Per la
richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi
di pubblica utilità è prevista la valutazione della situazione
economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a
tal fine sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione
economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente).
L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del
patrimonio; l'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il
parametro desunto dalla scala di equivalenza.
Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante,
dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e
da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni
e particolarità; il reddito "medio" è quello complessivo
ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una
detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in
locazione; per patrimonio si intende sia quello immobiliare che
mobiliare, con l'applicazione di una franchigia; la scala di
equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il
nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi
particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o
di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da
parte di entrambi i genitori, ecc.
-
la
redazione, da parte del cittadino, di un'unica dichiarazione
sostitutiva, avente validità annuale, contenente informazioni sul
proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale
nucleo. La dichiarazione va redatta esclusivamente secondo il
tracciato previsto dal modello-tipo, puo' essere presentata in
qualunque momento dell'anno, ma, se non contiene i dati sulla
situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello
della presentazione, l'Ente erogatore ha facolta' di richiedere
una dichiarazione aggiornata;
-
la
presentazione di tale dichiarazione, da parte del cittadino,
direttamente agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure
ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed
Agenzie INPS presenti sul territorio, mentre la domanda per
ottenere le prestazioni sociali agevolate deve essere presentata
direttamente all'Ente erogatore;
-
la
possibilità di presentare tale dichiarazione secondo diverse
modalità:
-
consegnandola
di persona all'addetto all'Ufficio e sottoscrivendola in sua
presenza,
-
trasmettendola
all'Ufficio, completa della sottoscrizione autenticata o di
una fotocopia del documento di riconoscimento;
-
rendendo
la dichiarazione direttamente all'addetto all'Ufficio, se chi
dichiara non sa o non può firmare;
-
la
possibilità di presentare, nel periodo di validità della
dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche;
-
l'assistenza,
per la compilazione della dichiarazione, da parte degli Enti
riceventi;
-
il
rilascio, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la
dichiarazione sostitutiva (quindi Enti erogatori, Comuni, CAF e
INPS) di un'attestazione, contenente le informazioni della
dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo
dell'ISEE;
-
l'utilizzo
dell'attestazione e della dichiarazione sostitutiva, nel periodo
di validità, da parte di ogni componente il nucleo per l'accesso
alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi di pubblica utilità:
sono escluse le prestazioni previdenziali, nonché, per esplicita
previsione normativa, alcune prestazioni sociali, come
l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni,
l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di
invalidità civile, le indennità di accompagnamento e assimilate;
-
il
calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che
vengono messi a disposizione, da parte dell'INPS, ai componenti
del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva
e agli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate;
-
il
rilascio, da parte dell'INPS, agli Enti erogatori e al dichiarante
- anche ai fini del suo successivo utilizzo da parte dei
componenti del nucleo familiare - di una seconda
attestazione, contenente le informazioni relative a:
-
nucleo
familiare del dichiarante
-
indicatore
della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con
descrizione delle modalità del calcolo
-
valore
della scala di equivalenza applicato
-
indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun
soggetto
-
attestazione
che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione
sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati
trasmessi dall'Ente presso il quale la dichiarazione è stata
presentata
-
data
di trasmissione dei dati da parte dell'Ente
-
denominazione
dell'Ente
-
data
dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica
-
data
di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica
-
la
possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri
e un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ai
fini dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate;
-
i
controlli formali sulla veridicità dei dati e i controlli di tipo
sostanziale, a cura degli Enti erogatori, dell'INPS e della
Guardia di Finanza, compresi quelli da effettuare direttamente
presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.
|