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DECRETO LEGISLATIVO 19
novembre 2004, n.297
Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e
alimentari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare
l'articolo 14;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689,
recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507, recante depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 2002) ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12
settembre 2000, n. 410, recante
adozione del regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette, incaricati
dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 luglio 2004 e del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
DEI PRODUTTORI
Art. 1. Uso commerciale
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega
commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta,
intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica
cosi' come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai
sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni amministrative di
seguito individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi
diritto a tale denominazione a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo
pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole
e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla
struttura di controllo di cui al presente comma, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo,
nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare
indebitamente la reputazione della stessa, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura,
nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione
protetta, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento ad euro sedicimila.
Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla
denominazione protetta:
1) quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria
merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato
o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione
protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e
risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal
Consorzio stesso.
In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta
autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la
tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e' riportato soltanto tra
gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato
o trasformato.
2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo
prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati
conformi ad essa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro
cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola
confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di
riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.
3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 è disposta la sanzione accessoria
dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate
e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei
prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio
di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto
cui la sanzione e' applicata.
Art. 2. Designazione e presentazione della denominazione del segno
distintivo o del marchio
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica,
per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta,
o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto
certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro tremila ad euro quindicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione
e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta,
o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è
indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è
accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera,
imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemila ad euro tredicimila.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla
confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai
consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o
ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità
essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato
nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative
disposizioni applicative, nonchè impiega, per la confezione, recipienti che
possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere
qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera
origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro tremila ad euro ventimila.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio
d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non
ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92,
ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che
ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento
(CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro
sigillo o simbolo contraffatto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da
parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche
agricole e forestali che, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori,
sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo
o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente
attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo e' disposta la sanzione
accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della
gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte
sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei
consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che
accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
Art. 3. Piano di controllo
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a
carico del quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 1), o una competente autorità pubblica accerti una non
conformità classificata grave nel piano di controllo di una denominazione
protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della
predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito
di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non
consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad
intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli
incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti
vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa
verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro
cinquecentosedici.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o
parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di
controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per la
denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte
del Ministero delle politiche agricole e forestali, è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario
accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli
obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto,
previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali,
alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo
pecuniario accertato.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la
denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla
sanzione.
Capo II
DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E DEI CONSORZI DI TUTELA
Art. 4. Inadempienze della struttura di controllo
1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero
1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle
competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di
controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività
incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non
ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero
delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facoltà del predetto
Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento
autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività di
controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere
o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone
ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.
Art. 5. Tutela dei Consorzi incaricati
1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di
una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere
le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n.
128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione
all'uso della ragione o denominazione sociale.
2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione
protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato comma
15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo
consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro
diecimilacinquecento.
Art. 6. Inadempienze dei Consorzi di tutela
1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1),
che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di
riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attività che risulta
incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non
avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la
facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla
sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
2. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attività
pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento
della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di
trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio;
c) violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei
costi, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro
sessantaduemila.
Capo III
DELLE CIRCOSTANZE
Art. 7. Altri illeciti
1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in
caso di reiterazione dello stesso illecito.
Capo IV
COMPETENZA
Art. 8. Competenza agenti vigilatori
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti
vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più
Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), da un
rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 1, 2 e 5.
2. L'attività di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato ed e' equiparata a quella prevista dall'articolo 13,
commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
vengono definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni
del soggetto che accerta la violazione.
Art. 9. Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato,
l'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 e
all'articolo 4 è di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Art. 10. Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. L'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, comma 4, e
all'articolo 6 è di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Art. 11. Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti
indicati agli articoli 8, 9 e 10, nonchè quelle accertate dagli organi
competenti ai sensi delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, è
attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il soggetto sanzionato,
oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà
provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali,
direttamente al creditore.
3. L'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del
Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle
attività previste dalle disposizioni vigenti.
Capo V
NORME DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12. Disposizioni abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate
le disposizioni sanzionatorie previste da norme speciali, aventi ad oggetto la
tutela dei prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 125, 4
novembre 1981, n. 628, 30 maggio 1989, n. 224, 12 gennaio 1990, n. 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 2004
CIAMPI, Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro
per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Alemanno,
Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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