PROGETTO DI LEGGE - N. 3555
Proposta da: On. Franco Gerardini (Sin.Dem.-Ulivo)
Cofirmatari:
On. Alfredo Zagatti (Sin.Dem.-Ulivo);
On. Fulvia Bandoli (Sin.Dem.-Ulivo);
On. Maria Rita Lorenzetti (Sin.Dem.-Ulivo);
On. Fabrizio Vigni (Sin.Dem.-Ulivo)
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed oggetto).
1. La Repubblica assume come interesse fondamentale della collettività nazionale, in esecuzione ed applicazione dei princìpi e delle norme vigenti, la conservazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento e da ogni altra forma di degrado.
2. I cittadini possono partecipare al perseguimento dell'interesse di cui al comma 1 in forma solidaristica attraverso organizzazioni di volontariato operanti per la vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente.
3. La presente legge disciplina il Servizio ecologico volontario, nonché l'integrazione delle attività delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 nel quadro delle pubbliche funzioni e stabilisce princìpi e norme fondamentali per la cooperazione di Stato, regioni ed enti locali nel perseguimento degli obiettivi di cui alla medesima legge.
4. Restano fermi, in quanto compatibili, i princìpi e le disposizioni contenuti nelle seguenti normative:
a) regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
b) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e regolamento approvato con regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
c) testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni;
d) legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernenti disciplina della pesca marittima;
e) legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento;
f) legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, in materia di formazione professionale;
g) legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, concernente il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
h) legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, concernente ordinamento delle autonomie locali;
i) legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, in materia di volontariato;
l) legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, in materia di enti protetti;
m) legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, concernente la protezione delle forme autonome e il prelievo venatorio;
n) legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile.
5. In attuazione del principio di cooperazione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi ed alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e formulano direttive riguardanti la materia, al fine di ottimizzare il Servizio ecologico volontario e di uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 2, comma 2, nei territori di propria competenza.
Art. 2.
(Competenze istituzionali).
1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia oggetto della presente legge dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'apporto e sostengono il funzionamento e l'integrazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel rispettivo territorio per la vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente e costituenti i gruppi di guardie ecologiche volontarie.
3. Al fine di cui al comma 2, le regioni e le province autonome possono avvalersi degli enti locali e di altre istituzioni regionali. In ogni caso le regioni tengono conto degli interessi rappresentati dalle province attraverso opportune forme di partecipazione o di consultazione.
4. Le province nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in esecuzione ed attuazione delle leggi regionali e delle deleghe ad esse conferite dalle regioni, vigilano sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche volontarie, nel rispetto della loro autonomia.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle funzioni e delle attività delle guardie ecologiche volontarie nelle funzioni e nelle attività di comuni, comunità montane, enti parco e del corpo forestale dello Stato.
Art. 3.
(Servizio ecologico volontariato).
1. Il Servizio ecologico volontario comprende:
a) l'informazione del pubblico sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e dei criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) la vigilanza sui fatti e sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato al fine di prevenire ed eventualmente accertare fatti e comportamenti dannosi o pericolosi nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge;
c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale.
2. Il Servizio ecologico volontario è organizzato dai soggetti indicati dalle leggi regionali secondo le norme ed i princìpi stabiliti della presente legge ed è svolto dalle guardie ecologiche volontarie, riunite in gruppi.
3. Il Servizio ecologico volontario è disciplinato dalle leggi regionali ed è svolto secondo le direttive emanate dalle regioni.
Art. 4.
(Soggetti organizzatori).
1. La regione individua con propria legge i soggetti organizzatori del Servizio ecologico volontario.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a:
a) redigere programmi per l'organizzazione del Servizio ecologico volontario nei diversi ambiti territoriali di loro competenza, indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di svolgimento del Servizio, nonché le forme di verbalizzazione e di trasmissione di atti e dati;
b) promuovere ed organizzare, con il concorso dei gruppi, il reclutamento, la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;
c) stipulare apposite convenzioni con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie per lo svolgimento del Servizio e per la definizione delle relative responsabilità;
d) stipulare contratti di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio;
e) assicurare il trasferimento alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate nello svolgimento del Servizio, nonché comunicare tempestivamente all'autorità competente i verbali di accertamento sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie ai sensi dell'articolo 6.
Art. 5.
(Gruppi di guardie ecologiche volontarie).
1. I gruppi di guardie ecologiche volontarie sono disciplinati ed organizzati secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di attuazione e svolgono la loro attività sulla base di convenzioni con i soggetti organizzatori del Servizio ecologico volontario, in conformità all'articolo 7 della medesima legge n. 266 del 1991.
Art. 6.
(Guardia ecologica volontaria).
1. La guardia ecologica volontaria è incaricata di svolgere il Servizio previsto all'articolo 3, comma 1, nell'ambito dei gruppi di cui all'articolo 5.
2. Il Servizio ecologico volontario è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese, e non dà luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro.
3. La guardia ecologica volontaria deve possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio e comunque quelli previsti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773.
4. Il volontario che intenda svolgere il Servizio ecologico volontario deve:
a) aderire ad un gruppo di guardie ecologiche volontarie come aspirante;
b) frequentare il corso di formazione teorica;
c) effettuare il periodo di addestramento pratico;
d) superare l'esame finale teorico-pratico ed ottenere il brevetto di idoneità.
5. Le regioni, conformemente ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento dello Stato, stabiliscono durata e contenuto del corso e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.
6. L'incarico di guardia ecologica volontaria è conferito dalla regione con atto di nomina, nel quale devono essere indicati:
a) i compiti oggetto dell'incarico;
b) le leggi e le altre norme di cui la regione ha il potere di accertare la violazione;
c) l'ambito territoriale di svolgimento del Servizio;
d) il gruppo delle guardie ecologiche volontarie di appartenenza.
7. La nomina della guardia ecologica volontaria deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede il gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773.
8. La guardia ecologica volontaria deve prestare giuramento davanti al pretore ai sensi dell'articolo 250 del regolamento approvato con regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
9. Durante il servizio la guardia ecologica volontaria deve essere munita di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile di riconoscimento e non deve essere armata.
10. La guardia ecologica volontaria è tenuta a redigere il verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell'atto di nomina, trasmettendolo immediatamente nelle forme stabilite dall'articolo 4, comma 2, lettera e), della presente legge. L'accertamento è svolto dalla guardia ecologica volontaria in conformità all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. La guardia ecologica volontaria è tenuta a frequentare corsi periodici di aggiornamento ed a sottoporsi a prove di idoneità, secondo programmi periodici stabiliti dalla regione.
12. L'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi con provvedimento del soggetto organizzatore del Servizio ecologico volontario, sentito il gruppo di appartenenza, in caso di accertate irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.
13. L'incarico di guardia ecologica volontaria è revocato dalla regione:
a) nel caso di irregolarità particolarmente gravi, ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;
b) nel caso di accertata persistente inattività;
c) nel caso di perdita dei requisiti fisici, tecnici o morali di idoneità al servizio.
14. I provvedimenti di sospensione sono comunicati dal soggetto organizzatore del Servizio ecologico volontario alla regione ed al prefetto; i provvedimenti di revoca sono comunicati dalla regione al prefetto.
LEGISLAZIONE
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