Sulle Gazzette Ufficiali n.146 del 26 giugno 2001 e
n.155 del 6 luglio 2001 sono stati pubblicati due decreti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri propedeutici alla realizzazione della
banca-dati relativa al calcolo annuale dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari i cui componenti
richiedano una prestazione sociale agevolata, la cui gestione è stata,
com’è noto, affidata all’INPS dal decreto legislativo n. 130 del 3
maggio 2000.
Con la presente circolare si intende tracciare
un quadro sintetico della normativa di riferimento e fornire le primi
istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina.
ISE e ISEE
Il sistema unificato di valutazione della situazione
economica per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito
è stato introdotto, in via sperimentale, dal decreto legislativo n.
109 del 31 marzo 1998. Tale decreto ha previsto, all’art.2, che la
valutazione della situazione economica del richiedente (ISE) sia
determinata con riferimento al nucleo familiare e definita dalla somma dei
redditi, combinata con l’indicatore della situazione patrimoniale.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene
invece definito come rapporto tra l’ISE ed il parametro desunto dalla
scala di equivalenza.
Tale decreto fissava, altresì, i criteri di
composizione del nucleo e definiva il concetto di reddito, patrimonio e
scala di equivalenza.
Con il decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000
sono state fornite alcune precisazioni circa la composizione del nucleo
familiare e sono stati modificati alcuni criteri per la determinazione
dell’ISE e dell’ISEE; con D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 sono
stati ulteriormente precisati i criteri di composizione del nucleo
familiare per situazioni particolari (ad esempio: soggetti a carico di più
persone a fini IRPEF; coniugi non legalmente ed effettivamente separati
che non hanno la stessa residenza; figli minori in affidamento temporaneo
o preadottivo), e quelli per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE, con
riferimento ai redditi, al patrimonio e alla scala di equivalenza.
Pertanto, allo stato attuale della normativa, il nucleo
risulta composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai
figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a
suo carico ai fini IRPEF: sono però previste diverse particolarità ed
eccezioni; il reddito è definito dal reddito complessivo ai fini
IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione
in caso di residenza del nucleo in un’abitazione in locazione; il patrimonio
è definito dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con l’applicazione
di una franchigia, legata alla presenza di debiti residui per mutuo o alla
residenza in un’abitazione di proprietà: esso va sommato al reddito per
il venti per cento del suo valore; la scala di equivalenza prevede
i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune
maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali l’assenza del
coniuge, la presenza di figli minori o di componenti con handicap, lo
svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc.
Particolarità ed eccezioni sui quattro parametri di
cui al paragrafo precedente sono illustrate nelle "Istruzioni per la
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica", reperibili sui
siti Internet e Intranet dell’Istituto.
Dichiarazione sostitutiva unica
Con il citato decreto legislativo n.130/00 è stato
concesso agli Enti erogatori di differire l’attuazione della disciplina
entro 180 giorni dall’entrata in vigore di un decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri che stabilisse i criteri di individuazione del
nucleo familiare. Entro la stessa data è previsto che l’INPS renda
operativo il sistema informativo per la gestione del nuovo prodotto.
