La
costituzione delle sezioni specializzate con competenza in materia minorile e
per la famiglia, previste dal progetto 2517/C e relativi emendamenti. Profili
di
natura penale.
Con
decreto n. 448/88 veniva emanato l’attuale sistema processuale penale
minorile.
Il
pregio di quel progetto consisteva nella apprezzabile idoneità di coniugare,
nel nostro sistema processuale penale ordinario, i principi di garantismo
processuale della Costituzione, nonché i principi della Convenzione
Internazionale sui diritti dell’Uomo e delle Genti , e i principi
internazionali previsti dalle regole minime per la giustizia minorile ( Pechino
1985). Tuttavia, apparve sin dalla prima fase di applicazione, che tale sistema
processuale era perfettibile.
Il
problema che emerse immediatamente riguardava la formulazione art. 1 del decreto
in esame in quanto solo apparentemente rendeva le norme del processo minorile
gerarchicamente superiori al processo ordinario al quale invece è stato di
fatto subordinato. Infatti, ogni successiva modifica al codice di procedura
penale ha modificato l’impianto originale spesso vanificando I principi di
speditezza e riducendo la applicabilità di istituti a contenuto educativo .
Non
è discutibile che le norme di rango costituzionale essendo gerarchicamente
superiori possano modificare anche il processo minorile, ma va rilevato che il
legislatore non si pose affatto il problema dei risvolti che tali modifiche
avrebbero avuto in ambito minorile civile e penale e non verificò
preventivamente se venivano garantiti interessi e diritti di tutela dei minori
altrettanto costituzionalmente garantiti. Si intende sostenere che per effetto
di una modifica e successive altre, l’originario progetto è sempre andato
riducendosi e mutilandosi dei suoi strumenti fondamentali.
La
difficoltà di definizione del processo in assenza di consenso del minore in
udienza preliminare ,con le formule che implicitamente non negano la
responsabilità in punto di fatto è uno degli effetti più evidenti.
Altrettanto contrario alle finalità del procedimento minorile è che l’
effetto della applicazione assoluta e rigorosa del principio della terzietà del
giudice (cfr. sentenze Corte Cost. n.311/97, 346/97, 290/98 che afferiscono
proprio al processo minorile..) Infatti ora diventa difficile attuare
specialmente nella fase dell’udienza preliminare, la riunione dei procedimenti
che comporterebbero un unico intervento del giudice onde poter applicare
contestualmente istituti quali la messa alla prova o talvolta verificare in modo
più efficace il profilo psicologico del minore e valutarne il livello di
maturità.
Un
ulteriore esempio che si vuole evidenziare è quanto sia poco compatibile con le
finalità del giudizio penale minorile, l’applicazione dell’art. 64 c.p.p
novellato dalla L .1.3.03 n63 ( giusto processo) . Per effetto di tale norma il
giudice deve avvisare il minore prima di interrogarlo anche in sede di
convalida, nonché tutte le altre volte che dovrà rendere dichiarazioni a) che
le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti
b)omissis c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità
di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le
incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui
all’articolo 197 bis.
Tale
complesso messaggio non è mai compreso dai ragazzi che rimangono interdetti e
non sanno quale scelta processuale attuare.
E’
necessario premettere che la confessione , la quale ovviamente deve essere
frutto di una libera scelta consapevole e pienamente accettata , è spesso per
il minore che si trova nel circuito penale una scelta di accettazione del
proprio errore ed è una crescita nel senso della autoresponsabilizzazione.
Spesso l’ammissione di responsabilità è vissuta quale motivo per rimediare e
correggersi In tale ottica, la confessione spontanea ha una particolare valenza
pedagogica e spesso è il punto di partenza per la messa alla prova o il
presupposto per una prognosi favorevole per il futuro.
