Unica Associazione Legalmente riconosciuta con D.P.C.M. 16-1-1998

Statuto

Via Baldissera 2, 20129 Milano

Tel. 0229401685 Fax 0229404565

E-mail: aibes@aibes.it

Copia conforme all’originale registrato in Como il 23 Novembre 1999 al n. 8633


TITOLO 1 COSTITUZIONE E SCOPO

Art.1

E’ costituita, con sede in Milano, l’Associazione denominata “Associazione Italiana Barmen e Sostenitori”- A.I.B.E.S.” Essa è disciplinata dal presente Statuto e, in mancanza, dal Codice Civile.

Art.2

Dell’associazione possono far parte i barmen e tutti coloro che conoscono e studiano i problemi relativi alla conduzione del bar in tutte le sue dimensioni, con particolare riferimento ai suoi influssi sugli aspetti sociali del tempo libero e del turismo. Finalità precipua dell’associazione è quella di elevare il livello ed il prestigio professionale dei barmen in modo che essi possano adeguatamente partecipare al momento distributivo del bere, nel rispetto delle istanze morali e sanitarie del nostro Paese e nell’interesse del suo turismo. E’ escluso qualsiasi scopo di lucro ed ai soci non sono consentiti benefici economici. L’associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere od organo sindacale o politico. Essa, tuttavia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, potrà adoperarsi anche presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela della dignità e professionalità dei barmen e potrà inoltre attivare tutte le iniziative necessarie per tutelare i legittimi interessi dei barmen, anche promovendo le azioni di cui all’art. 2601 del Codice Civile.

Art. 3

Per facilitare il raggiungimento delle proprie finalità l’associazione, in particolare, potrà:

a) sollecitare tutti i soci effettivi a divulgare tra i consumatori i criteri del buon bere, dando informazioni chiare sull’uso corretto delle bevande alcoliche e sugli effetti ottenuti dalla loro miscelazione con prodotti non alcolici, il tutto con riferimento alle norme igienico-sanitarie in uso nel nostro paese;

b) intraprendere iniziative dirette alla valorizzazione dell’attività e dell’immagine del barman, anche attraverso l’adozione di norme deontologiche;

c) organizzare gare e concorsi per i barmen italiani e stranieri, atti ad incrementarne le capacità tecniche e professionali e organizzare corsi di apprendimento e di perfezionamento, al fine di migliorarne il livello professionale;

d) allacciare e mantenere i contatti con consimili associazioni estere e fornire, anche attraverso le predette associazioni, assistenza ai propri associati nelle loro occorrenze, sia all’estero che in città diverse da quelle di loro abituale residenza;

e) esercitare, attraverso le segnalazioni che i soci sono tenuti a fare, un attivo controllo dei barmen facenti parte dell’associazione, al fine di intervenire presso gli stessi, se italiani, o presso le consorelle estere, se stranieri, in caso di constatata irregolarità nel servizio;

f) facilitare ai soci i viaggi all’interno del Paese e all’estero con lo scopo di approfondire le loro conoscenze professionali e culturali;

g) istituire un apposito albo di barmen altamente qualificati , capace di indirizzare gli operatori turistici verso professionisti di sicuro affidamento e prestigio. Viene demandato al consiglio nazionale il compito di determinare le modalità di formazione e tenuta di tale albo;

h) detenere, purché ciò sia strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 2, partecipazioni anche di controllo in società o enti che svolgono attività attinenti alla professione del barmen e, più in generale, al settore dell’ospitalità e ristorazione turistica.


