La
presentazione dei recenti Disegni di Legge n. 2501 dell'8 marzo 2002 e n. 2517 del 14 marzo 2002 in materia di modifiche della giustizia minorile,
le polemiche e i dibattiti da essi scaturiti, hanno determinato nei firmatari
del presente documento il desiderio di indicare alcune linee guida che possano
aiutare il nostro Paese a realizzare una giustizia a "misura di
bambino".
Pertanto
riconoscendo
lo stato di particolare "debolezza" nel quale versa un minore che
viene in contatto, per i motivi più disparati, con procedimenti di giustizia
civile o penale e in considerazione della Convenzione ONU sui diritti
dell'Infanzia del 1989, delle regole minime delle Nazioni Unite relative
all'amministrazione della giustizia minorile - Regole di Pechino 1985 - e tenuto
conto delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea sull'esercizio dei
diritti dei bambini - Convenzione di Strasburgo 1996 - ancora in via di ratifica
in Italia e dell' art. 111 della nostra Costituzione , si evidenzia quanto
segue.
PREMESSA
Oggi nel
nostro Paese una reale riforma della giustizia minorile non può essere
effettuata se non mettendo a disposizione risorse economiche, umane e
strutturali adeguate , che consentano l'attuazione di un processo di cambiamento
che migliori, potenzi e assicuri la piena efficienza del sistema giustizia, nel
rispetto dei diritti dei bambini, come riconosciuti dalla Convenzione ONU sui
diritti dell'infanzia del 1989.
Pertanto i
firmatari del presente documento richiamano all'attenzione del Legislatore i
seguenti principi:
1 )
Il minore parte di un giudizio civile o penale deve essere sempre riconosciuto
quale portatore di diritti e quindi in tutte le decisioni dei Tribunali , delle
autorità amministrative e degli organi legislativi che lo riguardano deve
essere tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art. 3
della Convenzione ONU). Occorre pertanto compiere ogni sforzo per adottare un
corpo di leggi e di provvedimenti per i giovani, anche quali autori di reati,
che rispondano alle loro esigenze di soggetti in crescita (art.2 Regole di
Pechino) e alle loro prospettive di maturazione.
2 )
In una riforma della giustizia minorile civile e penale, che preveda una nuova
definizione delle norme procedurali e della organizzazione attraverso
appropriati interventi legislativi, adeguatamente finanziati (non è possibile
questa riforma a costo zero), si invita il Legislatore ad operare nel medio
termine, ove e per quanto possibile, l'accorpamento di tutte le competenze in
materia di minori , mantenendole in capo ad una unica istituzione giudiziaria
specializzata . I soggetti preposti alla giustizia minorile devono avere una
preparazione di tipo specialistico nel diritto in generale, nel diritto di
famiglia e nel campo delle scienze umane e sociali, sulla base di precise regole
per la selezione, la nomina e la formazione professionale . Questo principio
della specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile deve
essere attuato, rendendo anche obbligatoria, in particolare per i giudici e gli
avvocati , la frequenza di appositi corsi professionali .
Tale
principio di specializzazione esige inoltre che ai giudici per i minori non
siano attribuite competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle che riguardano
la materia minorile e familiare.
3 )
Ogni processo che riguardi un minore deve essere svolto dinanzi a un giudice o
collegio giudicante, competente, indipendente e imparziale. I Tribunali per i
minorenni o per la famiglia o le sezioni specializzate dei tribunali ordinari
devono avere una presenza capillare sul territorio nazionale , così da
garantire un facile accesso al servizio giustizia e consentire ai giudici un
rapporto più proficuo con i servizi locali e una maggiore vicinanza ai contesti
sociali territoriali.
4)
Tutte
le procedure del processo minorile civile e penale devono tendere a proteggere
al meglio gli interessi del minore e devono permettere la sua partecipazione e
la sua libera espressione, come indicato dall'art. 14 delle Regole di Pechino,
art. 9 e art. 37.d della Convenzione ONU. Pertanto il processo minorile si deve
basare sull'applicazione della regola del contraddittorio , in modo tale da
assicurare a tutte le parti interessate di partecipare al processo e di fare
conoscere le proprie opinioni (art.9.2 della Convenzione ONU) di fronte a un
giudice terzo e imparziale (art.111 della Costituzione).
5)
Il
minore , nei procedimenti giudiziari penali che lo riguardano, ha diritto a
essere ascoltato e a essere assistito da un proprio avvocato , che abbia le
adeguate competenze per tutelare il suo superiore interesse.
Parimenti
nei procedimenti giudiziari civili che lo riguardano, ha diritto ad essere
ascoltato, ad essere rappresentato dai propri genitori o da un legale
rappresentante, e in caso di conflitti d'interesse con questi ultimi da un
curatore speciale, nonché ha diritto di accedere ad una assistenza di natura
psico-sociale e legale al fine di tutelare il suo superiore interesse.