Inoltre,
bisogna ricordare che l’orientamento prevalente sostiene che non sia possibile
ed opportuno applicare l’ art. 28 in mancanza di una assunzione della propria
responsabilità; Il rischio di vedersi ascoltato come testimone nel processo dei
coimputati spesso maggiorenni senza neppure potersi avvalere della facoltà di
non rispondere nel processo connesso, con tutti i rischi e le pressioni che
proprio i più deboli e minori più a rischio corrono , evidenziano quale sia
stato l’errore di aver reso gerarchicamente il processo minorile subordinato
al processo ordinario.
Di
fatto accade che nei procedimenti complessi i minori pur desiderando ammettere e
iniziare a collaborare preferiscano, almeno nella fase della convalida
dell’arresto, di avvalersi della facoltà di non rispondere ,con l’evidente
effetto di ritardo nelle indagini e con il ritardare gli interventi di sostegno
e la possibile rielaborazione psicologica del loro gesto.
Tuttavia
si intende sostenere che l’attuale sistema processuale minorile ha mantenuto
la vitalità dei suoi istituti principali e delle finalità per le quali è
stato concepito grazie ad una alta coscienza collettiva di tutti gli operatori
di tale sistema , i quali sono attenti e culturalmente preparati nelle
discipline afferenti alle problematiche della età evolutiva.
Al
soggetto minore è riconosciuta la diversità e come tale , in quanto diverso ha
diritto di essere giudicato ,da un giudice in grado di identificarlo nella sua
diversa realtà esistenziale e psicologica poiché si trova in una fase
evolutiva obbligata per ogni essere umano.
Più
problematico e di difficile soluzione è stata la questione della difesa
specializzata. originariamente prevista. Va rilevato che essa è prevista
limitatamente ai difensori di ufficio e che purtroppo non sempre si è di fatto
raggiunto l’intento previsto nella norma . Anche se tutti gli avvocati che si
sono avvicinati professionalmente alla difesa di ufficio dei minori abbiano
posto una particolare cura nella loro preparazione, e i Consigli dell’Ordine
hanno predisposto adeguati strumenti attraverso i corsi istituzionali, tuttavia,
l’elevato numero dei difensori inseriti nelle liste hanno vanificato quel
principio e criterio di specializzazione che la norma voleva tutelare.
Si
intende sostenere che il profilo formativo degli avvocati nel nostro sistema non
è affidato ad un iter didattico di tipo tradizionale, ma è affidato alla
lavoro congiunto che si fa all’interno degli studi professionali che si
occupano prevalentemente e costantemente di un settore, che è sempre in veloce
evoluzione. La frequenza ad un corso di specializzazione è utile per un
iniziale orientamento , ma non può essere sufficiente a garantire la
specializzazione se è seguito solo da uno sporadico ed occasionale contatto con
il settore di lavoro specifico.
Tale
fenomeno è purtroppo quanto di fatto si è verifica quando il numero dei
difensori di ufficio diviene troppo elevato. (Vi sono molti difensori che non
hanno neppure più due o tre occasioni di presenza in un anno e che non si
occupano di processo minorile oltre i rarissimi casi di difesa di ufficio, non
avendo mai altre occasioni di trattare casi afferenti a discipline penalistiche
neppure riguardanti gli adulti ).
La
formazione corretta e specialistica la si ottiene solo confrontandosi e
cimentandosi , con una costante e frequente casistica . Nel nostro sistema
l’insegnamento del diritto è sempre astratto e teorico diversamente da quanto
accade in altri ordinamenti e sistemi ove si parte sempre dalla casistica ( In
ogni modo sarebbe utile da rilevare che la casistica nel settore minorile non può
essere solo un astratto problema processuale ma è rappresentata da un problema
di un minore che deve anche ricevere una risposta pedagogica mentre si confronta
ed affronta le complesse regole di logica processuale ).
Quindi,
va rilevato che le norme, pur prevedendo necessaria la specializzazione , sono
troppo generiche nell’ individuarne i parametri e i livelli.
