Dossier Finanziaria 2008
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C.
411 |
Per
una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da
realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale,
sono adottati i seguenti interventi:
a)
a
partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione
liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi
sperimentali passatiad ordinamento, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26
giugno 2000, n. 234, e` subordinata alla valutazione della
congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i
vigenti ordinamenti nazionali;
b)
il
numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo
dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina
tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti,
indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e
sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in
cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le
classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e
tipo di sezione;
c)
il
secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e`
sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle
classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione del competente
direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
n.
264 dell’11 novembre 1998»;
d)
l’assorbimento del personale di cui all’articolo 1, comma
609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` completato
entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la
riconversione del suddetto personale e` attuata anche
prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio
richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi
di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno,
cui e` obbligatorio partecipare. |
La
norma prevista alle lettere a), b), c) ha l’obiettivo di
eliminare 2.000 cattedre,
con l’accorpamento delle classi al di là della
specificità dei corsi attivati e con la riduzione della
sperimentazione liceale a 34 ore, ledendo di fatto la L.
59/97 che garantisce l’autonomia scolastica.
La norma
alla lettera d) viola l’accesso ai ruoli nella pubblica
amministrazione scolastica legata al titolo di studio
d’accesso all’insegnamento, mortificando la professionalità,
introducendo poca serietà nella riconversione del personale. |
C.
412 |
Le
economie di spesa di cui all’articolo 1, comma 620, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei
commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche´ quelle
derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere
a),
b), c)
e
d),
sono complessivamente determinate come segue: euro 535
milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009,
euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a
decorrere dall’anno 2011. Al fine di garantire l’effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli
interventi di cui al comma 411, lettere da
a)
a
d),
si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621,
lettera
b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
Sono
confermati i 30.000 tagli previsti nella scorsa Legge
Finanziaria, rimodulati nel prossimo triennio, visti i
14.000 effettuati nel presente anno scolastico. |
C.
413 |
Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera
b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti
degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno
scolastico 2008/2009, non puo` superare complessivamente il
25 per cento del numero delle sezioni e delle classi
previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico
2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con
decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, definisce modalita` e criteri per il
conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo.
Tali criteri e modalita` devono essere definiti con
riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo
sviluppo dei processi di integrazione degli alunni
diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni
tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto
medio nazionale di un insegnante ogni due alunni
diversamente abili. |
Nelle
more del decreto di riorganizzazione dei criteri di
assegnazione delle ore di sostegno è ridefinito un nuovo
criterio numerico che rispecchia l’organico di fatto
esistente.
Si
contraddice, però, l’attenzione riservata dalla legge
296/2006 alla certificazione. |
C.
414 |
La
dotazione organica di diritto relativa ai docenti di
sostegno e` progressivamente rideterminata, nel triennio
2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico
2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento
del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati
nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
dall’articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Conseguentemente, anche
al fine di evitare la formazione di nuovo personale
precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da:
«nonche´ la possibilita`» fino a: «particolarmente gravi,»,
fermo restando il rispetto dei princı`pi sull’integrazione
degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni
vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal
comma 413 e dal presente comma. |
Si
conferma la volontà di procedere con 10.000 nuove assunzioni
sul sostegno nel prossimo biennio analogamente a quanto
avvenuto per le 5.000 di quest’anno scolastico.
S’introduce, però, un vincolo al tetto massimo
d’assegnazione delle ore di sostegno eliminando possibili
deroghe al criterio di cui al comma 413, lasciando i futuri
alunni disabili iscritti senza i rispettivi insegnanti,
negando lo spirito della 104/1992, e creando nuovo
precariato. |
C.
