DLGS 460 4/12/1997
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia
di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
Art. 1 - Qualificazione degli enti e
determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o
principale di attività
Art. 2 - Proventi da attività commerciali
Art. 3 - Occasionali raccolte pubbliche di
fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
Art. 4 - Regime forfettario di
determinazione del reddito
Art. 5 - Enti di tipo associativo
Art. 6 - Perdita della qualifica di ente
non commerciale
Art. 7 - Enti non commerciali non
residenti
Art. 8 - Scritture contabili degli enti
non commerciali
Art. 9 - Agevolazioni temporanee per il
trasferimento di beni patrimoniali
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
Art. 10 - Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
Art. 11 - Anagrafe delle Onlus e
decadenza dalle agevolazioni
Art. 12 - Agevolazioni ai fini delle
imposte sui redditi
Art. 13 - Erogazioni liberali
Art. 14 - Disposizioni relative
all'imposta sul valore aggiunto
Art. 15 - Certificazione dei
corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 16 - Disposizioni in materia di
ritenute alla fonte
Art. 17 - Esenzioni dall'imposta di bollo
Art. 18 - Esenzioni dalle tasse sulle
concessioni governative
Art. 19 - Esenzioni dall'imposta sulle
successioni e donazioni
Art. 20 - Esenzioni dall'imposta
sull'incremento di valore degli immobili e della relativa imposta
sostitutiva
Art. 21 - Esenzioni in materia di tributi
locali
Art. 22 - Agevolazioni in materia di
imposta di registro
Art. 23 - Esenzioni dall'imposta sugli
spettacoli
Art. 24 - Agevolazioni per le lotterie,
tombole, pesche e banchi di beneficenza
Art. 25 - Disposizioni in materia di
scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale
Art. 26 - Norma di rinvio
Art. 27 - Abuso della denominazione di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Art. 28 - Sanzioni e responsabilità dei
rappresentanti legali e degli amministratori
Art. 29 - Titoli di solidarietà
Art. 30 - Entrata in vigore
SEZIONE I
Modifiche alla discliplina degli enti non commerciali in materia
di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
Art. 1 - Qualificazione
degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attività
- Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai
seguenti: <4. L'oggetto esclusivo o principale
dell'ente residente è determinato in base alla legge,
all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata
o registrata. Per oggetto principale si intende
l'attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo
o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente è determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.>.
Art. 2 - Occasionali
raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attività
- Nell'articolo 108, del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il
reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente: <2-bis. Non
concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 87:
- i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di
raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o
di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
- i contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di
cui all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come
sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
di attività aventi finalità sociali esercitate
in conformità ai fini istituzionali degli enti
stessi.>.
- Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore
aggiunto sono esenti da ogni altro tributo.
- Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e
limiti affinchè l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 108, comma 2-bis lettera a), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possa considerarsi occasionale.
Art. 3 - Determinazione
dei redditi e contabilità separata
- All'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la
determinazione dei redditi degli enti non commerciali,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<2. Per l'attività commerciale esercitata gli
enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la
contabilità separata. 3. Per l'individuazione
dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e
3-bis. 3-bis. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all'esercizio di attività
commerciali e di altre attività, sono deducibili
per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale
o il canone di locazione anche finanziaria per la
parte del loro ammontare che corrisponde al
predetto rapporto.>;
- il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
<4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in
materia di contabilità pubblica sono esonerati
dall'obbligo di tenere la contabilità separata
qualora siano osservate le modalità previste per
la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a
norma di legge dagli stessi enti.>.
Art. 4 - Regime
forfettario di determinazione del reddito
- Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:
<Articolo 109-bis - (Regime forfettario degli enti non
commerciali) - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le
associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo
di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del
decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con
modificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli
enti non commerciali ammessi alla contabilità
semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
possono optare per la determinazione forfetaria del
reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il
coefficiente di redditività corrispondente alla classe
di appartenenza secondo la tabella seguente ed
aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del
reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
- attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per
cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000.
coefficiente 25 per cento;
- altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per
cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000,
coefficiente 15 per cento.
- Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente
si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi
relativi all'attività prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti
le attività di prestazioni di servizi.
- Il regime forfetario previsto nel presente articolo si
estende di anno in anno qualora i limiti indicati al
comma 1 non vengano superati.
- L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei
redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale è esercitata fino a quando non è
revocata e comunque per un triennio. La revoca
dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed a effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è
presentata.
- Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da
presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.>.
