La
trattenuta per lavoro viene effettuata direttamente dall'I.N.P.S., sulla
pensione. Fino al 31.12.2000 era pari al 50% della pensione lorda
eccedente il trattamento minimo e comunque fino a concorrenza del
reddito dichiarato. (ES.: se il pensionato dichiara un reddito di Lire
500.000 mensile e la trattenuta è di Lire 650.000; si trattiene fino a
Lire 500.000).
Dal 1.1.2001 la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo
nella misura del 70%. Le trattenute comunque, non possono superare il
30% del reddito dichiarato.
Il
lavoratore autonomo ha l'obbligo di comunicare annualmente i redditi che
prevede di conseguire, in via preventiva con il Mod.
503/AUT, e a consuntivo
i redditi definitivi con la stessa scadenza del modello UNICO.
Quando
l'I.N.P.S. riceve la dichiarazione con i redditi da lavoro autonomo
provvede a ricostituire la pensione per il calcolo del conguaglio di
trattenuta da
fare. L'importo che ne uscirà:
-
Se
a debito dovrà essere notificato al pensionato. Il pensionato ha la possibilità sia di
effettuare il rimborso mediante il bollettino di conto corrente postale
allegato alla lettera di notifica che di richiedere il recupero sulle
rate di pensione.
Nel caso in cui effettui il rimborso con il bollettino di conto corrente
postale dovrà chiedere la correzione (in diminuzione) del Mod.
CUD. (il rimborso fiscale che uscirà da questa correzione sarà pagato
al pensionato).
Nel caso in cui la trattenuta venga effettuata direttamente sulla
pensione nessuna correzione dovrà essere fatta (sul modello CUD), in
quando sarà corretto in automatico dalle procedure informatiche.
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