PREVIDENZA

PENSIONE SOCIALE


 

La pensione sociale è stata istituita dal 1° maggio 1969 (art. 26 L. 153/69), ed è una prestazione assistenziale. Spetta ai cittadini italiani che hanno residenza effettiva e dimora abituale in Italia, nonché ai rifugiati politici, ai cittadini svedesi e ai cittadini di stati membri della CEE residenti in Italia da almeno 5 anni, ai cittadini Sanmarinesi residenti in Italia, che hanno compiuto il 65° anno di età, che sono sprovvisti di reddito ovvero che hanno redditi di importo non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Ai fini della concessione della pensione sociale i redditi da dichiarare sono quelli del richiedente e quelli del coniuge non legalmente separato.

Per i mutilati ed invalidi civili, totali e parziali, e per i sordomuti cui compete , al compimento del 65° anno di età, la pensione sociale, in sostituzione della pensione e/o dell'assegno erogato dal Ministero dell'Interno, i redditi da considerare sono quelli richiesti per la concessione delle provvidenze economiche da parte del Ministero dell'interno per le quali si tiene esclusivamente conto del reddito personale.

I redditi da valutare ai fini della concessione della pensione sociale sono:

       A) - per il richiedente:

  • redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF con la sola esclusione del reddito della casa di  abitazione;

  • redditi non assoggettabili all'IRPEF con esclusione dei trattamenti di famiglia, delle indennità di accompagnamento di ogni tipo, dei soprassoldi connessi alle Medaglie al valor Militare, delle pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare l'Italia e dell'assegno annuo vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915/18 e precedenti;

       B) - per il coniuge:

  • redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF con esclusione del reddito della casa di abitazione.

A decorrere dal 1.1.1978 l'art. 3 della legge 5 agosto 1978 n. 484 ha previsto la corresponsione di una somma a titolo di rimborso forfetario annuale delle spese farmaceutiche nella misura di lire 4.000.- elevato a lire 10.000.- dal 1.1.1979.

Tale somma viene corrisposta solamente ai titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e viene erogato unitamente alla tredicesima mensilità di pensione ed in misura intera indipendentemente dal numero dei mesi di godimento della pensione.

Decorrenza  Importo Mensile  Limite reddito richiedente limite reddito coniuge limite reddito cumulato
01.01.1999 504.800 6.562.400 16.615.150 23.177.550
01.01.2000 530.350 6.894.550 17.094.400 23.988.950