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Memoria Audizione VII COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA e ISTRUZIONE della CAMERA DEI DEPUTATI C 3256, C 3257
Roma 22 novembre 2007
Proposta di PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE C. 3256
La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), omissis con le seguenti condizioni:[1] 1) all’articolo 94, comma 1, lettera d) è necessario sopprimere «anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,» nel rispetto della normativa vigente che disciplina l’accesso all’insegnamento, e della qualità della Scuola 2) all’articolo 94, comma 4 è necessario sopprimere il secondo periodo nel rispetto delle effettive esigenze rilevate previste dall’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiamate nel comma 3; 3) con riferimento al regolamento previsto dall’articolo 94, comma 6, aggiungere a) dopo «disponibili effettivamente rilevati» la seguente frase «e attivati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 2 agosto 1999 n. 264,» b) dopo «della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito» le seguenti parole «il Ministero dell’università e della ricerca,» c) dopo «attraverso concorsi ordinari» le seguenti parole «per titoli» 4) con riferimento all’articolo 94, comma 6 si ritiene necessario introdurre un comma aggiuntivo che consenta l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento degli specializzandi iscritti al primo anno delle SSIS, AFAM, Scienze della Formazione Primaria all’entrata in vigore della legge, nonché autorizzi un nuovo piano di assunzioni coerentemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, della legge 26 dicembre 2006, n. 206.
[1] La richiesta delle seguenti condizioni nasce dalle osservazioni disattese, elaborate dalla VII Commissione del Senato, in merito al parere favorevole sul Disegno di Legge S 1817.
PROPOSTE DI EMENDAMENTIC. 3256, articoli 94-96
ORGANICO DI SOSTEGNO, DEROGA, CERTIFICAZIONI
94.4
Parte seconda - Ex emendamento 50.4, AS. 1817, RITIRATO. SOLIANI, CAPELLI, PELLEGATTA, MELE, NEGRI, GIAMBRONE, FRANCO VITTORIA, RANIERI, GAGLIARDI - Ex emendamento 50.5, AS. 1817 VALDITARA Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
Oppure
94.4 Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente «In presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate secondo i criteri disciplinati nel Decreto di cui al precedente comma e in base alle certificazioni stabilite dal comma 605, lettera b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale è autorizzato ad attivare posti di sostegno a tempo determinato in deroga al rapporto alunni/classi e alunni/docenti di cui al presente articolo, nel rispetto dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Oppure
94.4
Ex emendamento 50.4, AS. 1817 SOLIANI, CAPELLI, PELLEGATTA, MELE, NEGRI, GIAMBRONE, FRANCO VITTORIA, RANIERI, GAGLIARDI - Ex emendamento 50.5, AS. 1817 VALDITARA Al comma 4, apportare le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti «80 per cento»; b) sopprimere il secondo periodo. Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.
Giustificazione proposta emendativa 1 La riformulazione dell’emendamento 50.4 ritirato al Senato evita le obiezioni mosse dai Tecnici del Tesoro sulla copertura finanziaria per un aumento del reclutamento degli insegnanti di sostegno, ma salva lo spirito della Legge 104, garantendo come già nel 1997, una deroga per l’assegnazione delle ore riguardanti casi gravi di handicap certificato, nel rispetto della giurisprudenza che ancora in questi giorni ha avuto modo di esprimersi all’unisono (Sentenze TAR Lazio, Lombardia, Campania, etc.). Solo l’ultimo anno il numero d’iscritti di alunni diversamente abili è salito di 6.000 unità. La nuova norma così come formulata fotografa la realtà esistente (93.000 unità per 180.000 alunni disabili), discriminando, però, l’iscrizione di nuovi alunni.
Giustificazione proposta emendativa 3 La proposta integra quella precedente autorizzando assunzioni di personale a tempo determinato in caso di presenza di handicap grave e certificato.
Giustificazione proposta emendativa 2. Osservazione 5, VII Comm. Senato, Parere Favorevole Si sottolinea la necessità, in relazione agli insegnanti di sostegno, che la riorganizzazione dell'assegnazione secondo parametri quantitativi non incida negativamente sull'offerta formativa per una migliore integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992. Si propone, in particolare, che la dotazione organica di diritto sia elevata ad almeno l'80 per cento; che in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste nomine in deroga; che l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inserita nella prospettiva dell'organico funzionale in relazione all'autonomia didattica; che si svolga un'azione di monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione dei risultati.