6)
Una
riforma della giustizia minorile per essere adeguata non può prescindere dallo
stabilire regole che disciplinino e garantiscano l'ascolto del minore soggetto a
procedimenti civili o penali, in ottemperanza alla Convenzione ONU (art.12.) che
sottolinea come "il minore capace di discernimento debba avere il diritto
di esprimersi liberamente su ogni questione che lo interessa..e la possibilità
di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo
concerne" (art.12.2). Tali regole, nel disciplinare e garantire l'ascolto ,
devono anche assicurare al minore un'adeguata protezione psicologica e morale
per tutta la durata dei procedimenti civili e penali che lo riguardano. Pertanto
le audizioni del minore, il cui contenuto richieda una particolare attenzione e
riservatezza, debbono essere svolte in modo protetto , onde evitare che la
contemporanea presenza di tutte le parti in causa, possa turbare il minore o
possa compromettere la genuinità delle sue dichiarazioni, nel rispetto di tempi
celeri e modalità garantiste .
7)
Nel
processo penale le competenze del giudice o del collegio giudicante necessitano
in particolar modo di un supporto interdisciplinare , quindi si ritiene
importante la presenza della componente privata specializzata, affinché i
provvedimenti adottati siano proporzionati alle circostanze e alla gravità del
reato, alla situazione del minore e alla sua tutela (art.17.d Regole di
Pechino).
Per quanto
concerne la presenza della componente privata anche nei collegi giudicanti
civili, si invita il Legislatore a valutare con la massima attenzione le diverse
indicazioni avanzate a tale proposito dalle ONG e associazioni impegnate da anni
nelle tutela dei diritti dei minori, dalle categorie professionali operanti
all'interno del sistema della giustizia minorile, dalle sedi scientifiche, dal
Forum permanente del Terzo Settore e dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia
(il quale sta redigendo il III Piano Nazionale di azione di interventi per la
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2003 -
L.451/1997), perché solo dall'analisi accurata, in tutte le sue angolazioni,
dell'attuale sistema della giustizia minorile, si può delineare una sua riforma
che non si limiti a cancellare il passato, ma che crei un sistema sempre più
tutelante degli interessi e dei diritti del minore.
Nei
procedimenti riguardanti un minore, nei casi in cui il giudice o il collegio
giudicante ritenga opportuno il contributo interdisciplinare di specialisti , il
consulente tecnico di volta in volta nominato, deve avere particolari competenze
nelle scienze del comportamento ed in ambito forense .
8 )
Le
istituzioni giudiziarie che si occupano di minori devono poter contare sulla
collaborazione dei servizi socio-assistenziale e sanitari territoriali: tale
collaborazione deve essere continuativa, anche sulla base di precisi protocolli
d'intesa ed i servizi devono essere adeguatamente specializzati in materia
minorile. Per quanto riguarda la competenza penale, si invita il Legislatore a
regolare i rapporti tra i servizi del Ministero della Giustizia e i servizi
locali affinché si realizzi un'efficace collaborazione sinergica.
9)
La
condanna del minore a pene detentive deve costituire un provvedimento di ultima
risorsa (art. 37.b della Convenzione ONU), e deve essere limitata al minimo
indispensabile (art. 17.b Regole di Pechino), in quanto la pena deve svolgere la
funzione di recupero del minore per il suo reinserimento nella società civile
(art. 39 della Convenzione), oltre che la funzione di riparazione per il reato
commesso. Il minore sia italiano che straniero, compreso quello che entra negli
Istituti penali Minorili, deve pertanto potere usufruire di forme alternative
alla detenzione (art. 18 Regole di Pechino), tra le quali la messa alla prova e
ove possibile la mediazione penale , senza limitazioni per fattispecie di reato
o per durata minima di espiazione della pena in caso di liberazione
condizionale.
In campo
penale non sono giustificabili modifiche alle diminuenti e alle attenuanti per i
minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni . Come non appare
giustificato, nel caso che la pena a carico del minore possa essere
completamente espiata entro il 22° anno di età, il passaggio, al compimento
dei 18 anni, al carcere degli adulti; al contrario si deve privilegiare il
trattamento del giovane adulto in appositi istituti fino all'espletamento della
pena, al fine di portare a compimento i programmi di recupero per lui previsti (
Regole di Pechino art. 3.3.)
La riforma
della giustizia in campo penale deve essere conforme ai principi e alle norme
della Convenzione ONU e in particolare all'art.40 della stessa Convenzione.
10
)
Una riforma della giustizia minorile non può prescindere , come da tempo
richiesto dalla Corte Costituzionale, dalla delineazione di uno specifico
ordinamento penitenziario per i minorenni condannati a pene detentive . Tali
norme sull'ordinamento penitenziario minorile, oltre regolare l'esecuzione delle
pene per i minorenni, devono assicurare l'attuazione di quanto sancito nella
Convenzione ONU e in particolare che "ogni minore privato della libertà
sia sempre separato dagli adulti" (art.37.c)
CONCLUSIONE
I
firmatari del presente documento invitano il Legislatore a fare propri i
principi sopra elencati (da p.to 1 al p.to 10), oltre che a tenere presente le
specifiche indicazioni, avanzate nel merito della riforma della giustizia
attualmente in discussione alle Camere, da tutte le realtà associative e ONG
impegnate nel nostro Paese nella tutela dei diritti dei minori.