Art. 5 - Enti di
tipo associativo
- All'articolo 111 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 3 è sostituito dal seguente: <3. Per
le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona
non si considerano commerciali le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli
associati o partecipanti, di altre associazioni
che svolgono la medesima attività e che per
legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.>;
- dopo il comma 4, sono aggiunti infine i seguenti:
<4-bis. Per le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal ministero
dell'Interno, non si considerano commerciali,
anche se effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di
alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in
cui viene svolta l'attività istituzionale, da
bar ed esercizi similari e l'organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici, semprechè le
predette attività siano strettamente
complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
- 4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici di cui al comma 4-bis non è
considerata commerciale anche se effettuata da
associazioni politiche, sindacali e di categoria,
nonchè da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
- 4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di
categoria non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al
limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, nonchè l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati
o partecipanti in materia di applicazione degli
stessi contratti e di legislazione sul lavoro,
effettuate verso pagamento di corrispettivi che
in entrambi i casi non eccedano i costi di
diretta imputazione.
- 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3,
4-bis e 4-quater si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
- divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione
nonchè fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto
di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
- eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo
comma, del Codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e
idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o
contributo associativo a eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
- 4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c)
ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonchè alle
associazioni politiche, sindacali e di
categoria.>.
- Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo
all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel quarto comma, secondo periodo, relativo al
trattamento di talune cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo
associativo, le parole <e sportive> sono
sostituite dalle seguenti: <sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona>;
nello stesso comma, il terzo periodo è
soppresso;
- nel quinto comma, lettera a), relativo al
trattamento delle pubblicazioni curate da enti di
tipo associativo, le parole <e sportive>
sono sostituite dalle seguenti: <sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona>;
- dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
<Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991,
n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal ministero dell'Interno, non si
considera commerciale, anche se effettuata verso
pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi
similari, semprechè tale attività sia
strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e
sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel secondo periodo del quarto
comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto,
secondo periodo, e sesto si applicano a
condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
- divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione
nonchè fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in
funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto
di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
- eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo
comma, del Codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e
idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o
contributo associativo a eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)
del settimo comma non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonchè alle
associazioni politiche, sindacali e di
categoria.>.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le associazioni costituite prima della
predetta data predispongono o adeguano il proprio
statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), e ai
sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 2, lettera b).
- Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6 - Perdita
della qualifica di ente non commerciale
- 1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il
seguente <Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di
ente non commerciale) 1. Indipendentemente dalle
previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente
non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
- Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si
tiene conto anche dei seguenti parametri:
- prevalenza delle immobilizzazioni relative
all'attività commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- prevalenza dei ricavi derivanti da attività
commerciali rispetto al valore normale delle
cessioni o prestazioni afferenti le attività
istituzionali;
- prevalenza dai redditi derivanti da attività
commerciali rispetto alle entrate istituzionali,
intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote
associative;
- prevalenza delle componenti negative inerenti
all'attività commerciale rispetto alle restanti
spese.
- Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo
d'imposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di
comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere
effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo
di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili>.
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, all'articolo 4, dopo il quarto comma, è
inserito il seguente: <Le disposizioni sulla perdita
della qualifica di ente non commerciale di cui
all'articolo 111-bis del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto>.
Art. 7 - Enti
non commerciali non residenti
- All'articolo 114 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti
non commerciali non residenti nel territorio dello Stato,
nel comma 2, le parole <senza tenerne contabilità
separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 109> sono sostituite dalle seguenti:
<si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis
dell'articolo 109>.
Art. 8 - Scritture
contabili degli enti non commerciali
- Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture
contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma
sono aggiunti i seguenti: <Indipendentemente alla
redazione del rendiconto annuale economico e finanziario,
gli enti non commerciali che effettuano raccolte
pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato
rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22,
dal quale devono risultare, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a),
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria
del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare
precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni,
relativamente alle attività di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli
obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662>.
Art. 9 - Agevolazioni
temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
- Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a
favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a
registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle
imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e
catastale, sull'incremento del valore degli immobili e
relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini
delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione
di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative
alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, nè
costituisce presupposto per la tassazione di
sopravvenienze attive nei confronti dell'ente
cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto
che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività. Qualora il
trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda
dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di
affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta
eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento
di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento,
secondo le modalità determinate con decreto del ministro
delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408
e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni
tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo
di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria
dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è
stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il
credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5,
della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26,
comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve
e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7
dell'articolo 105 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati a
imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con
l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per
cento.
