Parco del Vesuvio
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RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL 

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

 

Ai sensi del D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo del Parco Nazionale del Vesuvio, all'art.11 comma 2/b e 2/d e dell'art.14 della legge quadro sulle aree naturali protette N. 349/91, l'Ente Parco istituisce un regolamento per l'utilizzo del proprio marchio e della denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio".

Il marchio e la denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio" sono stati registrati presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato al N. NA98C000308 in data 26/05/98.

A decorrere dalla data 26/05/98 chiunque intenda utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio" dovrà inoltrare una richiesta scritta all'Ente Parco specificando il tipo d'uso, la destinazione e la modalità di utilizzo che si intende attuare.

La concessione di utilizzo è sottoposta alla stipula di apposite convenzioni. L'Ente Parco ha facoltà di verificare che il richiedente sia in regola con tutte le norme previste dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socio-culturali e che il richiedente non svolga attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in genere.

A decorrere dalla data 02/06/98 chiunque sarà autorizzato ad utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio" dovrà corrispondere all'ente il contributo finanziario previsto nel presente Regolamento.

Coloro che esercitano attività con sede nei comuni il cui territorio è ricompreso nel Parco e che vorranno utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio" dovranno ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'Ente e corrispondere un contributo finanziario annuo il cui valore minimo e stabilito.

Le attività che possono richiedere il marchio sono le seguenti:

Attività industriali; Complessi e Impianti Sportivi; Grandi esercizi Commerciali; Alberghi; Pensioni; Locande a conduzione familiare; Case e Camere in Affitto; Campeggi; Rifugi; Ostelli; Attività Agrituristiche; Case per Ferie; Ristoranti; Pizzerie; Tavole Calde; Birrerie; Bar; Botteghe Artigianali; Piccoli Esercizi Commerciali; Cooperative; Agenzie Turistiche; Attività Sociali di Promozione turistica; Guide Naturalistiche; Centri di Educazione Ambientale; Attività Sportive; Attività Agricole, Allevamenti di Animali; Altre.

Coloro che esercitano attività con sede in comuni non ricompresi nel territorio del comune del Parco Nazionale del Vesuvio solo previa stipula di specifici contratti inerenti le singole iniziative, approvati dal Consiglio Direttivo.

I Comuni, il cui territorio sia ricompreso all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, possono, ai soli fini istituzionali, utilizzare gratuitamente marchio e denominazione, previa esplicita autorizzazione dell'Ente.

 

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO E LA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO.

 

MODALITA' PER L'INDENNIZZO DEI DANNI

L'Ente Parco Nazionale dei Vesuvio, ai sensi dell'art. 26 (comma 1) della Legge 11 febbraio 1992, n" 157, dell'art. 26 della Legge regionale 10 aprile 1996, n' 8, e dell'art. 15, (comma 3, 4 e 7) della Legge 6 dicembre 1991, no 394, per limitare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei fondi ricadenti all’interno dell'area protetta, adotta il presente Regolamento, e contemporaneamente abroga quello precedentemente adottato con Delibera 63 dei 24/10/00, circa le modalità per la richiesta di sopralluoghi, il controllo e la stima dei danni subiti, la prevenzione degli stessi e le condizioni per la concessione degli indennizzi.

Hanno diritto all'indennizzo i proprietari, possessori o conduttori per legittimo titolo dei terreni adibiti a coltivazioni ricadenti nei perimetro dei Parco, nei quali, durante l'anno in cui si verifica il danno, siano state effettuate le usuali pratiche agricole consentite in base al Regolamento CEE 2078/92 e successive modifiche, e che siano inoltre regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

Sono indennizzabili i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole (frutto pendente o pianta), praticate nei terreni che ricadono all'interno dei territorio dei Parco; in particolare sono indennizzabili i danni alle seguenti colture agrarie: frutteti, oliveti, vigneti regolarmente dichiarati, castagneti da frutto, noccioleti, orti e seminativi regolarmente coltivati.