Articolo 18 Legge 300 del 20 maggio 1970
"Statuto dei lavoratori"
Lo statuto dei lavoratori
prevede che il giudice, con la sentenza con cui annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo, può ordinare al datore di lavoro, che occupa alle sue
dipendenze più di quindici lavoratori, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
TESTO DELLA LEGGE
Articolo 18 legge 20 maggio
1970 n.300. (Reintegrazione nel posto di lavoro).
Ferma restando l'esperibilità delle
procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge
predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia
stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità
di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto
inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di
lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del
lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni
stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al
giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice
di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto
comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per
ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma
pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. |