RECLUTAMENTO, GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
94.6
Aggiungere al comma 6 - dopo «disponibili effettivamente rilevati» il seguente testo «e attivati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 2 agosto 1999 n. 264,» - dopo «della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito» il seguente testo «il Ministero dell’università e della ricerca,» - dopo «attraverso concorsi ordinari» il seguente testo «per titoli»
Giustificazione proposta emendativa 94.6 Il fine della norma che regola la fase transitoria del reclutamento, introdotta al Senato con l’emendamento approvato al comma 6 dell’art. 50, come si evince anche dalle osservazioni presenti nel parere favorevole della VII Commissione del Senato, è quello di eliminare le cause che formano il precariato, in particolare del precariato specializzato attraverso la formazione iniziale presso le Scuole di Specializzazione e programmato in base al fabbisogno evidenziato dalle direzioni scolastiche regionali come si evince dal combinato della legge 264/99, art. 3, lettera a), b), dei D. M. 14 maggio 1998 art. 2, comma 4, D.M. 27 luglio 1999, D.M. 7 giugno 2000 e successivi riguardanti l’autorizzazione alle università per l’attivazione dei posti disponibili (proposta a). Nelle more della gestione della fase transitoria è necessario coordinare l’amministrazione che autorizza l’attivazione dei corsi con quella che disciplina il numero dei posti messi a concorso per l’immissione in ruolo al fine di non ricreare le cause che generano la formazione di precariato, come già previsto già dall’art. 4 della legge 168/1989 riguardanti norme in merito alla formazione universitaria di personale docente (proposta b). Poiché i nuovi concorsi riguardano la gestione della fase transitoria, ovvero del reclutamento del precariato già formato e valutato a seguito di pubblici concorsi, essendo d’altronde a costo costo zero per l’amministrazione, devono necessariamente essere per titoli (proposta c).
94.6 BIS
Aggiungere il seguente comma.
Per programmare una corretta gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di recluamento del corpo docente e risolvere definitivamente il problema del precariato e di una sua nuova formazione ai sensi del comma 605, art. 1, della L. 296/06, con uno o più decreti del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati interventi concernenti a) la definizione di un piano quadriennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2010-2013, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 200.000 unità. b) L’attuazione di quanto previsto dalla lettera c), comma 605, L. 296/2006, in particolare, prevedendo la modifica dell’art. 1, L. 124/99 con il seguente: “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo attraverso scorrimento di graduatorie suddivise per il 25 per cento dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per un altro 25 per cento mediante il conseguimento dell'abilitazione ottenuta in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 341, e per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401, trasformate ad esaurimento ai sensi della Legge 296 del 2006. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi in prima istanza a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria dove sono inseriti gli abilitati presso le Scuole di Specializzazione e in seconda istanza, nel caso di analogo esaurimento, alla corrispondente graduatoria ad esaurimento”. L’articolo 6 ter della legge 306/2000, conseguentemente è modificato con l’aggiunta del seguente testo dopo il primo capoverso: "Consente, altresì, l’inserimento in graduatorie aggiuntive per l’inserimento nei ruoli della pubblica amministrazione”. c) Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande d’inserimento nella suddetta graduatoria riservata ai docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione. d) Al solo fine di tale inserimento nella suddetta graduatoria, i punteggi finali di abilitazione sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui alla legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione agli stessi corsi di cui alla legge n. 341 del 1990. e) I docenti in possesso della specializzazione su sostegno conseguita presso le Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 entro il 30 giugno di ogni anno, possono inserirsi con domanda da inoltrare all’USP di competenza, negli elenchi aggiuntivi, già compilati ai sensi delle note prot. 1082 del 27 giugno 2005, prot. 756 del 12 giugno 2006, prot. 11139 del 27 maggio 2007 f) In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le Scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per l'anno accademico 2007/2009 possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, in deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento a seguito dei corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), istituiti per l’anno accademico 2007/2009 e successivi come presso i corsi di Scienze della Formazione Primaria e AFAM possono iscriversi nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento.