TITOLO 2 SOCI

Art. 4

L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

1. Effettivi: capi barmen, barmen e benemeriti;

2. Aspiranti;

3. Sostenitori;

4. Onorari.

I Capi barmen e barmen sono coloro che esercitano la professione di barman, che consiste nel consigliare e servire alimenti e bevande negli albergi e nei pubblici esercizi. Essi ricoprono posizione di coordinamento e responsabilità gerarchica o professionale, con l’incarico di conseguire obiettivi aziendali. Essi sono quindi dotati di elevato livello professionale nella preparazione e nella somministrazione di bevande miscelate alcoliche e non alcoliche e nel servizio dei vini. Aspiranti barmen sono coloro che operano nel settore bar di alberghi e pubblici esercizi con mansioni subalterne appropriate e che abbiano superato l’esame previsto dall’art. 5 del presente statuto. Soci Sostenitori sono coloro che, pur non esercitando professionalmente l’attività del barman, abbiano competenza e capacità nel campo liquoristico o in altri attinenti le attività dei barmen e abbiano dimostrato interesse e passione per lo sviluppo professionale dell’associazione. Soci benemeriti sono quei soci effettivi che abbiano maturato quaranta anni di iscrizione all’associazione e che abbiano anche raggiunto il settantesimo anno di età. Soci onorari sono coloro che, per chiara fama, capacità ed esperienza, abbiano con successo operato nel settore liquoristico o che abbiano dato lustro all’associazione per il suo sviluppo socio-turistico e culturale.

Art. 5

L’assunzione delle varie qualifiche di socio sono stabilite dal regolamento la cui formulazione è demandata ai sensi dell’art. 17 al consiglio nazionale, unico organo competente all’ammissione dei soci. Possono associarsi coloro che, presentati da due soci capi barmen o benemeriti, vengano ammessi dal consiglio nazionale, previo esame. Possono essere qualificati nella categoria dei soci capi barmen coloro che, iscritti all’A.I.B.E.S. in qualità di barmen ai sensi dell’art. 4 per almeno 5 anni, abbiano compiuto il 28° anno di età e superato il relativo esame. In casi eccezionali il regolamento di cui all’art. 17 potrà prevedere la possibilità che vengano qualificati capi barmen coloro che abbiano compiuto almeno 40 anni di età e dimostrino di possedere adeguata professionalità e che abbino comunque superato il relativo esame. Possono essere iscritti nella categoria soci barmen coloro che abbiano compiuto il 23° anno di età, abbiano svolto la professione per almeno tre anni e superato il relativo esame. Possono essere iscritti nella categoria degli aspiranti barmen coloro che svolgono l’attività descritta nell’articolo precedente e che abbiano compiuto il 18° anno di età. Il candidato aspirante potrà frequentare i corsi di formazione per barmen e superare i relativi esami di idoneità. Possono essere iscritti nella categoria del soci sostenitori coloro che presenteranno apposita richiesta scritta al consiglio direttivo che delibererà con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri e che fisserà inoltre le quote annuali per tali categorie di soci. La qualifica di socio sostenitore può essere assunta anche da società o associazioni, fermo restando che l’adesione ha in ogni caso un carattere assolutamente volontario e comporta l’accettazione dei principi ispiratori contenuti nel presente statuto. I soci benemeriti possono partecipare ad ogni attività sociale, compresa la facoltà di rappresentare altri soci con delega.

Art. 6

La qualifica di socio si perde per dimissioni, mancato pagamento della quota sociale entro i limiti fissati e per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità ed il prestigio, sia del singolo socio che dell’associazione. Il consiglio nazionale può depennare dall’elenco dei soci coloro che non esercitano più l’attività prevista dall’art.2. I soci che intrattengono a tempo pieno rapporti di collaborazione con aziende socie sostenitrici sono temporaneamente sospesi dalla qualifica di socio. E’ fatto divieto ai soci di organizzare concorsi, corsi o altre manifestazioni analoghe che possano risultare in conflitto d’interesse con l’associazione.

