L'essenziale dell'€uro

 

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Capitolo  4  - Gli effetti giuridici dell'€uro 

        

 

    10.  I contratti in essere

 

    La normativa che ha introdotto la moneta unica europea ha stabilito due criteri fondamentali per la trasformazione dei contratti stipulati nelle diverse valute «nazionali» in €uro:

                1)  la continuità;

                2) la neutralità.

 

     Il criterio della continuità asserisce che il cambiamento della moneta non implica e non deve implicare alcuna modifica ai termini dei contratti in essere, a parte appunto la modifica dello strumento monetario. Ne segue, quindi, che se è stato stipulato un contratto di locazione che alla data dell'entrata in vigore dell'€uro (1 gennaio 2002) è ancora in vigore tale contratto dovrà essere portato alla sua naturale conclusione senza che l'introduzione della nuova moneta possa in alcun modo incidere sulla volontà di uno o di entrambi i contraenti di risolvere il contratto. 

    L'applicazione del criterio della continuità dei contratti in presenza della nuova moneta è in qualche modo un atto dovuto in base al principio generale dell'ordinamento giuridico della certezza del diritto e della certezza dell'applicazione del diritto. In effetti la pratica degli affari può essere più complessa e discostarsi dal principio generale stabilito da una norma giuridica. Per quanto attiene alla normativa italiana l'efficacia del contratto è sancita dall'art. 1372 del Codice Civile il quale recita che il contratto a forza di legge fra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. In questo modo poiché l'€uro è stato introdotto da una legge il recesso unilaterale del contratto o la modifica di altre clausole contrattuali connessi con l'introduzione della nuova moneta non sono ammissibili dalla legge e pertanto la parte lesa potrà compiere la propria azione legale presso il giudice «civile» al fine di ottenere la reintegrazione del contratto.   

    Il criterio della neutralità prevede che l'introduzione dell'€uro non modifichi la struttura dei contratti in essere.  Ne segue, quindi, che se un contratto di locazione è fissato in  £. 3.000.000 mensili semplicemente dall'introduzione dell'€uro alla data del 1 gennaio 2002 il contratto rimane valido sino alla scadenza e nei termini pattuiti con la sola eccezione del canone che sarà fissato, nell'esempio fatto, a  1.549,37 €uro utilizzando il tasso di conversione 1 € = 1936,27 Lire. Il criterio della neutralità verrà applicato a tutti i contratti in essere, anche a quelli che prevedono forme più o meno forti di indicizzazione rispetto all'andamento della valuta nazionale che è ormai «fuori corso». Esempi rilevanti in tal senso possono essere le assicurazioni sulla vita e, per i lavoratori dipendenti italiani, la parziale rivalutazione del Trattamento di fine rapporto che ogni anno è calcolata sul 75% del costo della vita che è un indice calcolato dall'Istat sulla base dell'andamento dei prezzi italiani. In entrambi i casi sarà la svalutazione o la rivalutazione dell'€uro a determinare l'indice specifico di rivalutazione senza che si possano produrre ulteriori effetti sul rapporto contrattuale.   

 

 

             11.  I rapporti bancari

 

   Come si è visto nei Capitoli 2 e 3  le aziende bancarie sono  particolarmente coinvolte dall'introduzione dell'€uro e le loro operazioni avranno sia effetti monetari che reali sull'economia. Anche da un punto di vista giuridico i rapporti bancari risentiranno in modo marcato dell'introduzione dell'€uro. 

    Le operazioni bancarie sono operazioni economico-finanziarie che hanno un contenuto giuridico specifico trattandosi, in genere, di contratti esplicitamente previsti dalla legislazione vigente ma il fatto di utilizzare quale «materia prima» dello scambio il denaro il cambiamento della «materia prima» ha un significato particolare. Anche in questo caso dal punto di vista strettamente giuridico non vi saranno effetti immediati sui contratti in essere per cui se un mutuo è stato negoziato al tasso del 7% anche dopo l'introduzione dell'€uro continuerà ad applicarsi il medesimo tasso. Con le aziende bancarie gli effetti giuridici dell'induzione dell'€uro saranno più propriamente conseguenti alle modifiche che necessariamente avverranno a livello economico sulla raccolta del risparmio e sulla concessione del credito. In tal senso un primo effetto giuridico dovrebbe essere quello relativo ad una strandardizzazione dei contratti bancari posti in essere in tutta l'Unione Monetaria sia nella tipologia che nelle condizioni economiche e nei prezzi. In modo corrispondente dovranno trovare adeguato «assestamento» tutte quelle pratiche bancarie che tendono a limitare o persino annullare la trasparenza dei rapporti fra banche e cliente (come l'eccessivo addebito di non meglio precisate «spese tenuta conto» o l'invalsa pratica di posticipare la «valuta» su assegni versati dal cliente in modo da contenere gli interessi a suo favore).