All’esito
di tale breve riflessione si intende sottolineare che con la modifica ed i
relativi emendamenti al processo minorile e alla costituzione delle sezioni
specializzate potrebbe venire vanificata anche quella sensibilità e cultura
collettiva che rende ancora vitale ed efficace il D.P.R 448.88. Infatti, in caso
di sezioni specializzate nei capoluoghi di provincia proprio per effetto della
terzietà del giudice ,è numericamente impossibile che tutti i magistrati che
si occuperanno del minore nelle varie fasi del processo penale siano giudici che
sono prevalente o esclusivamente incaricati per settore minorile penale.
Soprattutto nei capoluoghi di provincia il processo penale minorile verrà
trattato da magistrati che si occupano prevalentemente di diritto di famiglia e
solo occasionalmente di processi penali minorili perdendo quindi la grande
ricchezza del contatto costante e diretto con i ragazzi e comunque vanificando
quella ricchezza culturale specifica che solo una alta casistica e possibile
pretendere e garantire.
Medesimo
effetto vi sarà anche per la avvocatura la cui già difficile specializzazione
sarà definitivamente vanificata dall’esiguo numero di casi ., con il
risultato che la difesa del minore in nulla si differenzierà da quella
dell’adulto.
Infine,
si vuole evidenziare che la modifica di cui al progetto n.2517/C è difficile
comprensione ed interpretazione soprattutto per quanto attiene alle conseguenze
sul Tribunale di Sorveglianza nonché sul Magistrato di Sorveglianza. Infatti,
dall’esame del progetto e dalla carenza di ogni specifica previsione di tale
organo giudicante emerge come neppure l’unitarietà del giudice che si occupa
del minore deviante verrà raggiunta.
In
mancanza di una precisa disposizione sul punto ed interpretando in senso
letterale il termine "CONTROVERSIA " sembrerebbe ricadere nella
competenza del giudice ordinario la funzione del giudice di sorveglianza.
Infatti la norma prevede la competenze per le sezione specializzate solo per ciò
che è afferente alle "controversie" e cioè al contenzioso quindi al
merito. Potrebbe affermarsi quindi non essere inclusa per le sezioni
specializzate la funzione del giudice di sorveglianza . Di conseguenza tale
funzione sarebbe esercitata dal Tribunale di Sorveglianza, e dal Magistrato di
Sorveglianza ordinario che dovrà occuparsi di tutte le competenze anche per i
minorenni.
L’effetto
della eliminazione del Tribunale per i Minorenni con competenza distrettuale a
favore di una sezione specializzata in ogni capoluogo sembrerebbe travolgere
anche la funzione del Tribunale di Sorveglianza che era attribuita al Tribunale
per i Minorenni, in quanto Tribunale con competenza distrettuale che coincideva
con quella della Corte di Appello. Per quanto attiene al Magistrato di
sorveglianza la cui competenza è legata al luogo di espiazione non è
prevista alcuna norma specifica.
Tuttavia,
si auspica che in ogni caso venga data una interpretazione di buon senso alle
norme e che possa intendersi che la sezione specializzata prevista nel progetto,
con sede nel medesimo distretto della corte di Appello possa fungere da Giudice
di Sorveglianza con competenza distrettuale. Non è ravvisabile nel contesto del
progetto in esame una terza interpretazione nel senso di configurare la
possibilità di una sezione specializzata per i minorenni presso il Giudice di
Sorveglianza ordinario.
Da tutto ciò consegue che gli effetti delle scelte del legislatore ,anche nella più favorevole delle ipotesi interpretative, comporteranno la precarietà di quella cultura minorile che, con il processo penale minorile, è stata il vanto del nostro ordinamento e che di fatto ha permesso di risolvere ed intervenire in moltissimi casi ,nei quali proprio la carenza normativa in sede civile ed amministrativa aveva lasciato molti minori privi di ogni tutela e sostegno e senza una reale possibilità di intervento che non dipendesse necessariamente dalla sussistenza di procedimenti ablativi o limitativi della potestà parentale.