Art.7

Qualora il socio incorra in una delle mancanze di cui all’articolo precedente, viene sottoposto a giudizio disciplinare ad opera del consiglio nazionale. Il giudizio viene emesso dal collegio dei probiviri, il quale decide a maggioranza ed è il solo competente a stabilire ed erogare le sanzioni disciplinari che possono essere le seguenti:

1. l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi

2. la censura, che prevede il biasimo per la mancanza commessa

3. la sospensione dalle attività associative per un tempo non superiore ad un anno

4. La radiazione dell’associazione. Il consiglio nazionale può anche richiedere al collegio dei probiviri pareri circa decisioni da assumere nei confronti dei soci diverse dalle sanzioni disciplinari.

Art.8

La quota sociale deve essere versata ogni anno entro e non oltre il 28 febbraio di ogni esercizio sociale. Le dimissioni devono essere comunicate entro il 31 dicembre di ogni anno. La quota sociale non è trasmissibile in nessun caso, neppure per causa di morte e non è rivalutabile.

Art.9

Tutti i soci hanno il dovere di uniformarsi alle delibere adottate dagli organi competenti.

Art.10

Gli associati saranno muniti di una tessera, nella quale sarà specificata la qualifica, e di un distintivo sociale. I soci effettivi saranno altresì autorizzari a detenere ed esporre il gagliardetto dell’associazione, quale simbolo di professionalità e di garanzia di qualità del servizio. Qualora, per qualsiasi motivo, il rapporto associativo venga a cessare, il gagliardetto dovrà obbligatoriamente essere ritirato all’associato e non potrà più, per alcun motivo, essere esposto.


TITOLO 3 ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONI

Art. 11

Gli organi dell’associazione sono i seguenti:

1. Assemblea dei soci

2. Consiglio nazionale

3. Presidente e vice presidenti

4. Segretario

5. Tesoriere

6. Collegio dei probiviri

7. Collegio dei revisori dei conti

Art. 12

L’assemblea dei soci è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal presidente in seguito a delibera del consiglio nazionale, almeno una volta all’anno. La convocazione, con lettera o con altra forma di comunicazione scritta, deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di effettuazione: l’invio deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con gli oggetti da trattare. L’assemblea approva annualmente il bilancio. Essa è validamente costituita quando vi sia presente almeno la metà dei soci effettivi. Trascorsa un’ora da quella fissata, l’assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell’assemblea, la quale è presieduta dal presidente dell’associazione o da delegato del consiglio e con parere favorevole dell’assemblea dei soci, sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni concernenti il bilancio e quelle concernenti le responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto al voto. L’assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali al 28 febbraio. Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio avente egli pure il diritto di intervenire all’assemblea. Ogni socio non potrà cumulare più di sei deleghe. Non possono essere delegati coloro che rivestono qualsiasi carica sociale. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed in particolare agli art.20 e segg. Del codice civile.

Art.13

L’associazione è retta da un consiglio nazionale composto da 15 a 21 soci effettivi capi barmen e da 2 a 3 barmen, eletti dalle sezioni secondo i criteri più oltre specificati. L’elezione del consiglio nazionale e degli altri organi collegiali potrà avvenire anche per corrispondenza, tramite uno studio notarile. I consiglieri capi barmen rappresentano le sezioni in misura proporzionale ai loro iscritti. Onde assicurare tale proporzione è possibile l’abbinamento di sezioni, in base al criterio della omogeneità territoriale. I consiglieri barmen sono eletti sulla base di un collegio unico nazionale. Il consiglio nazionale viene eletto dai soci effettivi, i quali sono anche gli unici titolari dell’elettorato passivo. Il consiglio si riunisce una volta ogni 6 mesi e ogniqualvolta il presidente od almeno un terzo dei suoi membri lo ritenga opportuno.

Art. 14

Il consiglio nazionale elegge al proprio interno il presidente, i vice presidenti ed il tesoriere. Nomina anche il segretario che potrà essere scelto anche fra i non soci. Le elezioni di cui sopra avvengono con votazione segreta, a maggioranza assoluta. Il consiglio può eleggere per acclamazione anche un presidente onorario.