Giustificazione proposta emendativa 94.6 Osservazione 6, VII Comm. Senato, Parere Favorevole. Con riferimento al reclutamento del personale docente, considerata la portata strategica per il futuro della scuola, si richiama la necessità di definire un piano strategico di reclutamento e formazione, in rapporto con l'università e la ricerca, in relazione agli obiettivi del sistema di istruzione, peraltro già richiamato nella legge finanziaria 2007, che assicuri il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutte le fasi della sua elaborazione. Giustificazione proposta emendativa 94.6 ANIEF_Lettere a, b, c, d La mancata istituzione di un terzo canale di reclutamento di cui alle lettere b, c, d per i docenti abilitati presso le SSIS ha causato la precarizzazione di questi docenti formati e specializzati per insegnare, oggi i soli a non essere reclutati nelle nostre Scuole. Soltanto il 3% di essi, difatti, nel 2005-2006, risultava tra gli immessi in ruolo dalle graduatorie permanenti sebbene dal 1999 dei corsi biennali formino ogni anno 11.000 docenti con una selezione iniziale che riprende l’art. 2 della L. 124/99 che disciplina la regolamentazione di nuovi concorsi. Ciò è dovuto all’attuale doppio canale che riserva il 50% delle assunzioni alla graduatoria di merito (GM) degli idonei del concorso a cattedra e il restante 50% alle graduatorie permanenti (GP) oggi ad esaurimento (GaE), dove gli abilitati presso le SSIS sono stati penalizzati dagli effetti dell’applicazione della L. 143/2004 che ha ridotto di 2/3 il punteggio di abilitazione valutato. Dalla tabella degli organici allegata, frutto di una riflessione alla luce delle pubblicazioni del Libro bianco sulla Scuola (2007), dell’Osservatorio sulle GP (2006), e della Scheda sulle immissioni in ruolo avvenute nel 2005-2006, integrata dalla previsione dei nuovi inseriti nel 2007/2008 con riserva nelle GaE (50.000 dei corsi ex L. 143/2004, 11.000 dell’VIII ciclo SSIS), degli specializzati nuovi inseriti (22.000 del VI e VII ciclo SSIS) e degli specializzandi da inserire con la lettera f, g (11.000 del IX ciclo SSIS), comprendente anche la previsione di un ulteriore piano quadriennale d’assunzione (200.000 unità) come proposto alla lettera a, e all’istituzione del terzo canale di reclutamento di cui alle lettere b, c, d, risulta evidente come tutti gli inseriti nelle GaE con l’approvazione del comma proposto possano essere assunti negli anni 2008-2013 a tempo indeterminato risolvendo il problema del precariato, e come sia possibile evitare la formazione di nuovo precariato Si attua così una corretta gestione tra fase transitoria e nuovo sistema di reclutamento. Gli iscritti nelle GP per il 2006, difatti, erano 239.559; con le 50.000 assunzioni del 2006/2007 si sono ridotti a 189.559. A questi bisogna aggiungere gli aspiranti di cui sopra per un totale di 283.559 unitò prevista per il 2007/2008. Sottraendo a questa cifra le altre 100.000 unità d’assunzioni previste per il biennio 2008-2009, risulta chiaro come si avranno nel quadriennio 2009-2013 ancora altri 184.000 aspiranti docenti precari nelle GaE. Questi possono essere assunti con il piano quadriennale (200.000 unità) proposto alla lettera a permettendo la messa a regime del nuovo sistema di reclutamento, prevedendo anche una continuità dei corsi SSIS per il X e XI ciclo fino all’a.s. 2009-2010 con la previsione conseguente di altri 22.000 specilizzandi da inserire nelle GaE secondo le lettere f, g fino alla messa a regime della formazione prevista dal comma 6. Infine, è prevista un ulteriore assunzioni di altre 15.000 unità in organico di diritto sul sostegno oltre a quelle previste dal comma 4 (15.000 unità nel triennio 2007-2009). Lettera e Risolve un’anamolia endemica al sistema di reclutamento degli insegnanti di sostegno che prevede l’apertura annuale degli elenchi aggiuntivi ai soli idoeni dei concorsi a cattedra dimentichi d’aver presentato la domanda d’inserimento negli anni passati, in realtà specializzati ogni anno con i corsi di specializzazione al sostegno di 800 ore attivate presso quelle stesse SSIS che attivano analoghi corsi di 400 per i docenti abilitati presso le SSIS. Lettere f, g Riprendendo l’art. 20 del DdL 2272 ter A-XV Legislatura, lo integra con un comma che prevede l’inserimento anche dei docenti specializzandi iscritti presso i corsi delle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento attivati nel 2007-2008 e successivi con decreto ministeriale, sentito il fabbisogno regionale certificato dai Direttori scolastici regionali, come presso le Facoltà di Scienze delle Formazione Primaria.
