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L'impegno normativo della Comunità in questo settore è notevole, anche se si manifesta a livelli molto diversi in funzione della natura e della priorità dei problemi. In materia di sicurezza alimentare, l'impegno è iniziato negli anni '60, si è potenziato negli anni '90 con la realizzazione del mercato unico e dal 1994 si applica alla lotta contro la BSE. Sotto altri profili, senza citarli tutti, le riforme della PAC del 1992 e del 1999 hanno privilegiato le misure agroambientali e gli aiuti all'estensivizzazione e sono anche stati istituiti dei marchi di qualità europei. Non è comunque né possibile né auspicabile che la legislazione europea si sostituisca interamente a quella degli Stati membri per coprire tutti gli aspetti connessi alla qualità; si tratta piuttosto di condurre in parallelo una politica che ne incoraggi il miglioramento.

I prodotti specifici si riconoscono: DOP, I.G.P. e S.T.G.

Tutta l'Europa è ricchissima di una immensa varietà di prodotti alimentari, tuttavia quando un prodotto diventa conosciuto al di fuori dei confini nazionali si trova in un mercato in cui altri prodotti si definiscono genuini e ostentano uno stesso nome. Questa concorrenza sleale non solo scoraggia i produttori ma risulta fuorviante per i consumatori. Per questa ragione nel 1992 la Comunità Europea ha creato alcuni sistemi noti come D.O.P., I.G.P. e S.T.G. (Specialità Tradizionale Garantita) per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari.

Per quale ragione sono stati messi in atto dei sistemi europei destinati a sviluppare e proteggere i prodotti alimentari?

  • Incoraggiare le diverse produzioni agricole.
  • Proteggere i nomi dei prodotti contro gli abusi e le imitazioni.
  • Aiutare i consumatori fornendo loro delle informazioni sul carattere specifico dei prodotti.

In quale modo i produttori ed i trasformatori possono ottenere la registrazione del nome di un prodotto?

  • Un gruppo di produttori deve definire un prodotto sulla base di precise specifiche.
  • La domanda, includente le specifiche, deve essere trasmessa alla competente autorità nazionale. (In Italia al Ministero delle Politiche Agricole e Forestale -Direzione Generale Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA)
  • Essa verrà studiata a livello nazionale e sarà quindi trasmessa alla Comunità europea.
  • Procedure di controllo.
  • Se essa soddisfa i requisiti fissati, una prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee informerà tutte le persone interessate nell'Unione.
  • In mancanza di obiezioni, la Commissione europea pubblicherà il nome del prodotto protetto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Quali sono i prodotti interessati?

Prodotti interessati dai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92

  • Carni fresche (e frattaglie);

  • Preparazioni di carni (scaldate, salate, affumicate ecc.);

  • Formaggi;

  • Altri prodotti di origine animale (uova, miele, lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro ecc.);

  • Grassi (burro, margarina, oli ecc.);

  • Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati;

  • Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti a base di...;

  • Birre;

  • Bevande a base di estratti di piante;

  • Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria;

  • Altri prodotti agricoli.

Prodotti interessati soltanto dal regolamento (CEE) n. 2081/92

  • Acque minerali naturali e acque di sorgente (valevole fino al 2013);

  • Gomme e resine naturali;

  • Oli essenziali;

  • Fieno;

  • Sughero;

  • Cocciniglia (prodotto greggio d'origine animale).

Prodotti interessati soltanto dal regolamento (CEE) n. 2082/92

  • Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao;

  • Paste alimentari, anche cotte o farcite;

  • Piatti composti;

  • Salse per condimento preparate;

  • Minestre o brodi;

  • Gelati e sorbetti.