Art.15

Il consiglio è investito di tutti i poteri occorrenti per l’amministrazione dell’associazione. Esso determina le quote sociali (da cui sono esenti i soci onorari e i soci benemeriti) e delibera le spese ed i provvedimenti di qualunque specie necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Delibera sul modo di impiego dei fondi sociali, autorizza le azioni giudiziarie di qualunque specie ed in qualunque sede ed ha facoltà di compromettere in arbitrati e transigere. In generale il consiglio è investito di tutti i poteri non espressamente riservati all’assemblea dei soci.

Art.16

Il consiglio è presieduto dal presidente dell’associazione e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità, il presidente ha voto decisivo. Esso è convocato dal presidente con avviso inviato al domicilio di ciascun consigliere almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione sarà fatta a mezzo di letegramma, ovvero fax, ovvero messaggio di posta elettronica inviato almeno 3 giorni prima.

Art. 17

Al consiglio nazionale è demandato il compito di redigere un regolamento che, in conformità al presente statuto, disciplini le norme per l’elezione degli organi sociali, per l’assunzione delle varie qualifiche di socio e per il funzionamento della vita associativa.

Art.18

Il consiglio nazionale istituisce le sezioni regionali determinandone i confini, che possono anche coincidere con quelli istituzionali della Repubblica. Ogni socio sceglie la propria sezione, o secondo il criterio della residenza o quello del domicilio lavorativo.

Art.19

Il consiglio compila annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea dei soci insieme alla relazione del consiglio. L’esercizio dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.20

Senza attendere la relazione annuale, con domanda diretta al consiglio e firmata da almeno un quinto dei soci, questi possono chiedere in qualsiasi momento la presentazione della situazione amministrativa all’assemblea dei soci, da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Art. 21

Tutte le cariche sociali durano 3 anni e sono rieleggibili. A partire dal mandato in corso nell’anno 1999, non sarà possibile cumulare più di tre mandati consecutivi.

Art. 22

Il presidente, o in caso di impedimento i vice presidenti, rappresentano legalmente l’associazione, tanto in giudizio che di fronte a terzi.

Art. 23

Il tesoriere è tenuto a rendere mensilmente i conti al presidente ed al consiglio ogni volta che si riunisce ed a predisporre annualmente un conto consuntivo.

Art.24

Il collegio dei probiviri è composto da 3 membri scelti trai soci sostenitori ed onorari dell’associazione, che possono essere rieletti. I probiviri sono eletti, sulla base di un collegio unico nazionale, con le stesse modalità del consiglio nazionale.

Art. 25

Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti, scelti tra i soci effettivi. Essi non possono essere scelti tra i membri del consiglio nazionale e possono essere rieletti. I revisori esercitano la funzione di controllo normale di ogni collegio sindacale in rapporto alla cassa, al bilancio ed alla verifica di tutto quanto concerne il movimento contabile dell’associazione. I revisori sono eletti, sulla base di un collegio unico nazionale, con le stesse modalità del consiglio nazionale.

Art.26

Ogni sezione è retta da un fiduciario eletto ogni tre anni tra i capi barmen effettivi della sezione. Il fiduciario viene eletto dall’assemblea di sezione lo stesso anno in cui viene eletto il consiglio nazionale e resta in carica 3 anni. L’elezione del fiduciario avviene almeno 30 giorni prima dell’elezione del consiglio nazionale. Tutte le cariche associative sono incompatibili con altri incarichi fiduciari o direttivi in associazioni con scopi affini o complementari con quelli dell’A.I.B.E.S. All’Assemblea di sezione possono votare anche gli aspiranti barmen con almeno due anni di anzianità associativa e sono per ciò che riguarda l’elezione del fiduciario di sezione e degli eventuali vice fiduciari. La carica di fiduciario è incompatibile con quella di consigliere nazionale. L’assemblea di sezione è presieduta dal fiduciario.

