La
pensione sociale è stata istituita dal 1° maggio 1969 (art. 26 L.
153/69), ed è una prestazione assistenziale. Spetta ai cittadini
italiani che hanno residenza effettiva e dimora abituale in Italia,
nonché ai rifugiati politici, ai cittadini svedesi e ai cittadini di
stati membri della CEE residenti in Italia da almeno 5 anni, ai
cittadini Sanmarinesi residenti in Italia, che hanno compiuto il 65°
anno di età, che sono sprovvisti di reddito ovvero che hanno redditi di
importo non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Ai
fini della concessione della pensione sociale i redditi da dichiarare
sono quelli del richiedente e quelli del coniuge non legalmente
separato.
Per i
mutilati ed invalidi civili, totali e parziali, e per i sordomuti cui
compete , al compimento del 65° anno di età, la pensione sociale, in
sostituzione della pensione e/o dell'assegno erogato dal Ministero
dell'Interno, i redditi da considerare sono quelli richiesti per la
concessione delle provvidenze economiche da parte del Ministero
dell'interno per le quali si tiene esclusivamente conto del reddito
personale.
I
redditi da valutare ai fini della concessione della pensione sociale
sono:
A) - per il richiedente:
-
redditi
di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF con la sola esclusione del
reddito della casa di abitazione;
-
redditi
non assoggettabili all'IRPEF con esclusione dei trattamenti di famiglia,
delle indennità di accompagnamento di ogni tipo, dei soprassoldi
connessi alle Medaglie al valor Militare, delle pensioni o assegni
connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare l'Italia e dell'assegno
annuo vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915/18 e precedenti;
B) - per il coniuge:
A
decorrere dal 1.1.1978 l'art. 3 della legge 5 agosto 1978 n. 484 ha
previsto la corresponsione di una somma a titolo di rimborso forfetario
annuale delle spese farmaceutiche nella misura di lire 4.000.- elevato a
lire 10.000.- dal 1.1.1979.
Tale
somma viene corrisposta solamente ai titolari di pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e viene erogato
unitamente alla tredicesima mensilità di pensione ed in misura intera
indipendentemente dal numero dei mesi di godimento della pensione.
Decorrenza |
Importo
Mensile |
Limite
reddito richiedente |
limite
reddito coniuge |
limite
reddito cumulato |
01.01.1999 |
504.800 |
6.562.400 |
16.615.150 |
23.177.550 |
01.01.2000 |
530.350 |
6.894.550 |
17.094.400 |
23.988.950 |
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