- L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore
del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali
di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa,
mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per
cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con
i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del Testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli
stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per
cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene
proveniente dal patrimonio si intende il bene di
proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio
di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e
dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e
l'utilizzazione nell'impresa.
- Con decreto del ministro delle Finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità di presentazione della dichiarazione di
opzione e di versamento delle imposte sostitutive
previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
Art. 10 - Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
- Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
società cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalità giuridica, i cui
statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
- lo svolgimento di attività in uno o più dei
seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d'interesse artistico e storico di
cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089,
ivi comprese le biblioteche e i beni di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad
università, enti di ricerca e altre
fondazioni che la svolgono direttamente,
in ambiti e secondo modalità da definire
con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da
quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di
quelle a esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè
fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre Onlus che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a esse direttamente
connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'età
il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti per
la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione <organizzazione non
lucrativa di utilità sociale> o dell'acronimo
<Onlus>.
- Si intende che vengono perseguite finalità di
solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonchè degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
- persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
- componenti collettività estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
- Le finalità di solidarietà sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
- A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3,
si considerano comunque inerenti a finalità di
solidarietà sociale le attività statutarie
istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale
e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico storico di cui alla legge 1^ giugno 1939, n.
1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura
e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolte
direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, nonchè le attività di promozione della cultura e
dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti
economici da parte dell'amministrazione centrale dello
Stato.
- Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attività statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1 lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonchè le attività accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attività
connesse è consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano
prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i
relativi proventi non superino il 66 per cento delle
spese complessive dell'organizzazione.
- Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
utili o di avanzi di gestione:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo
operino per l'organizzazione o ne facciano parte,
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro
il terzo grado e ai loro affini entro il secondo
grado, nonchè alle società da questi
direttamente o indirettamente controllate o
collegate, effettuate a condizioni più
favorevoli in ragione della loro qualità. Sono
fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a)
del comma 1, i vantaggi accordati a soci,
associati o partecipanti e ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali, e ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico
e valore economico modico;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
- la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo
previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto
legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente
del collegio sindacale delle società per azioni;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di
ogni specie, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento
rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
- Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere
h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
- Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della
loro struttura e della loro finalità, gli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore
relative agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle cooperative sociali
di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del
1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del 1991.
- Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal ministero
dell'Interno, sono considerate Onlus limitatamente
all'esercizio delle attività elencate alla lettera a)
del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui
alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e
associazioni si applicano le disposizioni anche
agevolative del presente decreto, a condizione che per
tali attività siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'articolo 25, comma 1.
- Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici,
le società commerciali diverse da quelle cooperative,
gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.
218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le
associazioni di categoria.
Art. 11 - Anagrafe
delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
- È istituita presso il ministero delle Finanze l'anagrafe
unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni
contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle
attività previste all'articolo 10, ne danno
comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del ministero delle Finanze nel
cui ambito territoriale si trova il loro domicilio
fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con
decreto del ministro delle Finanze. La predetta
comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto da parte
dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le
attività previste all'articolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva
modifica che comporti la perdita della qualifica di
Onlus.
- L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
previste dal presente decreto .
- Con uno o più decreti del ministro delle Finanze da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalità d'esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per l'uso della
denominazione di Onlus, nonchè i casi di decadenza
totale o parziale dalle agevolazioni previste dal
presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione dello stesso.
Art. 12 - Agevolazioni
ai fini delle imposte sui redditi
- Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 111-bis introdotto dall'articolo
6, comma 1, del presente decreto , è aggiunto il
seguente: <Articolo 111-ter (Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale) - 1. Per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus), a eccezione
delle società cooperative, non costituisce esercizio di
attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di
solidarietà sociale.
- Proventi derivanti dall'esercizio delle attività
direttamente connesse non concorrono alla formazione del
reddito imponibile>.
