Con un messaggio dell
11 gennaio 2001 l'INPS ha fornito le prime
istruzioni operative per le restituzione della
quota fissa individuale per l’assistenza medica
di base ai pensionati, prevista dal collegato
fiscale 2000 (art. 33, legge n. 342/2000, cfr.
Ministero finanze, Circ. n. 207/E del
2000).
I contribuenti che hanno pagato la
quota fissa individuale per l’assistenza medica
di base (art. 6, comma 2, D.L. n. 384/1992 conv.
legge n. 438/1992) si vedranno restituito un
importo pari all’80 per cento di quanto versato
a tale titolo. L’importo restituito non è
assoggettabile a tassazione separata (art. 16,
comma 1, lett. n-bis, TUIR).
La
restituzione degli importi può avvenire
con:
- compensazione in diminuzione delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta per l’anno
2000; - restituzione effettuata dal
sostituto d’imposta, a condizione che ne sia
fatta formale richiesta dal contribuente, entro
il 10 dicembre 2001.
I pensionati che
presenteranno dichiarazione dei redditi possono
utilizzare tale strumento per compensare il
proprio credito.
I pensionati che non
intendono richiedere il rimborso con la
dichiarazione dei redditi o che non sono tenuti
alla presentazione di tale dichiarazione
possono, da subito, presentare richiesta di
rimborso, utilizzando il Mod. ASSIMED.
Il
rimborso sarà disposto in aggiunta alla rata di
pensione.
(INPS, Msg. 11 gennaio 2001,
n.
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