DL n.297
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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n.297

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria 1999) ed in particolare l'articolo 14;
Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n.  689, recante modifiche al sistema penale;
Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507, recante depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema sanzionatorio,  ai  sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Vista  la  legge  3 febbraio  2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria 2002) ed in particolare l'articolo 3;
Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre   2000,   n.   410,  recante  adozione  del  regolamento concernente  la  ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche   protette,  incaricati  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio 2004 e del 28 ottobre 2004;
Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Emana  il seguente decreto legislativo:

Capo I
DEI PRODUTTORI

Art. 1.  Uso commerciale
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica cosi' come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila.
Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:
1) quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso.
In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e' riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.
2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.
3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
Art. 2.  Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonchè impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
Art. 3.  Piano di controllo
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorità pubblica accerti una non conformità classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
Capo II
DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E DEI CONSORZI DI TUTELA

Art. 4. Inadempienze della struttura di controllo
1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.
Art. 5. Tutela dei Consorzi incaricati
1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.
2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimilacinquecento.
Art. 6. Inadempienze dei Consorzi di tutela
1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
2. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attività pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio;
c) violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei costi, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.
Capo III
DELLE CIRCOSTANZE

Art. 7. Altri illeciti
1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.
Capo IV
COMPETENZA

Art. 8. Competenza agenti vigilatori
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5.
2. L'attività di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed e' equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni del soggetto che accerta la violazione.
Art. 9. Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 4 è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 10. Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. L'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 6 è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 11. Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli articoli 8, 9 e 10, nonchè quelle accertate dagli organi competenti ai sensi delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, è attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
3. L'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle attività previste dalle disposizioni vigenti.
Capo V
NORME DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12. Disposizioni abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni sanzionatorie previste da norme speciali, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 125, 4 novembre 1981, n. 628, 30 maggio 1989, n. 224, 12 gennaio 1990, n. 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 2004
CIAMPI, Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli