CIRCOLARE MINISTERIALE N. 305 DEL 20 MAGGIO 1997

1. Premessa.

La sempre più ampia diffusione dei corsi serali negli Istituti professionali dimostra, per un verso, la particolare rispondenza di tale modello didattico alle attese formative d una società complessa e in rapida trasformazione e, per altro, l’esistenza di una forte domanda dì istruzione proveniente da una utenza vasta e differenziata, che ha bisogno di reinserirsi ne! circuito scolastico, visto in una logica di Educazione Continua.

Si pone l’esigenza di una definizione sempre più approfondita e puntuale delle linee guida che debbono caratterizzare la struttura e l’organizzazione didattica e amministrativa dei corsi in questione, che, per la loro specifica natura necessitano di una regolamentazione diversa rispetto a quella dei corsi ordinari.

Con la circolare ministeriale 25 luglio 1990 e’ già stata data un’impostazione nuova ai corsi serali del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, basata essenzialmente:

- su un’organizzazione didattica che segna il superamento del concetto tradizionale di classe,

- su programmi articolati secondo un impianto modulare

- su quadri orario meno pesanti, con riferimento a quelle discipline le cui finalità formative possono considerarsi già parzialmente o totalmente acquisite degli utenti dei corsi serali,

- sulla riduzione delle ore di esercitazioni pratiche, quando l'utenza abbia una sua omogeneità derivante da comuni esperienze di lavoro e, perciò, esiga applicazioni pratiche meno approfondite.

Le esperienze concrete maturate in attuazione della accennata circolare ministeriale e, in particolare, durante lo svolgimento dei corsi del progetto di riqualificazione dei lavoratoti in cassa integrazione guadagni, attuato secondo le indicazioni prima accennate, consentono ora di approfondire e sviluppare le indicazioni stesse, nella direzione di un impianto didattico e organizzativo che permetta agli istituti professionali di adeguarsi all’obiettivo della formazione continua quale nuova esigenza espressa dal contesto sociale e dal mondo del lavoro.

Condizione indispensabile per l’organizzazione dei corsi per adulti è che l’offerta formativa della scuola sia in sintonia con la domanda di formazione proveniente sia dal singolo che da enti ed espressioni del mondo della produzione e del lavoro.

Inoltre, occorre poter avvalersi degli strumenti citati, dell’ulteriore opportunità data dall’organizzazione didattica della classe aperta e dall’impianto modulare dei corsi, nonché dall’insegnamento individualizzato derivante dall’accertamento dei crediti e debiti formativi, attraverso il quale la scuola tenga conto delle competenze già in possesso dell’utente.

 

2- IMPIANTO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO

 

Come è noto, al momento della presentazione nei termini fissati della domanda di iscrizione alla scuola, gli studenti uniscono i titoli di studio e le ulteriori attestazioni di cui siano in possesso.

Sulla base di tale documentazione e di eventuali prove d’ingresso somministrate agli utenti, la scuola individua i crediti formativi posseduti da ciascuno studente per l’iscrizione alla classe di riferimento. Tali operazioni preliminari vanno svolte in tempo utile per l’inserimento delle classi nell’organico di fatto, definito dal Provveditore agli studi.

Alla formale iscrizione degli studenti segue la fase dell’accoglienza, necessaria per l'organizzazione di percorsi formativi individualizzati sulla base delle competenze e abilità possedute da ciascuno studente e riconosciute dalla scuola.

Per la valutazione dei crediti rappresentati da esperienze lavorative, la Scuola potrà avvlersi di esperti del settore produttivo di riferimento.

I crediti e i debiti formativi posseduti dagli studenti potranno determinare una frequenza delle lezioni in classi diverse da quella in cui l'allievo e’ stato formalmente inserito. Tale possibilità comporta, pertanto, un'organizzazione secondo un modello di classe aperta.

Ove non si rendesse possibile, in tutto o in parte, l'attivazione di questa modalità di fruizione del servizio scolastico, gli utenti potranno avvalersi, al fine di raggiungere l’obiettivo, di pacchetti in autoformazione, qualora esistenti, ferma restando la valutazione del consiglio di classe dei risultati così conseguiti.

E’ bene evidenziare che il percorso formativo individualizzato, formalizzato in un "libretto dello studente", deve contenere tutti i passaggi più significativi di valutazione dei crediti, sia nella fase dell'accoglienza, sia in itinere, certificati dalla Scuola nella massima trasparenza.

L’impianto didattico sopra delineato comporta necessariamente una organizzazione dell’insegnamento per moduli; il conseguimento degli obiettivi di ogni modulo rappresenta un Credito formativo certificabile.

 

Da tale impianto deriva non solo la possibilità che il corso di qualifica si articoli in meno di tre anni, ma che il singolo allievo, nello stesso anno scolastico, frequenti i moduli didattici degli insegnamenti relativi ad una classe e, una volta verificato il raggiungimento degli obiettivi, passi alla frequenza dei moduli didattici della classe successiva.

Ai fini dei conseguimento del diploma di qualifica, si applica la vigente normativa in materia.

 

3- CORSI POST-QUALIFICA

Si ritiene di dover richiamare l’attenzione sul fatto che i corsi istituiti nel biennio post-qualifica sulla base del progetto di formazione continua debbano rispondere ai seguenti requisiti:

- il progetto formativo deve seguire le linee generali sopra indicate con riguardo all'impianto didattico-organizzativo;

- l’area di professionalizzazione deve essere regolarmente realizzata, facendo la stessa parte integrante del curricolo.

Anche per essa può farsi luogo ai riconoscimento di crediti formativi, che possono esser rappresentati da esperienze lavorative fatte in aziende o nei centri di formazione professionale o in proprio, in coerenza con l’indirizzo del corso post-qualifica o, comunque, con gli obiettivi generali della terza area.

Nel caso di bienni integrati, comportanti il rilascio dell’attestato di qualifica regionale, la valutazione dei crediti formativi e del progetto formativo individualizzato va effettuata dalla Regione, sia pure d'intesa con l’istituto professionale interessato, in base alle norme e secondo i criteri dalla stessa fissati

(Il Ministro)