    Da un punto di vista più strettamente giuridico uno dei problemi che sarà al centro del rapporto banca-cliente è indubbiamente dato dalla conversione dei rapporti in essere da lire (o altra valuta) in €uro e come per gli altri contratti la conversione dovrebbe avvenire senza che al cliente siano addebitati dei costi. In realtà le banche sono le istituzioni economiche che per prime saranno chiamate alla gestione pratica dell'introduzione dell'€uro, trattandosi per definizione di istituzioni preordinate alla gestione del denaro in tutte le sue diverse forme e in tale loro veste saranno chiamate a svolgere con maggior intensità le loro classiche funzioni monetarie, creditizie e di fornitura di un'ampia gamma di servizi bancari. Trattandosi delle loro tipiche funzioni tecnico-economiche sembra ragionevole attendersi che il cambiamento della valuta sia visto da un lato come un onere di carattere organizzativo e quindi economico e dall'altro come una nuova opportunità di mercato. In quest'ottica anche le forme giuridiche dei contratti bancari sono destinate a mutare adeguandosi  alle nuove esigenze sia delle banche che dei clienti, tanto più che verosimilmente vi sarà nel settore bancario una maggiore concorrenza fra le imprese presenti.                

     Le operazioni bancarie possono essere classificate secondo cinque grandi categorie e precisamente:

            1) operazioni di deposito

            2) operazioni di prestito

            3) operazioni in valori mobiliari

            4) operazioni in valuta

            5) prestazione di servizi bancari

 

    In ognuna delle categorie indicate l'operatività bancaria è connessa con operazioni più o meno tipiche come il deposito in conto corrente, il deposito a risparmio, il credito monetario, quello finanziario ecc.  Una delle questioni più rilevanti del passaggio dalle monete nazionali all'€uro è indubbiamente quella che le moderne gestioni bancarie uniscono prassi amministrative consolidate a nuovi modi di intendere il rapporto con il cliente e in generale con la struttura finanziaria dei sistemi economici nei quali si trovano a operare. 

    Come già detto l'attività tradizionale della banca è quella di raccolta del risparmio e di esercizio del credito il quale esercizio è soprattutto fondato sul rapporto con le imprese di produzione, quindi con la loro dimensione e la loro dinamica. Nel contesto economico attuale il fenomeno più rilevante, e forse di moda, è senza dubbio la globalizzazione dei rapporti economici la quale ha molteplici effetti ma che ai fini del presente scritto è importante in relazione ai due seguenti  fatti:

        1) è determinata in misura rilevante dalle grandi imprese industriali e commerciali con carattere multisettoriale e multinazionale;

         2) è particolarmente efficacie in un settore importante e strategico come i mercati finanziari sui quali ogni giorno si scambiano ingenti somme di denaro.

 

     Ciò detto è forse necessario richiamarsi all'autorità scientifica e accademica del Porf. Gino Zappa il quale nella sua opera ha sostenuto con sapienza e vigore che con la loro attività di concessione del credito le aziende di credito non finanziano singole operazioni o particolari processi produttivi bensì aziende ed anche che, infondo, l'attività bancaria e l'attività delle Borse Valori costituiscono un mercato unico definibile come mercato finanziario integrato (o denominazione simile). 

    In queste asserzioni teoriche di uno dei Maestri dell'Economia Aziendale italiana (o Ragioneria, anche) è racchiuso, si può dire, un aspetto importante (quello dell'operatività dei mercati finanziari) di un fenomeno così moderno e così attuale (e anche molto di moda) definito ormai globalizzazione dei mercati. L'introduzione dell'€uro sembra accentuare i processi economico-finanziari descritti sicché le banche dell'Unione Europea saranno necessariamente chiamate a modificare molti dei loro comportamenti economici tenendo conto delle possibilità di crescita sia delle imprese di produzione sia, si può dire in modo corrispondente, dei mercati finanziari organizzati nelle Borse Valori.    

 

 

    12. Gli atti delle imprese  

 

    L'operatività delle imprese si realizza spesso attraverso contratti e atti giuridici diversi nei quali è coinvolta quasi sempre la valutazione monetaria dell'operazione.