416 |
Nelle
more del complessivo processo di riforma della formazione
iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di
assicurare regolarita` alle assunzioni di personale docente
sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili
effettivamente rilevati e di eliminare le cause che
determinano la formazione di precariato, con regolamento
adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal
Ministro dell’universita` e della ricerca ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento
puo` essere comunque adottato, e` definita la disciplina dei
requisiti e delle modalita` della formazione iniziale e
dell’attivita` procedurale per il reclutamento del personale
docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
per il reclutamento del personale docente, senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il
vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E ` comunque
fatta salva la validita` delle graduatorie di cui
all’articolo 1, comma 605, lettera
c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati
l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. |
Nelle
more di un nuovo sistema di reclutamento e nel regime
autorizzatorio delle 100.000 assunzioni, con decreto dei
Ministri dell’Istruzione e dell’Università è definito un
regolamento per l’indizione di nuovi concorsi a cattedra
biennali riservati al personale abilitato per la copertura
del 50% dei posti disponibili rilevati, e per la
ridefinizione dei criteri per formazione iniziale degli
insegnanti. Sono fatte salve le graduatorie ad esaurimento,
ma non si è stato previsto l’inserimento degli
specializzandi SSIS, AFAM, SFP attualmente iscritti ai corsi
post-universitari per ottenere l’abilitazione.
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C.
417 |
Con
atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
adottato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalita`, criteri e
metodi della sperimentazione di un modello organizzativo
volto a innalzare la qualita` del servizio di istruzione e
ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La
sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma
provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo. |
La
sperimentazione intende individuare nuovi criteri per la
formazione delle classi, funzionali alla razionalizzazione
prevista dagli obiettivi della legge, ma la sua assunzione a
regime dopo un triennio supererebbe la legge eliminando il
dibattito politico, ledendo l’autonomia degli Istituti
scolastici, stravolgendo nella prassi quanto previsto dal
legislatore. |
C.
418-424 |
418
L’atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti
relativi a:
a)
tipologie degli interventi possibili per attuare il
miglioramento della programmazione dell’offerta formativa,
della distribuzione territoriale della rete scolastica,
dell’organizzazione del servizio delle singole istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi
infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla
organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri
previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
n. 264 dell’11 novembre 1998;
b)
modalita` con cui realizzare il coordinamento con le
regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche
competenti per i suddetti interventi;
c)
obiettivi di miglioramento della qualita`del servizio e di
maggiore efficienza in termini di rapporto
insegnanti-studenti;
d)
elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni
demografiche e alla popolazione scolastica effettiva,
necessari per predisporre, attuare e monitorare gli
obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e)
modalita` di verifica e monitoraggio dei risultati
conseguiti al fine della quantificazione delle relative
economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva
della popolazione scolastica;
f)
possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili grazie all’aumento complessivo
dell’efficienza del servizio di istruzione nell’ambito
territoriale di riferimento;
g)
modalita` con cui realizzare una valutazione dell’effetto
degli interventi e base informativa necessaria a tale
valutazione.
419.
In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi
del comma 417, opera un organismo paritetico di
coordinamento costituito da rappresentanti regionali e
provinciali dell’Amministrazione della pubblica istruzione,
delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni
scolastiche statali, con il compito di:
a)
predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla
base degli elementi informativi previsti dall’atto di
indirizzo di cui al comma 417, definisca in termini
qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b)
supportare le azioni necessarie all’attuazione del piano di
cui alla lettera
a),
nonche´ proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano
triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle
previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari
per il raggiungimento degli obiettivi.
420.
Le proposte avanzate dall’organismo paritetico di
coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle
amministrazioni competenti. L’organismo paritetico di
coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
421.
I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando,
per la parte di competenza, quanto disposto dall’articolo 1,
comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
422.
L’ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio
circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di
cui al comma 419, ne riferisce all’organismo paritetico di
coordinamento e predispone una relazione contenente tutti
gli elementi necessari da inviare al Ministero della
pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, la verifica
delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la
riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione.
423.
Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma
422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, per
essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno
concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalita`
di miglioramento della qualita` del settore della pubblica
istruzione.
424.
Entro la fine dell’anno scolastico 2010/2011, sulla base del
monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della
valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al
comma 418, lettera
g),
il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di
indirizzo finalizzato all’estensione all’intero territorio
nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti
territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo
conto degli elementi emersi dalla sperimentazione. |
Napoli, 7 gennaio 2008 |