Norme
integrate sui criteri unificati di valutazione della situazione
economica
dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate
Articolo
1
Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della
sistemazione economica
Le
disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si
applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto, ai fini
dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali
erogati dalle amministrazioni
pubbliche, non destinati alla
generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel
costo a determinate situazioni economiche
autonomamente
stabilite dagli stessi enti erogatori.
Restano
escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la
maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione
sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la
pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di
accompagnamento e assimilate.
Articolo
1 bis
Composizione del nucleo familiare
Ai
fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad
un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i
soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
I
soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra
famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della
persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a
carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle
di cui e' a carico, componente il nucleo familiare:
a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di
esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli
articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine
ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli
alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo
familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi
dell'articolo 441 del codice civile.
I
coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a
carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso
nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio
anagrafico.
I
coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se
risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte
dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della
famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di
comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti
criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e'
intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai
sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero
quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo
126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei
provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708
c.p.c.;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui
figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla
residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3
della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede
giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in
materia di servizi sociali.
Il
figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di
altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il
quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento
preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi
disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa
parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti
in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di
altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso
comunità o istituti di assistenza e' considerato nucleo
familiare a sè stante.
Il
soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a sè
stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo
familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona
di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni
del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica
fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e'
considerato componente dello stesso nucleo familiare del
genitore.
Ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a
particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina
delle prestazioni medesime possono assumere come unità di
riferimento una composizione del nucleo familiare estratta
nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.
Articolo
2
Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente
Ai
fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore
della situazione economica equivalente, determinato con
riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data
di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 6.
L'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) e' calcolato come
rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come
definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla
specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala
di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo
n. 109 del 1998.
L'indicatore
della situazione economica e' la somma dell'indicatore della
situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e
del venti per cento dell'indicatore della situazione
patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4.
Gli
enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali
agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della
situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione
dei beneficiari.
Fatta
salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle
prestazioni sociali agevolate possono altresì tenere conto,
nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della
situazione economica verificatesi successivamente alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva.
La
determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente
all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma
7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla
disposizione medesima.
Articolo
3
Indicatore della situazione reddituale
L'indicatore
della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun
componente del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone
fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività
indicate dall'articolo 2135 Codice civile svolte, anche in
forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di
partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione
ai fini dell'lva. In caso di esonero dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i
redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima
certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima
dichiarazione o ultima certificazione si intendono la
dichiarazione presentata o la certificazione consegnata
nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva
unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al
momento in cui deve essere presentata la dichiarazione
sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione
dei redditi o non e' possibile acquisire la certificazione,
relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi
riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla
certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito
dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al
nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente
alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun
reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli
dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto
legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti
ad accertare l'eventuale successiva presentazione della
dichiarazione dei redditi o il ricevimento della
certificazione sostitutiva;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in
altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio
dello Stato;
c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in
forma associata. per le quali sussiste l'obbligo alla
presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta
la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei
costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
d il reddito figurativo delle attività finanziarie,
determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio
mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto
indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
Qualora
il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma
dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del
canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un
ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il
richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del
contratto di locazione registrato e l'ammontare del
canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del
presente comma:
a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella
quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per
la quale il contratto di locazione e' registrato in capo
ad almeno uno dei componenti;
b) se i componenti del nucleo, in virtù
dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis,
risultano risiedere in più abitazioni per le quali il
contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno
dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le
suddette, all'abitazione individuata dal richiedente
nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto
di locazione risulta solo in quota parte in capo ai
componenti del nucleo, la detrazione si applica per
detta quota.
Ai
fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono
essere considerate le componenti di seguito specificate,
possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 6;
a) depositi e conti correnti bancari e postali. per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo,
al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente alla presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
b) titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito
e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va
assunto il valore nominale delle consistenze alla data
di cui alla lettera a)
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le
quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto della società di gestione alla data
di cui alla lettera a);
e) partecipazioni azionane in società non quotate in
mercati regolamentati e partecipazioni in società non
azionarie, per le quali va assunto il valore della
frazione del patrimonio netto, determinato sulla base
delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero
in caso di esonero dall'obbligo di redazione del
bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali
e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al
netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri
cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n.
