Associazione ex-Allievi Liceo TASSO

annotazioni dell'Avvocato Mignone

 

Il complesso delle garanzie del processo penale, nel nostro ordinamento, prevede il  principio della "presunzione di non consapevolezza", che troviamo sancito in questi termini al 2° comma dell'art. 27 della Carta Costituzionale:

"L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

Il significato della norma costituzionale è questo: durante il processo non esiste un colpevole, ma soltanto un imputato.

 

Il Presidente 

(Avv. Roberto Mignone)

 

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Costituzione della Repubblica

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra (1).

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(1) L'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice militare di guerra e delle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.