ORGANICO, FORMAZIONE DELLE CLASSI, DEROGHE, SPERIM.
94.1
Al comma 1, Aggiungere dopo «seguenti interventi» alla fine del primo capoverso il seguente testo «fatto salvo il rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nella programmazione dell'offerta formativa e del curricolo e alla sua valorizzazione»
Alla lettera d) abolire il seguente periodo «anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,»
Osservazione 4, VII Comm. Senato, Parere Favorevole. Si sottolinea l'opportunità che gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 50 siano orientati all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella programmazione dell'offerta formativa e del curricolo e alla sua valorizzazione. Giustificazione proposta emendativa 94.1 ANIEF_Il testo viola l’accesso ai ruoli nella pubblica amministrazione scolastica legata al titolo di studio d’accesso all’insegnamento, mortificando la professionalità, introducendo una decisa poca serietà nella riconversione del personale
94.8
Al comma 8, lettera a) Abolire il seguente testo “anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331”
Osservazione 8, VII Comm. Senato, Parere Favorevole. Con riferimento alla sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo in alcuni ambiti territoriali, si raccomanda la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché il coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni scolastiche. Giustificazione proposta emendativa 94.8 ANIEF_Il testo viola la lettera c) del comma 1 dello stesso articolo che intende rispettare i criteri previsti da D.M. n. 331/98 nella formazione delle classi, visto che ai sensi del successivo comma 16 del presente articolo la sperimentazione triennale prevista in deroga sarebbe assunta a regime, di fatto, annullando i criteri succitati attraverso una riformulazione che nega l’autonomia degli Istituti scolastici stravolgendo nella prassi quanto previsto dal legislatore.
RECLUTAMENTO GIOVANI RICERCATORI PRECARI
96.4
Aggiungere i seguenti commi
4. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Università sono autorizzate a bandire, nell'arco dei prossimi tre esercizi finanziari, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati ai titolari di assegno di ricerca in servizio presso le stesse università alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del titolo di dottore di ricerca, e che abbiano svolto attività di ricerca e d’insegnamento come contrattisti e assegnisti nell’anno accademico 2005-2006 e 2006-2007 presso la stessa Università. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari previste dall’art. 3 della L. 176/2007. 5. Per l’assunzione dei predetti ricercatori è assegnata alle Università la somma complessiva di € 90 milioni in regime di cofinanziamento nel limite massimo del 50% da coprire attraverso il fondo triennale di finanziamento ordinario per le università di cui al comma 1. Giustificazione proposta emendativa 96.4_ANIEF Il piano di assunzione proposto garantirebbe l’immissione in ruolo nelle Università di almeno 3.000 nuovi giovani ricercatori nel prossimo triennio, che hanno già avuto di formarsi all’attività di ricerca durante la formazione post-laurea dottorale in Italia e all’estero, collaborando altresì per almeno un anno ad attività di ricerca e alla didattica presso gli Atenei dove dovrebbero essere assunti e sono all’entrata in vigore della legge attivi. La norma riprende analogo disposto previsto per l’assunzione a ricercatore dei tecnici laureati di cui alla legge 4 del 14 gennaio 1999, combinandola con quanto disposto dalla legge 176/2007 che autorizza nuove 1.000 immissioni in deroga ai criteri stabiliti dalla legge finanziaria 2007. S’intende in tal modo premiare la professionalità esistente, evitare la fuga di cervelli, tamponare il precariato della ricerca italiana e programmare un piano complessivo di assunzioni che riguarda personale già valutato e predisposto alla ricerca.
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