PREVIDENZA

DISCIPLINA DEL CUMULO FRA PENSIONE E REDDITI DA LAVORO


 
Premessa

Le trattenute per lavoro vengono effettuate dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti e dall'I.N.P.S. per i lavoratori autonomi. (Dato rilevabile dal Mod. OBIS/M che viene inviato ad ogni variazione d'importo al pensionato)


Lavoratori dipendenti

Le trattenute per lavoro vengono effettuate con le seguenti modalità:

  • Se il pensionato è titolare di una pensione di anzianità e non ha l'età per la pensione di vecchiaia e la pensione non è stata liquidata con almeno 40 anni di contributi è pari a 1/26 (pensione lorda mensile diviso 26). La trattenuta viene fatta anche sulla 13a mensilità se lavora il mese di dicembre

  • Se lavora a part-time la trattenuta viene effettuata nel seguente modo:

              - Part-time orizzontale: La trattenuta per lavoro viene effettuata in base alle ore effettivamente retribuite.
                (ES: Se lavora 4 ore al giorno il calcolo della trattenuta oraria viene effettuato nel
                seguente modo: [trattenuta giornaliera * 6] / 40. Il risultato che si ottiene è la trattenuta oraria

                    - Part-time verticale: la trattenuta viene effettuata per i giorni effettivamente retribuiti

  • Fino al 31.12.2000 al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia la trattenuta per lavoro veniva calcolata sul 50% della parte di pensione lorda eccedente il trattamento minimo. La trattenuta non operava sulla 13a mensilità.

  • Dal 1.1.2001 (articolo 72, comma 1 della Legge 388/2000) sulle pensioni di vecchiaia e su quelle liquidate con almeno 40 anni di contributi, non vengono effettuate trattenute per lavoro, cioè sono completamente cumulabili con il reddito da lavoro

  • Quando la pensione veniva ricostituita (ante 1.1.2001), il conguaglio su ...... calcolo arretrati al ...... viene effettuata dall'I.N.P.S. , dal mese successivo al calcolo arretrati al ...... viene effettuata dal datore di lavoro sul nuovo importo

Lavoratori autonomi

La trattenuta per lavoro viene effettuata direttamente dall'I.N.P.S., sulla pensione. Fino al 31.12.2000 era pari al 50% della pensione lorda eccedente il trattamento minimo e comunque fino a concorrenza del reddito dichiarato. (ES.: se il pensionato dichiara un reddito di Lire 500.000 mensile e la trattenuta è di Lire 650.000; si trattiene fino a Lire 500.000).
Dal 1.1.2001 la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%. Le trattenute comunque, non possono superare il 30% del reddito dichiarato.

Il lavoratore autonomo ha l'obbligo di comunicare annualmente i redditi che prevede di conseguire, in via preventiva con il Mod. 503/AUT, e a consuntivo i redditi definitivi con la stessa scadenza del modello UNICO.

Quando l'I.N.P.S. riceve la dichiarazione con i redditi da lavoro autonomo provvede a ricostituire la pensione per il calcolo del conguaglio di trattenuta da fare. L'importo che ne uscirà:

  • Se a credito sarà pagato;

  • Se a debito dovrà essere notificato al pensionato. Il pensionato ha la possibilità sia di effettuare il rimborso mediante il bollettino di conto corrente postale allegato alla lettera di notifica che di richiedere il recupero sulle rate di pensione.
    Nel caso in cui effettui il rimborso con il bollettino di conto corrente postale dovrà chiedere la correzione (in diminuzione) del Mod. CUD. (il rimborso fiscale che uscirà da questa correzione sarà pagato al pensionato).
    Nel caso in cui la trattenuta venga effettuata direttamente sulla pensione nessuna correzione dovrà essere fatta (sul modello CUD), in quando sarà corretto in automatico dalle procedure informatiche.

LA MAPPA DEL NUOVO CUMULO DELLE PENSIONI DAL 1.1.2001

Tipologia di pensione Anzianità contributiva Cumulo
Pensione di vecchiaia qualunque totale con i redditi da lavoro dipendente e autonomo
Pensione di anzianità equiparata a quella di vecchiaia per compimento dell'età pensionabile

qualunque

totale con i redditi da lavoro dipendente e autonomo
Pensione in genere almeno 40 anni totale con i redditi da lavoro dipendente e autonomo
Pensione di invalidità e assegni di invalidità inferiore a 40 anni incumulabilità parziale con i redditi da lavoro dipendente e cumulabilità parziale con quelli da lavoro autonomo
Pensione di anzianità inferiore a 40 anni
(decorrenza dal 1.1.2001)
incumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente e cumulabilità parziale con quelli da lavoro autonomo
Pensione di anzianità inferiore a 40 anni
(decorrenza anteriore al 1.1.2001)
incumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente e cumulabilità totale con i redditi da lavoro autonomo nei casi nei quali la previgente disciplina risulti più favorevole