Art. 13 - Erogazioni
liberali
- Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) nel comma 1, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i), è aggiunta in fine la seguente:
<i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a
favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus), nonchè i contributi
associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500mila lire, versati dai soci alle
società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie. La detrazione è consentita a
condizione che il versamento di tali erogazini e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo
ulteriori modalità idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli, che possono essere stabilite
con decreto del ministro delle Finanze da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.>; 2) nel
comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,
in capo ai singoli soci di società semplice,
afferente gli oneri sostenuti dalla società
medesima, le parole <Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h) e i)> sono sostituite con
le seguenti: <Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), i) e i-bis)>;
- nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilità sociale deducibili ai fini della
determinazione del reddito d'impresa, dopo la
lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le
seguenti: <c-sexies) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni o
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore delle Onlus; c-septies) le spese
relative all'impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus,
nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, così come risultano dalla
dichiarazione dei redditi.>;
- nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti
non commerciali, le parole <oneri indicati
alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell'articolo 13-bis> sono sostituite dalle
seguenti: <oneri indicati alle lettere a), g),
h), i), e i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis>;
- nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da
società ed enti co mmerciali non residenti, le
parole <oneri indicati alle lettere a), g),
h), e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis>
sono sostituite dalle seguenti: <oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del
comma 1 dell'articolo 13-bis>;
- nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, le parole
<oneri indicati alle lettere a), g), h), e i)
del comma 1 dell'articolo 13-bis sono
sostituite> dalle seguenti: <oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1
dell'articolo 13-bis>;
- Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale
eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti
gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma
2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si
considerano destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo
corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la
produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale
ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2,
lettera c-sexies), del predetto Testo unico.
- Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione
che delle singole cessioni sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la
Onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il
proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in
conformità alle finalità istituzionali e, a pena di
decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente
decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve
annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene
luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni
ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di
beni facilmente deperibili e di modico valore si è
esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.
Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori
condizioni cui subordinare l'applicazione delle
richiamate disposizioni.
- La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di
cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
1-bis), del medesimo Testo unico.
- La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e
b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le
medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera
c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
- La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere
a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
1-bis, del medesimo articolo 114.
Art. 14 - Disposizioni
relative all'imposta sul valore aggiunto
- Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo,
relativo alla individuazione dei soggetti
beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate
prestazioni di servizi, dopo le parole
<solidarietà sociale>, sono inserite le
seguenti: <nonchè delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus),>;
- all'articolo 10, primo comma, relativo alle
operazioni esenti dall'imposta sono apportate le
seguenti modificazioni: 1) nel numero 12), dopo
le parole <studio o ricerca scientifica>
sono aggiunte,in fine, le seguenti: <e alle
Onlus>; 2) nel numero 15), dopo le parole
<effettuate da imprese autorizzate> sono
aggiunte, in fine, le seguenti: <e da
Onlus>; 3) nel numero 19), dopo le parole
<società di mutuo soccorso con personalità
giuridica> sono inserite le seguenti: <e da
Onlus>; 4) nel numero 20), dopo le parole
<rese da istituti o scuole riconosciute da
pubbliche amministrazioni> sono inserite le
seguenti: <e da Onlus>; 5) nel numero
27-ter), dopo le parole <o da enti aventi
finalità di assistenza sociale> sono inserite
le seguenti: <e da Onlus>;
- nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione
per gli enti non commerciali, nel secondo comma,
le parole <di cui all'articolo 20> sono
sostituite dalle seguenti: <di cui agli
articoli 20 e 20-bis>.
Art. 15 - Certificazione
dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
- Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni
riconducibili alle attività istituzionali, non sono
soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art. 16 - Disposizioni
in materia di ritenute alla fonte
- Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici
non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28,
secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono
effettuate a titolo di imposta e non si applica
l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1^ aprile
1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale
degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati.
Art. 17 - Esenzioni
dall'imposta di bollo
- Nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti,
documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo
assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il
seguente: <Articolo 27-bis - 1. Atti, documenti,
istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e
attestazioni poste in essere o richiesti da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus).>.
Art. 18 - Esenzioni
dalle tasse sulle concessioni governative
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito
il seguente: <Articolo 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli
atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle
tasse sulle concessioni governative.>.
Art. 19 - Esenzioni
dall'imposta sulle successioni e donazioni
- Nell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti
all'imposta, dopo le parole <altre finalità di
pubblica utilità> sono aggiunte, in fine, le
seguenti: <, nonchè quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus)>.
Art. 20 - Esenzioni
dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e della
relativa imposta sostitutiva
- Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore
degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli
incrementi di valore di immobili acquistati a titolo
gratuito, dopo le parole <pubblica utilità>, sono
inserite le seguenti: <, nonchè da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus)>.
- L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3,
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è
dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.
