ANIEF – Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione

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COLLEGIO NAZIONALE DI PRESIDENZA

Memoria dell’ANIEF - Incontro MPI - Direzione Generale

Piano triennale di assunzioni

            Sul piano triennale (150.000 unità) per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007, 2008, 2009, in attesa del giudizio del TAR-Lazio sui ricorsi presentati dall’ANP (in collaborazione con l’ANIEF) sulla legittimità procedurale e sulla costituzionalità delle assunzioni avvenute negli aa. ss. 2004-2005, 2005-2006, laddove i docenti ricorrenti sono stati esclusi dall’inserimento nelle graduatorie di merito, si ribadisce

- l’urgente necessità di un decreto legge che istituisca una quota di posti riservati per i docenti abilitati presso le SSIS, le AFAM e le Facoltà di SFP prima delle immissioni previste già per il prossimo anno scolastico;

- la richiesta di un inserimento degli specializzati sul sostegno dei corsi SSIS di 400 ore negli elenchi aggiuntivi del sostegno validi per l’accesso al ruolo di cui alla recente nota MPI del 12 giugno 2006.

Graduatorie ad esaurimento e tabella di valutazione dei titoli

                Sul decreto di apertura e aggiornamento delle ex graduatorie permanenti, trasformate ad esaurimento, si richiede il ripristino in toto della tabella di valutazione di cui al D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 prima della sua modifica (art. 1, comma 3, D.L. n. 97 del 7 aprile 2004 convertito nella legge 143) e al D.M. n. 40 del 16 aprile 2003. In particolare, si ritiene illegittimo e censurabile giuridicamente l’ipotesi di

- mantenere l’attuale tabella di valutazione dei titoli di accesso alla graduatoria in dodicesimi, a dispetto di quella in trentaseiesimi vigente fino all’a.s. 2003-2004 e ancora valida per le graduatorie di merito, per la I e II fascia delle ex permanenti. Il criterio di valutazione deve essere unico e meritocratico: non si può penalizzare con 22 punti in graduatoria chi ha preso un punteggio alto di abilitazione utile proprio per la valutazione nelle rispettive graduatorie;

- assegnare un punteggio aggiuntivo di punti 6 alle abilitazioni non SSIS. Diverse sentenze del TAR-Lazio (III, n. 7121/2002, IIIb 6336/2003) e del Consiglio di Stato (VI n. 495/2003; III, 8499/2003) hanno nel corso degli anni ribadito la legittimità di un punteggio aggiuntivo di punti 30 all’abilitazione SSIS (art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000; art. 8 D.M. n. 268/2001; art. 3 D.M. 24.11.1998) rispetto a quello delle altre abilitazioni. Attualmente, essendo punti 6 attribuiti alle altre abilitazioni non SSIS, il punteggio aggiuntivo all’abilitazione SSIS si è ridotto a punti 24.

- in primis non inserire con riserva i docenti specializzandi SSIS, AFAM e delle Facoltà di SFP, e in secundis non inserirli a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento se conseguiranno il titolo rispettivamente entro il 30 giugno 2007 per l’a.s. 2007-2008 e entro il 30 giugno 2008 per l’a.s. 2008-2009. All’atto del conseguimento del titolo o, comunque, entro e non oltre i sopra citati termini, gli interessati devono poter presentare al USP competente apposita dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo, con il relativo punteggio, utilizzando il modello che sarà fornito dall'Amministrazione.

                Si richiede, altresì,

- riguardo alla recente sentenza della Corte Costituzionale sul punteggio di montagna,  il rispetto della normativa vigente (Comma 606, legge finanziaria 2007: “In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data”).

- la possibilità di dichiarare il punteggio di servizio e di abilitazione più favorevole in occasione dell’aggiornamento, anche in caso di servizio precedentemente dichiarato o dei 30 punti aggiuntivi se il candidato è in possesso del rispettivo esame abilitante/certificato, come da sentenze TAR Enna n. 1846/2005, TAR Campania n. 2925/2006, TAR Toscana n. 4241/2006.

                Si censura, infine, ritenendo che sia lesiva della giurisprudenza vigente, qualsiasi ipotesi di:

- accantonare alcuni posti da assegnare ai docenti inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti per quanto concerne l’assunzione a tempo indeterminato;

- non consentire nel biennio successivo al 2007-2009 il cambiamento di provincia ai docenti non ancora assunti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

- non abolire l’attuale divisione in fasce delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (Sentenza 168/2004) in  particolare in riferimento all'art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333.

* non assegnare punti 6 ai corsi di specializzazione pluriennali che prevedono la menzione specifica del titolo SSIS, AFAM, SFP, e conseguentemente non assegnare punti 3 per ogni diploma di specializzazione conseguito presso SSIS, AFAM, SFP.

- negare ai docenti in possesso dell’abilitazione in Educazione Musicale e del Diploma di Strumento musicale il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001, n. 333.

 Roma, 7 febbraio 2007