Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi
assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni
vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri
unificati di valutazione della situazione economica di coloro che
richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non
destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si
applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con
esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale
delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni
altra prestazione previdenziale, nonchè della pensione e assegno di
invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.
In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle
informazioni di cui al successivo articolo 4.
Gli
enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti,le condizioni economiche richieste per
l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo
3. Gli enti erogatori possono altresì
differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S.
predispone e rende operativo il sistema informativo di cui
all'articolo 4-bis.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità
attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del
presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Nell'ambito
della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di
pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche
competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione
economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente
decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di
accesso ai servizi di rispettiva competenza".
Art.
2 Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente
La
valutazione della situazione economica del richiedente è determinata
con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di
appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta
alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di
cui all'articolo 4.
Ai
fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un
solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti
componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini
I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui
sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica,
anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone,
fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18
anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone,
fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i
criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che
ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi
non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i
minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e
per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
L'indicatore
della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come
indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del
reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica
patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori
patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
L'indicatore
della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra
l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di
equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei
componenti del nucleo familiare.
Le
disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina
relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi
dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate
nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui
all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei
componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione
sociale agevolata".
Art.
3 Integrazione dell'indicatore della
situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti
erogatori
Gli
enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per
fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come
calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri
ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori
possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni
sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione
economica successive alla presentazione della dichiarazione
medesima.
Per
particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo
familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo
2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si
applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui
alla tabella 2.
In
deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni
erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo
familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione
pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni
sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro
soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla
disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del
richiedente.
Limitatamente
alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di
percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a
domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo,
rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi
dell'articolo 4 della stessa legge, nonchè a soggetti
ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica
sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le
disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto
decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al
fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo
familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica
del solo assistito, anche in relazione alle modalità di
contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
Restano
ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni
dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per
l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse
vigilati o comunque finanziati.
Art.
4 Dichiarazione sostitutiva unica
Il
richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorchè
l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli
dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di
presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione
sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai
fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono
stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli
effetti di tali nuove dichiarazioni.
Il
richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di
corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o
altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare.
La
dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri
di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale
è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per
territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali,
ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un
tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e
trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S.
fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti
erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore
medesimo, con le modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato
standard e le procedure informatiche sono elaborati in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
approvati dalla presidenza medesima.
I
comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le
amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto
della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il
calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita
dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di
validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle
prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell'attestazione, nonchè le relative istruzioni per la
compilazione.
Gli
enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito
servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata
e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai
soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente
erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non
veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entità.
Nell'ambito
della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la
programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle
verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo
sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei
familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri
selettivi stabiliti dalla direttiva stessa. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui
dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni
collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei
contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le
eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.
Art.
4 - bis Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente
L'ente
a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica
raccoglie le informazioni secondo le modalità indicate nell'articolo
4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e
gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile ai
componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la
dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di
prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione
economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente,
sulla base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica
equivalente ivi previsto.
L'ente
erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o
altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la
dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale
della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica
equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella
dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e
alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli
di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel
rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso
erogate.
L'Istituto
nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni
analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente
relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della
dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda.
Art.
5 Coordinamento istituzionale e monitoraggio
La
commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un
rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti
dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione
economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine l'INPS, le amministrazioni e gli
enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo
delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla
commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le
modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei
beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica trasmette il rapporto al Parlamento.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato
consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina
relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del
comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti
erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa
pubblica.
Art.
6 Trattamento dei dati
Il
trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali
e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni, nonchè del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure
minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata
legge n. 675 del 1996.
I
dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il
trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo
articolo 4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di
dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1.
Ai
fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del
presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il
collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel
rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.
I
singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4,
ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il
trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al
fine di assistere il dichiarante nella compilazione della
dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della
dichiarazione medesima, nonchè di comunicare i dati all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle
dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o
elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche
del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è
consentita la diffusione dei dati, nè altre operazioni che non siano
strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni
dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione
dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.
L'Istituto
nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma
anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui
all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui
all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi
stabilito.
Disposizioni
transitorie e finali
Le
prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base
delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo
le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi
che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del
presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio
programmati.
Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n.
109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto è adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La
presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Tabella
1 CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
Parte
I.
La
situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito
dall'art. 2 si ottiene sommando:
a)
il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima
dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto
riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta
un'apposita circolare ministeriale;
b)
il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il
rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio
mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla
predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per
un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto
a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
Parte
II - Definizione del patrimonio.
a)
Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed
agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore
dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo
di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae
l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i
mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo
valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in
abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito
residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore
della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L.
100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà
dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di
locazione di cui alla parte I della presente tabella.
b)
Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è
effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più
vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti
dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio
mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le
partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali
individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva
circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato
come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L.
30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione
del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.
Tabella
2
LA
SCALA DI EQUIVALENZA
Numero
dei componenti |
Parametro
|
1
|
1,00
|
2
|
1,57
|
3
|
2,04
|
4
|
2,46
|
5
|
2,85
|
Maggiorazione
di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e
di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni
componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità
superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con
figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro
e di impresa.
|