In sostanza la nuova disciplina prevede:
- la presentazione, da parte del cittadino, di un’unica
dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale, contenente
informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi di tale
nucleo. Tale dichiarazione può essere presentata direttamente agli
Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri
di Assistenza Fiscale (CAF), all’INPS;
- la possibilità di presentare, nel periodo di validità della
dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i
mutamenti delle condizioni familiari ed economiche;
- il rilascio al dichiarante, da parte dei soggetti che hanno ricevuto
la dichiarazione sostitutiva (quindi Enti erogatori, Comuni, CAF e
INPS) di un’attestazione, contenente le informazioni della
dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo
dell’ISEE. Tale attestazione, così come la dichiarazione
sostitutiva, può essere usata, nel periodo di validità, da ogni
componente il nucleo per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate;
- il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori, ai Comuni, ai
CAF e alle proprie sedi territoriali, di un tracciato standard e
di una procedura informatica, concordati con l’AIPA e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per raccogliere e trasmettere le
informazioni e per calcolare e rendere disponibile l’ISEE;
- la trasmissione, da parte dell’Ente che riceve la dichiarazione,
delle informazioni in essa contenute alla banca dati istituita
presso l’INPS;
- il calcolo dell’indicatore della situazione economica
(ISE) e
della situazione economica equivalente (ISEE), che, come detto,
scaturisce dal rapporto tra l’ISE e il parametro desunto dalla scala
di equivalenza. Gli indicatori sono resi disponibili dall’INPS ai
componenti il nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione
sostitutiva e agli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate;
- il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori e al
dichiarante - anche ai fini di una sua utilizzazione da parte dei
singoli componenti del nucleo - di una seconda attestazione,
contenente le informazioni relative a:
- nucleo familiare del dichiarante
- indicatore della situazione economica
(ISE) del nucleo standard, con
descrizione delle modalità del calcolo
- valore della scala di equivalenza applicato
- indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) di ciascun
soggetto
- attestazione che detti elementi derivano dai dati della
dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei
dati trasmessi dall’Ente presso il quale la dichiarazione è stata
presentata
- data di trasmissione dei dati da parte dell’Ente
- denominazione dell’Ente
- data dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva unica
- data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica
- la richiesta all’INPS, da parte dell’Ente erogatore, dell’ISEE,
se il richiedente o un altro componente il nucleo ha già presentato
la dichiarazione, nonché di informazioni analitiche contenute
nella dichiarazione sostitutiva per le eventuali integrazioni e
variazioni e per i controlli;
- il rilascio, da parte dell’INPS, dell’ISEE e delle informazioni
analitiche agli Enti presso i quali è stata presentata la domanda;
- la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare
ulteriori
criteri ed un diverso nucleo familiare ai fini dell’erogazione
delle prestazioni sociali agevolate;
- i controlli formali sulla veridicità dei dati, a cura degli
Enti erogatori, anche tramite i controlli incrociati con il Ministero
delle Finanze, mentre l’INPS è tenuto ad effettuare controlli sui
propri archivi e su quelli delle Amministrazioni collegate e a segnalare
eventuali incongruenze agli Enti erogatori. Sono previsti anche
controlli da effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o
altri intermediari finanziari, mentre alla Guardia di Finanza spettano i
controlli di tipo sostanziale su redditi e patrimonio.
Si evidenzia, in primo luogo, che i criteri unificati
di valutazione della situazione economica riguardano soltanto coloro che
richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali o servizi di
pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o
comunque collegati a determinate situazioni economiche. Restano quindi
escluse le prestazioni previdenziali, nonché, per esplicita previsione
normativa, alcune prestazioni sociali, come l’integrazione al minimo, la
maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno e la pensione sociale,
la pensione e l’assegno di invalidità civile, le indennità di
accompagnamento e assimilate.
In secondo luogo si osserva che la pratica attuazione
della disciplina era subordinata all’emanazione di un Regolamento che
stabilisse i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni
particolari (ad esempio soggetti a carico di più persone a fini IRPEF o
coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa
residenza) e di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
stabilisse i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.
Gli attuali modelli, infatti, approvati con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale del 29 luglio 1999, si riferiscono
alla precedente normativa dell’ISE, regolata dal decreto legislativo
n.109 del 31 marzo 1998 e oggi superata dal citato decreto legislativo
n.130 del 3 maggio 2000.
