E' una
prestazione per la quale L'INPS ha la facoltà e non l'obbligo di
concedere per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità.
CHI HA
DIRITTO
Tutti
i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'INPS.
Sono escluse le seguenti categorie:
-
i
familiari degli assicurati
-
i
titolari di pensione di qualsiasi tipo, con la sola esclusione dei
titolari di assegno di invalidità.
I
REQUISITI
5 anni
di assicurazione presso l'INPS e 3 anni di contribuzione nel quinquennio
precedente la domanda.
LA
DOMANDA
La
domanda di cure termali va presentata alla Sede INPS di residenza del
lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno. I lavoratori di Roma e
provincia devono presentare la domanda alla Sede dell'INPS di Via Amba
Aradam.
La
domanda può essere presentata anche tramite uno degli Enti
di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i
lavoratori.
IL
MODULO
Sul
modulo di domanda è già inserito un certificato sul quale il medico di
fiducia del lavoratore deve indicare:
QUALI
CURE
Le
cure possono essere praticate per forme bronco-catarrali e
reumo-artropatiche.
L'INPS decide le domande dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti
contributivi e sanitari.
Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello
del soggiorno è a carico dell'INPS.
L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura
prevista dalla legge.
Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico
dell'assistito.
PER
QUANTI ANNI
Le
cure termali possono essere effettuate soltanto per 5 anni, fatta
eccezione per alcuni casi eccezionali individuati dai medici dell'INPS.
DOMANDA
RESPINTA
Nel
caso in cui la domanda di cure termali venga respinta, il lavoratore può
presentare una richiesta di riesame.
L'istanza di riesame può essere presentata a seconda dei casi alla:
-
DIREZIONE
GENERALE presso il Coordinamento generale medico legale da
tutti gli assicurati; dagli assicurati titolari di assegno di
invalidità in caso di accoglimento o di reiezione corredate della
documentazione sanitaria relativa all'accoglimento dell'assegno;
-
DIREZIONE
REGIONALE di competenza dagli assicurati che hanno superato il
quinto anno di cura - pratiche già accolte dalla Sede - per la
decisione definitiva..
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