Quaderno
  Studio P.O.A. - 081.899.27.71 - Somma Vesuviana (NA)

Agronomo
SU

 

QUADERNO DI CAMPAGNA

"REGISTRO DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI"

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 sancisce, all'articolo 42, comma 3, l'obbligo di "conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un "registro dei trattamenti effettuati". Gli agricoltori devono conservare per un anno tutte le fatture di acquisto dei prodotti antiparassitari e la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati come molto tossico, tossico e nocivo (ex prima e seconda classe). Il registro dei trattamenti effettuati (con obbligo di annotazione entro 30 gg. dal trattamento) deve essere sottoscritto e conservato per 1 anno. Lo scopo del registro è quello di consentire un monitoraggio dell'utilizzazione degli antiparassitari responsabilizzando gli agricoltori anche al fine di evitare eccessi ed usi scorretti o rischiosi per la salute dei consumatori e per l'ambiente.

Entra cosi in vigore il "Quaderno di Campagna", il diario di campo su cui l'agricoltore deve tenere traccia di tutti gli interventi di difesa/diserbo effettuati su tutti i riparti colturali, e che deve conservare presso la propria azienda.

Il Mi.P.A.F. con una circolare pubblicata sul supplemento ordinario n.18 della G.U. del 5/02/03 ha precisato che gli orti e frutteti utilizzati per il consumo familiare sono esenti dal tenere il registro dei trattamenti.

Estratto della Gazzetta Ufficiale n.18 del 5/02/03 :

6. Registro dei trattamenti

6.1 Introduzione: il comma 3 dell'art.42 prevede la conservazione in azienda da parte degli acquirenti e degli utilizzatori, di un registro dei trattamenti ("quaderno di campagna") effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Tale conservazione persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio.
Il registro dovrà rimanere in azienda per le eventuali verifiche delle autorità regionali competenti.

6.2 Definizione e tipologia del registro dei trattamenti: per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

  • Il registro dei trattamenti va conservato almeno per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

6.3 Annotazioni e scopo del registro dei trattamenti: sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.
La scheda per il registro dei trattamenti dovrà, perciò, riguardare anche i prodotti fitosanitari classificati come irritanti e non classificati, che possono comunque presentare rischi per l'ambiente e per la salute umana.
Scopo del registro è quello di fornire il quadro complessivo della pressione "ambientale" derivante dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'azienda. Dal registro possono essere ricavate essenziali informazioni circa la correttezza degli usi dei prodotti fitosanitari, sotto il profilo ambientale, fitosanitario ed economico oltre che sanitario.

6.4 Adempimenti (casi diversi): l'acquirente e l'utilizzatore di prodotti fitosanitari è generalmente il titolare dell'azienda, il registro dei trattamenti rappresenta un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell'azienda agricola) che al termine dell'anno solare deve sottoscriverlo.
Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve esser compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui all'allegato 4, rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

  • Il registro dei trattamenti dovrà essere esibito su richiesta dell'Autorità competente che ha la facoltà di effettuare controlli e riscontri nelle aziende agricole.

6.5 Corpi aziendali separati: in presenza di corpi aziendali separati e distanti il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede legale dell'azienda agricola oppure, in alternativa, presso ciascuno dei corpi aziendali. In quest'ultimo caso il registro dei trattamenti deve riportare solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale.

6.6 Modulistica: la modulistica già adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari che prevedono, fra l'altro, l'annotazione degli interventi fitosanitari, se corredata od integrata di tutte le informazioni previste dal comma 3 dell'art.42, costituisce a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.
Le regioni e le province autonome potranno inoltre predisporre specifiche schede per l'adozione e la compilazione del registro dei trattamenti da parte delle aziende agricole.
Tali schede dovranno comunque prevedere le informazioni indicate dal comma 3 dell'art.42.

6.7 Tenuta registro per impieghi extra-agricoli: il registro dei trattamenti deve essere utilizzato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie ecc…). Anche in questo caso se i trattamenti sono realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti potrà essere compilato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o dell'ente sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista oppure direttamente dallo stesso contoterzista controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Sono esentati invece dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

6.8 Fasi fenologiche: sul registro dei trattamenti per ciascuna coltura presente all'interno dell'azienda vanno annotate le date di:
- semina (o trapianto);
- inizio fioritura;
- raccolta.

Per quanto riguarda le fasi fenologiche di fioritura e raccolta, si precisa che tale informazione può essere indicativa nei casi in cui, per la stessa specie, tali epoche risultino diverse in relazione alle caratteristiche delle varietà o cultivars presenti nell'azienda.

8. Conclusioni
La corretta ed efficace applicazione del provvedimento in questione da parte dei dichiaranti, consentirà di ottenere nel dettaglio un quadro sufficientemente chiaro dell'utilizzo di tali prodotti sul territorio nazionale.
Inoltre tali dati rappresentano una fonte di grande valore per la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sull'ambiente e sulla salute umana, ed uno strumento indispensabile per la valorizzazione delle produzioni agricole nazionali nell'ottica della loro tracciabilità.
L'adozione del registro dei trattamenti potrà contribuire inoltre all'attuazione del recente Regolamento (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che fissa, tra l'altro, procedure nel campo della sicurezza alimentare.