415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle
consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla
data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va
assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita
e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo
dei premi complessivamente versati a tale ultima data,
ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per
tutta la durata del contratto, per le quali va assunto
l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti
di assicurazione mista sulla vita per i quali alla
medesima data non è esercitabile il diritto di
riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore
del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità
indicate alla precedente lettera e).
Per
i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e
gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a
nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è
assunto per la quota di spettanza.
Il
modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998
individua classi di valore della consistenza del
complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai
fini del calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente il valore del complessivo patrimonio
mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è
assunto per un importo pari alla classe di valore più
vicina per difetto all'effettiva consistenza del
patrimonio stesso.
Articolo
4
Indicatore della situazione patrimoniale
L'indicatore
della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per
ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori
patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed
agricoli, intestati a persone fisiche diverse da
imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6,
indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo
d'imposta considerato. Dal valore così determinato di
ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a
concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo
alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per
l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del
fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di
proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae
per tale immobile, in alternativa alla detrazione del
debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza,
il valore della casa di abitazione, come sopra definito,
nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione
della detrazione del presente comma:
1. l'abitazione di residenza del nucleo e' quella
nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà
di almeno uno di essi;
1. se i componenti del nucleo, in virtù
dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo
1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui
proprietà e' di alcuno dei componenti stessi, la
detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione
individuata dal richiedente nella dichiarazione
sostitutiva unica;
2. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà
di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si
applica solo per detta quota;
b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo
i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale
valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia
pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai
fini della determinazione del reddito figurativo di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d).
I
valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma
1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di
diritti di proprietà o reali di godimento.
Articolo
5
Scala di equivalenza
Ai
fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5
prevista nella Tabella 2 del decreto legislativo n. 109
del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1°
alla 5° si intendono equiparati agli invalidi con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
Ai
fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2
prevista nella predetta Tabella 2, si considerano attività
di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a
redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro
autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e 1),
49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con Dpr 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
La maggiorazione si applica quando i genitori risultino
ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di
impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno
riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La
maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti
soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti
aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno
sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della
dichiarazione sostitutiva.
Articolo
6
Dichiarazione sostitutiva unica
La
determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli
1 e 2 del Dpr 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la
situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la
prestazione agevolata, nonché quella di tutti i
componenti il nucleo familiare.
Nella
dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori
utili alla determinazione della situazione reddituale
individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al
patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni
necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle
franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici
identificativi degli intermediari finanziari e degli altri
soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di
custodia, amministrazione, deposito e gestione.
Nella
predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta
di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della
prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte
della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o
altri intermediari finanziari, al fine di accertare la
veridicità delle informazioni fornite.
La
dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al
modello-tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo n 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai
centri di assistenza fiscale o alla sede I.N.P.S.
competente per territorio ovvero direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la
prima prestazione dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
La
dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi
percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima
da tutti i componenti il nucleo familiare di cui
all'articolo 1-bis, ha validità di un anno a decorrere
dalla data in cui e' stata effettuata l'attestazione della
sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e
trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e
dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S.,
mediante la procedura informatica resa disponibile
dall'Istituto medesimo.
Quando
la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi
percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può
richiedere la presentazione di una dichiarazione
aggiornata, che sostituisce integralmente quella
precedente.
Quando
un soggetto si avvale della facoltà di presentare una
nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i
mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini
del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce
quella precedente a valere per i componenti del nucleo
familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le
prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni
in corso di erogazione sulla base dell'ISEE
precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente
competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità
di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova
dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE
risulta modificato.
Articolo
7
Revoca dei benefici concessi
Nell'ambito
dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto
legislativo n 109 del 1998 le convenzioni da stipulare
assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione
dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia
per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale
revoca dei benefici concessi.
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