Il 30
giugno 2001 è il termine entro il quale va presentata all'INPS la
domanda per gli aumenti delle maggiorazioni sociali previsti dalla
Finanziaria 2001. La scadenza riguarda quanti, secondo quanto stabilito
dall'articolo 78, comma 10 della legge 388/2000, sono in possesso dei
requisiti richiesti dell'articolo 1 della legge 544/88, come modificato
dall'articolo 69, comma 3 della stessa legge 388/2000. Presentando la
richiesta della maggiorazione, questi pensionati otterranno il beneficio
con decorrenza dal 1 gennaio 2001 oppure dal mese successivo a quello di
compimento dell'età prevista, verificatosi dopo il 1 gennaio scorso.
(Per le domande presentate successivamente al 30 giugno 2001 la
decorrenza sarà dal mese successivo alla richiesta stessa).
Con la
stessa decorrenza (1 gennaio 2001) sono stati invece pagati d'ufficio,
da parte dell'INPS, gli aumenti stabiliti dalla finanziaria per coloro
che erano già titolari della maggiorazione sociale prevista dalla legge
544/1988. Occorre, invece, la domanda per l'attribuzione degli aumenti
da parte di coloro che non sono titolari della maggiorazione sociale e
che potrebbero beneficiarne a seguito dell'elevazione dei limiti di
reddito derivanti dai nuovi importi, oppure dopo l'estensione della
maggiorazione alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive (Stato,
Inpdap, Fondo volo, Fondo dazio, soppressi fondi elettrici e telefonici,
che conservano la disciplina propria dei fondi sostitutivi e così via).
L'articolo
69, commi 3 e 4, della legge 388/2000 ha stabilito aumenti pari a:
-
20mila
(50mila lire, quindi, essendo prima la misura di 30mila lire)
mensili, per 13 mensilità, a favore dei titolari di pensioni al
minimo o superiori al trattamento minimo ultrasessantenni (articolo
1, comma 12, della legge 544/1988);
-
80mila
lire (160mila, quindi, aggiungendosi l'aumento alla misura
precedente di 80mila lire) mensili, per 13 mensilità nei confronti
di titolari di pensioni ultrasessantacinquenni (fino all'anno 2000)
e di età compresa tra i 65 e i 75 anni (dal 2001);
-
100mila
lire (180mila lire, quindi, considerando la misura originaria di
80mila lire) mensili, per 13 mensilità, a favore di titolari di
pensione von età superiore a 75 anni
Per
ottenere la maggiorazione, la legge 544/1988 stabilisce che si deve
tenere conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a
imposta sostitutiva. Invece, i redditi che non vanno calcolati per la
maggiorazione sociale sono quelli derivanti da:
-
assegno
per il nucleo familiare e assegni familiari per previsione della
stessa legge 544/1988 e, secondo l'INPS, anche i trattamenti di
famiglia comunque denominati (aggiunte di famiglia o quote di
maggiorazione delle pensioni per carichi di famiglia);
-
i
trattamenti pensionistici di guerra per effetto dell'articolo 5
della legge 261/91;
-
l'indennità
di accompagnamento di ogni tipo a favore dei cittadini riconosciuti
invalidi civili totali;
-
l'indennità
prevista per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione a
favore dei sordi prelinguali;
-
l'indennizzo
previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a cause di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati;
-
il
rimborso forfettario per il 2000 di 200mila lire (articolo 1 bis
della legge 354/2000) e l'importo aggiuntivo di 300mila lire
stabilito dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della Finanziaria 2001;
-
i
sussidi economici che i Comuni e altri enti erogano agli anziani,
destinati a bisogni strettamenti connessi a situazioni personali e
contingenti e che non hanno la caratteristica della continuità
(messaggio INPS n. 362 del 18 luglio 2000)
Tipologia
maggiorazione sociale |
Anno |
Importo
mensile (per 13 mensilità) |
Limiti
di reddito |
Pensionato
solo |
Pensionato
coniugato |
Pensionati
ultrasessantenni |
1998 |
30.000 |
9.460.100 |
16.053.700 |
1999 |
30.000 |
9.623.250 |
17.635.800 |
2000 |
30.000 |
9.770.800 |
18.145.400 |
2001 |
50.000 |
10.255.700 |
18.831.150 |
Pensionati
ultrasessantacinquenni (fino al 2000) |
1998 |
80.000 |
10.110.100 |
16.703.700 |
1999 |
80.000 |
10.273.250 |
18.285.800 |
2000 |
80.000 |
10.420.800 |
18.795.400 |
Pensionati
di età tra 1 65 e i 75 anni (dal 2001) |
2001 |
160.000 |
11.685.700 |
26.261.150 |
Pensionati
ultrasettantacinquenni |
2001 |
180.000 |
11.945.700 |
20.521.150 |
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