|
Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere
(Regione Campania) Con la Legge Regionale, in attuazione della normativa vigente, la Regione definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere di seguito elencate: a) esercizi di affittacamere; ESERCIZI DI AFFITTACAMERE Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali. I requisiti e i servizi minimi obbligati, compresi nel prezzo della camera, sono quelli di cui all’allegato A), che é parte integrante della presente legge. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali letto. CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all’allegato B), che é parte integrante della presente Legge. Le case e appartamenti per vacanze
possono essere gestite: La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo. CASE PER FERIE Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari. Nelle case per ferie é garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Nelle case per ferie, é altresì consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione. Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali. Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi di cui all’allegato C), che é parte integrante della presente Legge. OSTELLI PER LA GIOVENTU’ Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per un periodo massimo di sette giorni per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, gestiti da Enti pubblici, enti morali, ed associazioni operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, società di persona o di capitali, anche in convenzione con il Comune di appartenenza, in cui sono fissati anche i criteri tariffari in sintonia con la natura della struttura ricettiva. Gli ostelli per la gioventù devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi di cui all’allegato D), che é parte integrante della presente Legge. ATTIVITA’ RICETTIVE IN CASE RURALI (COUNTRY HOUSE) Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati rurali o case padronali, localizzati fuori dai centri urbani, in Comuni non più di diecimila abitanti, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di terreno. In alternativa alla dizione “attività ricettiva in residenza rurale” può essere usata quella di “country house”. Gli immobili destinati a residenze rurali devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali. Le residenze rurali devono avere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi di cui all’allegato E), che é parte integrante della presente Legge. RIFUGI DI MONTAGNA Sono rifugi di montagna le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento degli escursionisti. I rifugi di montagna devono essere situati a quota superiore a mille metri; eccezionalmente, in relazione a particolari difficoltà di accesso e contemporanea importanza turistica della località, possono essere situati ad altitudine non inferiore a seicento metri. I rifugi di montagna devono avere i requisiti minimi di cui all’allegato F), che é parte integrante della presente Legge. Durante i periodi di chiusura, i rifugi devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto, e convenientemente dotato. CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’ Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla Legge 20 maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. Gli immobili adibiti a case religiose di ospitalità devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie. Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi di cui all’allegato G), che é parte integrante della presente Legge. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI L’autorizzazione amministrativa
all’esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente
Legge é concessa dal Comune , previa istruttoria nella quale viene acquisita la
seguente documentazione: L’autorizzazione per le aziende ricettive di cui alla presente Legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse. Il Comune provvede, entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della domanda, al rilascio dell’autorizzazione
per le attività ricettive di cui alla presente Legge, dopo aver accertato che: Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell’azienda cessata. CLASSIFICAZIONE Gli esercizi ricettivi di cui alla presente Legge sono classificati, ognuno per la propria denominazione, in un’unica categoria. RINNOVI E DICHIARAZIONI ANNUALI L’autorizzazione ad esercitare le attività extralberghiere di cui alla presente Legge, anche se ad apertura stagionale, si rinnova annualmente su comunicazione previo adempimento della normativa antimafia; la stessa può essere revocata dal Comune, venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza. DISCIPLINA DEI PREZZI I titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente Legge, comunicano ai Comuni e agli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) competenti per territorio i prezzi minimi e massimi che intendono applicare, relativi a ciascun servizio offerto, così come previsto dalla normativa vigente. Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione é restituita all’interessato ed inviata alla Regione ed all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo. In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della struttura, ricettiva le tariffe comunicate per l’anno solare in corso devono rimanere invariate. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l’anno solare in corso. COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI Il Comune é tenuto alla immediata trasmissione del rilascio dell’autorizzazione e delle prese d’atto per le attività ricettive di cui alla presente Legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione, all’Ente Provinciale per il Turismo e alle componenti Autorità di pubblica sicurezza. Il Comune é tenuto a trasmettere alla Regione e all’Ente Provinciale per il Turismo i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività. OBBLIGHI DEL TITOLARE I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all’Ente Provinciale per il Turismo competente per il territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia. La Regione, di concerto con gli Enti Locali e con gli E.P.T., predispone la pubblicazione annuale, mediante apposti opuscoli, delle attività ricettive extralberghiere, ai fini della promozione turistica. SANZIONI Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente Legge sprovviste della autorizzazione, o in maniera difforme da essa, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire =2.000.000= a lire =10.000.000= L’omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire =300.000= a lire =900.000=. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata. L’applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire =500.000= a lire =2.000.000=. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini previsti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da lire =300.000= a lire =900.000=. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi di montagna, comporta la sanzione amministrativa della somma da lire =500.000= a lire =2.000.000.=. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa di lire =100.000=. Il titolare, il quale attribuisca alla propria azienda ricettiva, con scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, la sussistenza di attrezzature e/o servizi e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, soggiace alla sanzione amministrativa della somma da lire =500.000= a lire =3.000.000=, sempreché il fatto non costituisca reato. In ogni caso di recidiva, le sanzioni previste dai comma precedenti sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell’attività per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di mesi sei e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall’autorizzazione alla revoca della stessa.
L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente Legge sono effettuate secondo le procedure di cui alle Leggi regionali vigenti. I proventi delle sanzioni previste dall’articolo 15 sono devoluti ai Comuni nel cui territorio é stata accertata la violazione; l’Amministrazione comunale li incamera quale provvista finanziaria per far fronte alle attribuzioni ad essa conferita con la presente Legge. ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F
ALLEGATO G
Note Art. 18.Il secondo comma dell’art. 127 della Costituzione così recita: “La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in 1 vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. |
|