     Schematicamente le operazioni aziendali sono classificate nelle classi seguenti:

 

          1)  finanziamento

          2) acquisizione dei fattori produttivi

          3) trasformazione dei fattori produttivi in prodotto

          4) cessione dei prodotti sul mercato

 

     Fra le operazioni di finanziamento la più tipica è quella relativa al capitale sociale. Per l'Italia la norma di conversione del capitale sociale delle società è fissata dall'art. 17 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Nel diritto societario italiano il  capitale sociale è rappresentato da azioni (società per azioni e società in accomandita per azioni) ovvero da quote (società a responsabilità limitata e società di persone in genere) e la conversione in €uro del capitale avviene secondo una procedura definita che può essere così sintetizzata:

  Caso 1)  Capitale sociale in difetto

         Società per azioni  XY

    numero azioni                          5.000.000

    valore nominale        .                      5.000

    capitale sociale            £.   25.000.000.000        

        

      Fase 1: conversione del valore unitario delle azioni:

 

                                             5. 000

                                    --------------------  =  2,5822

                                           1.936,27

 

che verrà arrotondato a 2,58 €uro.

 

Fase 2: determinazione del capitale sociale in €uro:

 

                       2, 58  x  5.000.000   =  12.900.000  €

 

Fase  3: conversione del capitale sociale in €uro:

 

                               25.000.000.000

                 ---------------------------------  =   12.911.422,48

                                    1936,27

 

 

Fase 4: procedura di arrotondamento:

 

                      €  11.422,48  in difetto sono trasferiti nelle riserve legali del patrimonio netto.

      Tale «difetto» non costituisce, in linea generale, un valore fiscalmente rilevante.

 

        Caso 2)  Capitale sociale in eccesso

   

         Società per azioni  XY

    numero azioni                         25.000.000

    valore nominale        .                      1.000

    capitale sociale            £.   25.000.000.000        

        

      Fase 1: conversione del valore unitario delle azioni:

 

                                             1.000

                                    --------------------  =  0,5164

                                           1.936,27

 

che verrà arrotondato a 0,52 €uro.

 

Fase 2: determinazione del capitale sociale in €uro:

 

                       0,52  x  25.000.000   =  13.000.000  €

 

Fase  3: conversione del capitale sociale in €uro:

 

                               25.000.000.000

                 ---------------------------------  =   12.911.422,48

                                    1936,27

 

 

Fase 4: procedura di arrotondamento:

 

                      €  88.578  in eccesso sono prelevati dalle riserve legali del patrimonio netto.

    Se le riserve esistenti in bilancio non fossero sufficienti la norma consente di modificare il valore nominale unitario convertito sino ad arrivare ai centesimi di €uro. Nel caso ipotizzato il valore nominale di una azione sarebbe 0,51 € con il che il capitale sociale sarebbe pari a €  12.750.000 con un «avanzo» pari a € 161.422, ovviamente da destinare alle riserve della società.

 

   Delle operazioni di acquisizione dei fattori della produzione una delle più significative è senza dubbio quella relativa alla forza-lavoro dell'impresa, intensa nel senso più ampio del termine. 

    Rispetto al costo del lavoro sarà necessario ovviamente rivedere ogni componente in lire delle buste-paga e trasformarli in €uro secondo le regole generali di conversione. Un effetto importante per la legislazione italiana sarà il cambio della base di rivalutazione di quella componente annuale che matura per il dipendente rispetto al  Trattamento di Fine Rapporto ex art. 2120 del Codice Civile che subirà l'influsso della svalutazione dell'€uro e non più della Lira.              

    Rispetto alla trasformazione dei fattori della produzione in prodotti non vi saranno particolari effetti giuridici con l'introduzione dell'€uro, atteso che si tratta normalmente di passaggi di carattere strettamente economico-aziendale. Tuttavia anche tali «passaggi interni» subiranno conseguenze con la nuova moneta e i valori più significativi al riguardo saranno le rimanenze di prodotti, materie prime, semilavorati e in corso di lavorazione che si trovano in carico nei bilanci delle imprese alla data di conversione della lira in €uro. Per ciò che riguarda il magazzino dei prodotti, in particolare, sarà necessario trasformare ogni «prezzo di carico» da lire in €uro e tale operazione darà, al pari della conversione del Capitale Sociale, differenze in eccesso o in difetto che costituiranno un costo o un ricavo per l'impresa anche se si entità contenuta.