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QUADERNO DI CAMPAGNA "REGISTRO DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI" Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 sancisce, all'articolo 42, comma 3, l'obbligo di "conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un "registro dei trattamenti effettuati". Gli agricoltori devono conservare per un anno tutte le fatture di acquisto dei prodotti antiparassitari e la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati come molto tossico, tossico e nocivo (ex prima e seconda classe). Il registro dei trattamenti effettuati (con obbligo di annotazione entro 30 gg. dal trattamento) deve essere sottoscritto e conservato per 1 anno. Lo scopo del registro è quello di consentire un monitoraggio dell'utilizzazione degli antiparassitari responsabilizzando gli agricoltori anche al fine di evitare eccessi ed usi scorretti o rischiosi per la salute dei consumatori e per l'ambiente. Entra cosi in vigore il "Quaderno di Campagna", il diario di campo su cui l'agricoltore deve tenere traccia di tutti gli interventi di difesa/diserbo effettuati su tutti i riparti colturali, e che deve conservare presso la propria azienda. Il Mi.P.A.F. con una circolare pubblicata sul supplemento ordinario n.18 della G.U. del 5/02/03 ha precisato che gli orti e frutteti utilizzati per il consumo familiare sono esenti dal tenere il registro dei trattamenti. Estratto della Gazzetta Ufficiale n.18 del 5/02/03 : 6. Registro dei trattamenti 6.1 Introduzione: il comma 3 dell'art.42 prevede la conservazione in
azienda da parte degli acquirenti e degli utilizzatori, di un registro dei
trattamenti ("quaderno di campagna") effettuati nel corso della
stagione di coltivazione. Tale conservazione persegue finalità di verifica
nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul
territorio.
6.3 Annotazioni e scopo del registro dei trattamenti: sul registro
devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti utilizzati in azienda (classificati molto
tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni
dall'esecuzione del trattamento stesso. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
6.5 Corpi aziendali separati: in presenza di corpi aziendali separati e distanti il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede legale dell'azienda agricola oppure, in alternativa, presso ciascuno dei corpi aziendali. In quest'ultimo caso il registro dei trattamenti deve riportare solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale. 6.6 Modulistica: la modulistica già adottata dalle aziende agricole
in attuazione di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari che prevedono,
fra l'altro, l'annotazione degli interventi fitosanitari, se corredata od
integrata di tutte le informazioni previste dal comma 3 dell'art.42, costituisce
a tutti gli effetti il registro dei trattamenti. 6.7 Tenuta registro per impieghi extra-agricoli: il registro dei trattamenti deve essere utilizzato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie ecc…). Anche in questo caso se i trattamenti sono realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti potrà essere compilato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o dell'ente sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista oppure direttamente dallo stesso contoterzista controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Sono esentati invece dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. 6.8 Fasi fenologiche: sul registro dei trattamenti per ciascuna
coltura presente all'interno dell'azienda vanno annotate le date di: 8. Conclusioni |
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