Impianti
negli edifici: in vigore da oggi il nuovo Regolamento
Obbligatorio
allegare agli atti di vendita degli immobili usati la dichiarazione di
conformità degli impianti
27/03/2008 - Entra in vigore oggi il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, che riordina la normativa
sulla sicurezza degli impianti negli edifici.
Questa mattina il Ministero
dello Sviluppo Economico ha diffuso un Parere in risposta ai quesiti interpretativi
sull'articolo 13 del DM che disciplina gli obblighi documentali in caso di
trasferimento dell’immobile.
Le novità del Decreto
Una delle
novità riguarda i contratti di compravendita di immobili usati, che dovranno
riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti
alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenere, in allegato, la
“dichiarazione di conformità” oppure, nel caso in cui essa non sia stata
prodotta o non sia più reperibile, la “dichiarazione di rispondenza” resa da un
professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze tecniche
richieste, e che abbia esercitato, per almeno cinque anni, la professione nel
settore impiantistico.
Tuttavia, la vendita o la locazione potrà essere
effettuata anche senza la dichiarazione, ricorrendo ad una deroga esplicita da
inserire sotto forma di clausola contrattuale: il venditore dovrà informare
l’acquirente circa lo stato di non conformità degli impianti o la loro possibile
non conformità. L’assenza della dichiarazione di conformità o della clausola
contrattuale esplicita di deroga può comportare, per il venditore, una multa
fino a 10mila euro.
Per gli immobili nuovi non cambia nulla in quanto il
rilascio del certificato di agibilità, da parte delle autorità competenti, è
subordinato all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
I contenuti
Il provvedimento si applica agli impianti
elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di
porte, cancelli e barriere, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento,
climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, idrici, sanitari, impianti
del gas, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti antincendio. Le norme
riguardano gli impianti posti al servizio di tutti gli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
Possono svolgere le
attività relative agli impianti le imprese iscritte nel registro delle imprese o
nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che il titolare o il
responsabile tecnico sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali
richiesti per i lavori da realizzare.
La progettazione degli impianti può
essere effettuata da un professionista iscritto negli albi professionali secondo
la specifica competenza tecnica richiesta; solo per ascensori, montacarichi e
scale mobili il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice.
L’installazione, la trasformazione e
l’ampliamento degli impianti (esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili)
richiedono la redazione di un progetto da parte di un professionista iscritto
negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. I
progetti vanno elaborati secondo la regola dell'arte, cioè in conformità alla
vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI
o di altri Enti di normalizzazione, e devono contenere almeno gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell’intervento. Anche la realizzazione deve
essere eseguita secondo la regola dell'arte.
Al termine dei lavori,
l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti, che comprende la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati e il progetto.
Ricordiamo infine che da oggi sono abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico
dell’Edilizia (mai entrati in vigore), e la legge 46/1990, ad eccezione degli
articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli
obblighi previsti dallo stesso regolamento (leggi tutto).
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