Minori non accompagnati

Il minore straniero non accompagnato è colui che, minorenne, si trova in uno Stato di cui non è cittadino, separato dai genitori e non assistito da un adulto che per legge o consuetudine ne sia responsabile

Il SSI ha sempre prestato una attenzione particolare al problema dei minori non accompagnati. Nel corso del dopoguerra sono stati diversi i gruppi che dai paesi asiatici, dell’Est europeo, dell’Africa si sono riversati per i motivi più diversi in Europa. Il SSI oltre ad essere sempre intervenuto praticamente nella gestione dei casi, sia per i singoli che per i gruppi, ha approfonditamente studiato il fenomeno gestendo per diversi anni un Gruppo permanente di studio europeo composto da esperti di diverse nazioni. Tale gruppo di studio ha fornito utilissime indicazioni pratiche alle varie sezioni che a loro volta le hanno condivise con i servizi sociali locali ed hanno formulato raccomandazioni sottoposte sia ai singoli governi sia al Parlamento europeo per legiferare in merito. Il segretariato Generale dell’Ente ha a sua volta stilato delle linee guida sul trattamento dei casi di minori non accompagnati indirizzate a tutti gli operatori interessati a questo delicato settore di lavoro.

In questo particolare momento storico uno dei fenomeni più consistenti di migrazione di minori non accompagnati in ambito europeo è quello dei minori albanesi verso l’Italia di cui la Sezione Italiana si sta occupando in modo attivo sin dal 1991. A dicembre 1997, ha firmato una prima Convenzione con il Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito di un più generale progetto di aiuti Italia-Albania, per l’assistenza, il rimpatrio ed il reinserimento nel loro paese di tali minori. Tale Convenzione è stata rinnovata negli anni successivi e nel 2001 è stata estesa a tutti i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano.

I minori non accompagnati debbono godere, in qualunque paese si trovino, di tutti i fondamentali diritti di un minore autoctono in situazione di abbandono. Occorre poi ricordare che nei loro confronti va attuata una serie di interventi specifici tesa al recupero delle origini ed alla eventuale ricomposizione del nucleo familiare imprescindibile da qualunque programma di inserimento ed adattamento nel nuovo contesto di vita.
Assicurata al minore la protezione giuridica e materiale, occorre:
• provvedere alla ricostruzione del suo passato ed alla raccolta di tutti i possibili elementi che permettano di individuare la famiglia nel Paese di origine od in Paesi terzi;
• ottenuti i dati avviare la verifica contattando la famiglia ed informandola anzitutto di dove si trova il minore ed in quali condizioni;
• chiarire per quali motivi si è allontanato o è stato involontariamente diviso dalla famiglia e se quest’ultima ne reclama la presenza.
Nel caso venga deciso il rimpatrio, nel migliore interesse del minore, occorre:
• organizzarlo sotto il controllo diretto dei servizi sociali e delle autorità minorili del Paese di origine e di quello di accoglienza;
• verificare che il minore sia seguito nel suo reinserimento familiare sociale e scolastico.
Qualora la famiglia si trovi in un Paese terzo occorre:
• vagliare con le autorità locali le possibilità di un ricongiungimento legale;
• aiutare la famiglia a svolgere le pratiche necessarie in entrambi i Paesi;
• organizzare il ricongiungimento in collaborazione con i servizi sociali e le autorità minorili di entrambe i paesi coinvolti.
Quando viene decisa la permanenza del minore nel Paese di accoglienza occorre:
• prevedere, dopo aver preso misure di tutela legale, l’accoglienza in strutture dotate se possibile di operatori della loro stessa provenienza etnica e linguistica;
• realizzare un inserimento scolastico, in corsi professionali od in ambito lavorativo, adeguato alle loro capacità ed aspirazioni.