Art. 21 - Esenzioni
in materia di tributi locali
- I comuni, le province, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti
delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei
tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22 - Agevolazioni
in materia di imposta di registro
- Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nell'articolo 1, concernente il trattamento degli
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà
di beni immobili e degli atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di
godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto,
in fine, il seguente: <Se il trasferimento
avviene a favore di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-quater): lire
250.000.>; nel medesimo articolo, dopo la nota
II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente:
<II-quater). A condizione che la Onlus
dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della
propria attività e che realizzi l'effettivo
utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In
caso di dichiarazione mendace o di mancata
effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attività è dovuta l'imposta nella
misura ordinaria nonchè una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta.>;
- dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il
seguente: <Articolo 11-bis - 1. Atti
costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale:
lire 250.000.>.
Art. 23 - Esenzioni
dall'imposta sugli spettacoli
- L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus nonchè dagli
enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera
a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
- L'esenzione spetta a condizione che dell'attività
richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio
accertatore territorialmente competente. Con decreto del
ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti
affinchè l'esercizio delle attività di cui al comma 1
possa considerarsi occasionale.
Art. 24 - Agevolazioni
per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
- Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle
leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al numero 1), relativo alla autorizzazione a
promuovere lotterie, dopo le parole <enti
morali,> sono inserite le seguenti:
<organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus),>;
- al numero 2), relativo alla autorizzazione a
promuovere tombole, dopo le parole <enti
morali,> è inserita la seguente:
<Onlus,>;
- al numero 3), relativo alla autorizzazione a
promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo
le parole <enti morali,> è inserita la
seguente: <Onlus,>.
Art. 25 - Disposizioni
in materia di scritture contabili e obblighi formali delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il
seguente: <Articolo 20-bis (Scritture contabili delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza
di benefici fiscali per esse previsti, devono:
- in relazione all'attività complessivamente
svolta, redigere scritture contabili cronologiche
e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e
analiticità le operazioni poste in essere in
ogni periodo di gestione, e rappresentare
adeguatamente in apposito documento, da redigere
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le
attività direttamente connesse da quelle
istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per
un periodo non inferiore a quello indicato
dall'articolo 22;
- in relazione alle attività direttamente connesse
tenere le scritture contabili previste dalle
disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17
e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei
ricavi non sia superiore a lire 30 milioni,
relativamente alle attività di prestazione di
servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri
casi, gli adempimenti contabili possono essere
assolti secondo le disposizioni di cui al comma
166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
- Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si
considerano assolti qualora la contabilità consti del
libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 del Codice civile.
- I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle
attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito
in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100
milioni, modificato annualmente secondo le modalità
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste
al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e
delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui
all'articolo 20.
- In luogo delle scritture contabili previste al comma 1,
lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei
termini e nei modi di cui all'articolo 20.
- Qualora i proventi superino per due anni consecutivi
l'ammontare di due miliardi di lire, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall'articolo
1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il
bilancio deve recare una relazione di controllo
sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro
dei revisori contabili.>.
- Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le
disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle
attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1,
lettera a).
Art. 26 - Norma
di rinvio
- Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni
relative agli enti non commerciali e, in particolare, le
norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27 - Abuso
della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale
- L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
parole <organizzazione non lucrativa di utilità
sociale>, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a
soggetti diversi dalle Onlus.
Art. 28 - Sanzioni
e responsabilità dei rappresentanti legali e degli
amministratori
- Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle
leggi tributarie:
- i rappresentanti legali e i membri degli organi
amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei
benefici di cui al presente decreto in assenza
dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero
violano le disposizioni statutarie di cui alle
lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo
sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire 2 milioni a lire 12 milioni;
- i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire
2 milioni qualora omettono di inviare le
comunicazioni previste all'articolo 11, comma 4;
- chiunque contravviene al disposto dell'articolo
27, è punito con la sanzione amministrativa da
lire 600mila a lire 6 milioni,
- Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi
dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale della Onlus.
- I rappresentanti legali e i membri degli organi
amministrativi delle organizzazioni che hanno
indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente
decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi
indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con
il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle
imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi
maturati.
Art. 29 - Titoli
di solidarietà
- Per l'emissione di titoli da denominarsi <di
solidarietà> è riconosciuta come costo fiscalmente
deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il
tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento
determinato con decreto del ministro del Tesoro, di
concerto con il ministro delle Finanze, purchè i fondi
raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a
finanziamento delle Onlus.
- Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le
condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai
tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione
necessaria per l'attuazione del presente articolo.
Art. 30 - Entrata
in vigore
- Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
1^ gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui
redditi, si applicano a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1997.
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