PREVIDENZA

PENSIONATI - MODALITA' PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA TASSA SUL MEDICO


 
Con un messaggio dell 11 gennaio 2001 l'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per le restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base ai pensionati, prevista dal collegato fiscale 2000 (art. 33, legge n. 342/2000, cfr. Ministero finanze, Circ. n. 207/E del 2000).

I contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale per l’assistenza medica di base (art. 6, comma 2, D.L. n. 384/1992 conv. legge n. 438/1992) si vedranno restituito un importo pari all’80 per cento di quanto versato a tale titolo.
L’importo restituito non è assoggettabile a tassazione separata (art. 16, comma 1, lett. n-bis, TUIR).

La restituzione degli importi può avvenire con:

- compensazione in diminuzione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per l’anno 2000;
- restituzione effettuata dal sostituto d’imposta, a condizione che ne sia fatta formale richiesta dal contribuente, entro il 10 dicembre 2001.

I pensionati che presenteranno dichiarazione dei redditi possono utilizzare tale strumento per compensare il proprio credito.

I pensionati che non intendono richiedere il rimborso con la dichiarazione dei redditi o che non sono tenuti alla presentazione di tale dichiarazione possono, da subito, presentare richiesta di rimborso, utilizzando il Mod. ASSIMED.

Il rimborso sarà disposto in aggiunta alla rata di pensione.

(INPS, Msg. 11 gennaio 2001, n. 9)