Art.27

Le cariche sociali sono gratuite. Il consiglio nazionale potrà però disporre adeguati rimborsi spese per ogni prestazione svolta dai propri membri a favore dell’associazione. Il consiglio nazionale potrà inoltre assumere tutto il personale impiegatizio e d’ordine per lo svolgimento dello scopo sociale alle condizioni, obblighi e diritti previsti nei relativi contratti nazionali di lavoro.

Art. 28

In caso di decesso o di dimissione di uno dei membri degli organi collegiali si procederà a nuova elezione secondo quanto previsto dal regolamento.


TITOLO 4 PATRIMONIO

Art. 29

Il patrimonio sociale è costituito dalle oblazioni, dalle quote di associazione determinate ogni anno dal consiglio, dai contributi volontari dei soci sostenitori o di altri, nonché dei beni mobili, immobili e mobili registrati che potranno pervenire all’associazione per donazione o per acquisto. L’associazione potrà essere titolare di quote societarie. E’ tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.


TITOLO 5 MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 30

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate dal consiglio nazionale o da almeno un terzo dei soci effettivi. In tal caso il consiglio nazionale dovrà convocare un’assemblea straordinaria nella sede e nel luogo che reputerà più opportuni, entro quattro mesi dalla presentazione delle proposte di modifica. Per modificare lo statuto occorrerà in prima convocazione la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci effettivi, capi barmen e barmen, o rappresentati, mentre in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di due terzi dei soci effettivi capi barmen e barmen presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 31

Ogni attività sociale sarà volta al raggiungimento delle finalità degli scopi previsti dagli art. 2 e 3 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell’associazione, liquidate le eventuali passività, le attività residue verranno devolute ad opere di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996. Per deliberare circa lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almen0 tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 32

Lo scioglimento delle sezioni regionali è deliberato dal consiglio nazionale con conseguente ed automatica decadenza dalla loro carica dei fiduciari di sezione. Contestualmente il consiglio nazionale nominerà, per tali sezioni, un commissario nazionale per la ristrutturazione e preparazione della sezione all’elezione del nuovo fiduciario di sezione.


REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLO STATUTO A.I.B.E.S.

Art.3 - comma A

In particolare si raccomanda a tutti i soci A.I.B.E.S. dall’astenersi dal diffondere informazioni o spiegazioni non assolutamente certe e quindi ufficialmente confermate dagli organi competenti come: autorità costituite o esperti di fama indiscussa, i quali vanni citati con nome e titolo, qualora le “spiegazioni” vengano fatte in luoghi pubblici. - comma E Ogni socio dovrebbe, nell’interesse dell’associazione e di conseguenza nel suo stesso interesse, segnalare senza indugio al proprio fiduciario o consigliere qualsiasi situazione di dubbia moralità di carattere civile o professionale riscontrata e provata, relativa ai soci membri dell’A.I.B.E.S. - comma G Possono far parte di tale Albo solamente i soci che hanno ricoperto o ricoprono all’atto dell’ammissione incarichi professionali documentati dalle aziende per le quali è stata prestata l’opera. Pertanto si rende obbligatoria la produzione di documenti originali contenenti anche i commenti firmati o autenticati da parte dei datori di lavoro. Possono farne parte solamente Capi Barmen che effettivamente ricoprono o hanno ricoperto tale incarico per non meno di 5 anni effettivi. Per Capi Barmen si intendono coloro che hanno diretto uno o più subalterni. La qualifica dovrà risultare anche dal libretto di lavoro o documento equivalente - comma H In caso di detenzione o controllo di azioni in Società che abbiano come scopo il conseguimento di finalità previste dallo Statuto, il Presidente dell’Associazione deve obbligatoriamente (salvo delega) far parte, a scopo di controllo, del consiglio di Amministrazione.

Art.4 Punto 4:

è fatto obbligo ai proponenti di eventuali Soci onorari di presentare le motivazioni documentate.

