,
devono prevedere nei propri statuti che una quota
non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del
comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata
alla costituzione di fondi speciali presso le
regioni al fine di istituire, per il tramite
degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la
funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività.
- Le casse di risparmio, fine a quando non
abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui l'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 356 del 1990, devono
destinare alle medesime finalità di cui al comma
1 del presente articolo una quota pari ad un
decimo delle somme destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità al sensi
dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto
25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni.
- Le modalità di attuazione delle norme di cui
al commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data
di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
- Art.16
- Norme transitorie e finali
- Fatte salve le competenze delle regioni a
statute speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad
emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei
principi contenuti nella presente legge entro un
anno dalla data della sua entrata in vigore.
- Art. 17
- Flessibilità nell'orario di lavoro
- I lavoratori che facciano parte di
organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, per poter espletare attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle
forme di flessibilità di orario di lavoro o
delle turnazioni previste dal contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale.
- All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.
93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i
criteri per consentire al lavoratori, che
prestino nell'ambito del comune di abituale
dimora la loro opera volontaria e gratuita in
favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia,
di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari di lavoro o di
turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
Cossiga, Presidente della Repubblica
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il guardasigilli Martelli
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