L’emanazione di tali decreti era propedeutica alla
realizzazione del Data Base, del tracciato standard e della procedura
informatica, essendo indispensabile conoscere con esattezza le
informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE. Tali decreti sono
stati recentemente pubblicati:
con D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2001, è stato emanato il
Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo familiare
per situazioni particolari (ad esempio: soggetti a carico di più
persone a fini IRPEF; coniugi non legalmente ed effettivamente separati
che non hanno la stessa residenza; figli minori in affidamento
temporaneo o preadottivo), e le nuove modalità per il calcolo dell’ISE
e dell’ISEE, con riferimento ai rediti, al patrimonio, alla scala di
equivalenza. Tale Regolamento entra in vigore l’11 luglio 2001: da
tale data decorrono i 180 giorni previsti dal decreto legislativo
n.130/00 per la realizzazione della banca-dati da parte dell’INPS e
che scadono quindi l’8 gennaio 2002;
con D.P.C.M. del 18 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001, sono stati approvati i modelli-tipo
della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché le
relative istruzioni per la compilazione.
Adempimenti delle Strutture sul Territorio
Alla luce della su esposta normativa si precisa quanto
segue:
- fermo restando che la domanda per ottenere le prestazioni sociali
agevolate deve essere presentata direttamente all’Ente erogatore e
non all’Istituto, le Sedi e le Agenzie sono tenute a ricevere la
dichiarazione sostitutiva unica eventualmente presentata dal
cittadino;
- la dichiarazione deve essere redatta esclusivamente secondo il
tracciato previsto dal modello-tipo;
- la dichiarazione può essere presentata a qualunque Sede o Agenzia
INPS presente sul territorio:
- consegnandola di persona all’addetto all’Ufficio e
sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all’Ufficio per posta, completa della
sottoscrizione autenticata o di una fotocopia del documento di
riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto all’Ufficio,
se chi dichiara non sa o non può firmare.
- le Sedi e le Agenzie devono assicurare l’assistenza necessaria al
dichiarante per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, anche
attraverso i propri Uffici di Relazioni con il pubblico o utilizzando
le figure professionali già edotte in materia fiscale;
- la dichiarazione può essere presentata in qualunque momento
dell’anno, ma deve contenere i dati sulla situazione reddituale
relativa all’anno solare precedente quello della presentazione;
- gli operatori che ricevono la dichiarazione debbono verificarne la
completezza e correttezza formale;
- effettuata la verifica formale, l’operatore effettua
l’attestazione della presentazione della dichiarazione stessa,
riportata di seguito alla sottoscrizione;
- l’operatore trattiene una copia della dichiarazione e restituisce
l’originale, completo dell’attestazione, all’interessato.
Organizzazione
Per quanto concerne il riflesso che l’impianto del
sistema così delineato ha sul modello organizzativo, si precisa che:
- Gestione del Lavoro
- Le attività inerenti l’ISEE sono da inquadrare nell’ambito del
Processo Primario "Gestione del soggetto richiedente le
prestazioni a sostegno del reddito"
- Esse vanno espletate in tempo reale, all’interno del punto di
incontro nell’ambito del quale, per la maggior parte dei casi, sarà
possibile anche rendere il servizio di consulenza per il rilascio
della dichiarazione; sarà demandata ad un’attività di back-office
la conservazione e gestione dell’archivio delle copie delle
dichiarazioni ed anche l’attività di controllo pertinente
all’INPS sulla veridicità dei dati dichiarati.
Identificazione
E’ necessario identificare chiaramente presso il
punto di incontro l’attività di ricezione delle dichiarazioni e di
rilascio delle attestazioni ISEE.
Comunicazione
Verrà a breve predisposto un apposito piano di
comunicazione per diffondere la conoscenza dell’ISEE presso il
cittadino, valorizzando il ruolo di servizio svolto dall’Istituto. Si
rimanda pertanto ad una successiva circolare per ulteriori dettagli in tal
senso.
Si comunica inoltre che è in corso di completamento il
software che permetterà l'acquisizione via Internet delle dichiarazioni
sostitutive e la stampa dell'attestazione contenente il valore ISEE
standard, nonchè le informazioni analitiche utilizzate per la sua
determinazione. Si rimandano pertanto ad una successiva comunicazione le
note operative per l'utilizzo del software.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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