Art. 5

Della categoria Capi Barmen possono far parte tutti coloro che corrispondono alle caratteristiche previste dall’art. 5 dello Statuto, nonché coloro che indipendentemente dall’età anagrafica, corrispondono alle caratteristiche chiaramente indicate dal comma G dell’Art. 3 dello Statuto A.I.B.E.S. ampliato e completato dal presente regolamento.

Art.6 e Art.10

Sanzioni ed azioni da prevedere dal punto di vista legale: richiesta di risarcimento per danni morali. Si diffida dall’esporre in qualsiasi luogo o forma simboli dell’A.I.B.E.S. quali: bandierina, tessera, distintivi di stoffa, metallo o altri materiali ivi comprese le cravatte, che, in quanto regolarmente acquistate, possono essere detenute ma non indossate al di fuori dall’ambito privato. Prevedere, per quanto sopra esposto relativo agli Art. 6 e 10, la possibilità di azioni retroattive. - Riferimento Art. 10- Sanzioni: in caso di rifiuto dell’ex-socio a riconsegnare tesera e gagliardetto, l’Associazione potrà adire a vie legali per ritornare in possesso dei propri simboli associativi.

Art. 12

Non possono essere delegati coloro che rivestono qualsiasi carica associativa , ad eccezione della carica di vice-fiduciario o di eventuali termini futuri equivalenti alla medesima.

Art.13

Sono candidabili alla carica di consiglieri nazionali coloro che hanno già ricoperto una carica sociale, oppure abbiano maturato almeno 10 (dieci) anni di anzianità nell’Associazione.

Art. 14

Cariche Sociali: alla carica di Presidente e Vice Presidente, indipendentemente dalla zona geografica di loro appartenenza, possono concorrere solo i consiglieri capi barmen.

Art. 15

Esenzioni quote sociali: si intende che i soci benemeriti, per ottenere i benefici previsti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 4. Il consiglio nazionale nel deliberare le spese di non ordinaria amministrazione, dovrà presentare, tramite i suoi membri, il più alto numero possibile di preventivi di spesa relativi al progetto in essere. I preventivi dovranno pervenire alla sede entro e non oltre 60 gg dalla proposta.

Art.16 Presenze:

i consiglieri che mancheranno ingiustificatamente a più di due riunioni, ance non consecutive nell’arco dell’anno, saranno considerati dimissionari e sostituiti. La sostituzione dovrà avvenire entro due mesi. La presidenza indirà una elezione suppletiva, così come previsto dall’Art.28.

Art.21

Il presente regolamento interno prevede che, dopo tre mandati consecutivi, non ci si possa ricandidare con la stessa precedente carica, ma nulla impedisce al candidato uscente di candidarsi ad altra carica, sia essa superiore o inferiore alla precedente.

Art.25 Revisori:

i revisori, ad ogni chiusura di esercizio, dovranno stendere una relazione sulla loro opera di controllo, nella quale dovranno far presente le loro osservazioni. Una copia della loro relazione dovrà essere consegnata ad ogni consigliere.

Art.26 Fiduciari:

il fiduciario, nella conduzione della sezione di sua pertinenza, dovrà attenersi alle direttive del consiglio. In nessun caso potrà prendere decisioni di esclusiva pertinenza del consiglio. In caso di accertate e ripetute irregolarità, potrà essere sollevato dal suo incarico.

Art.28 Dimissioni:

in quella sezione ove si avverte la necessità di sostituire il consigliere per dimissioni o per altre cause si dovrà svolgere una elezione suppletiva con le stesse modalità previste per le elezioni nazionali. Per il fiduciario la sezione sarà affidata al consigliere (o consiglieri) che avrà il compito di indire nel più breve tempo possibile nuove elezioni di sezione. Il regolamento potrà essere: ampliato, riveduto e corretto ogni qualvolta il consiglio ne ravveda la necessità.