PREVIDENZA

INVALIDI CIVILI


 

Requisiti generali:

CITTADINANZA ITALIANA

  RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA


Normativa: 

  Art. 13 L. 118/71

 Art. 14 septies

 L. 29/12/80 N. 33

 Art. 9 D. leg.vo 509/88

 Art. 8 D. leg.vo 509/88

 Art. 3 L. 29/12/90 n. 407

 Art, 12 L. 30/12/71 n. 412



Requisiti:


riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;


possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;


incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L'incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all'iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del requisito;


incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell'INPS

INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA


Normativa:


Legge 11/10/90 n. 289
Legge 30/12/91 n. 412


Requisiti:


Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età" nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.


E' requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.


Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.


L'assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell'assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola.

PENSIONE DI INABILITA'



Normativa:


Art. 12 L. 118/71
Art. 14 septies L. 29/12/80 n. 33
Art. 8 D. Leg.vo 509/88
Art. 3 L. 29/12/90 n. 407
Art. 13 L. 30/12/1991 n. 412


Requisiti:


spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;


età compresa fra i 18 e i 65 anni;


non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).

La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.


INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO


Normativa:

Legge 11/2/80 n. 18
Legge 26/7/84 n. 392
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:


Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;


L'indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;


Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;


Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.


La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.


Sordomuti

 

PENSIONE


Normativa:


Legge 26/5/70 n. 381 art. 1
Legge 29/2/80 n. 33 - art. 14 septies
D. l.vo 23/11/88 n. 509 - art 8
Legge 29/12/90 n. 407 art 12
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
D.M.le Sanità 5/2/92 pubbl. G.U. 26/2/92 S. ord. N. 43

Requisiti:

Spetta ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con reddito individuale inferiore ai limiti previsti per legge.


La legge 407/90 aveva previsto l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 41/91, art. 12.


La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.


Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE


Normativa:

Legge 21/11/88 n. 508 art. 4
Decr. Min. Sanità 5/2/92

Requisiti:

Spetta al solo titolo della minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito.

Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.
I beneficiari dell'indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

Ciechi civili


PENSIONE AI CIECHI ASSOLUTI


Normativa:


Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5

Requisiti:


Spetta ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.


Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.


Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall'indennità di accompagnamento.


La prestazione è concessa allorquando il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12.

PENSIONE AI CIECHI CIVILI PARZIALI


Normativa:


Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

Requisiti:

Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro) Detta incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91 art. 12.

ASSEGNO MENSILE A VITA "DECIMISTI


Normativa:


Legge 27/5/70 n. 382 art. 6

Requisiti:


L'assegno è stato abrogato.


Spetta ad esaurimento ai ciechi aventi residuo visivo superiore ad 1/20 e non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore a limiti stabiliti per legge.

Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l'incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità.

INDENNITA' SPECIALE PER CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI


Normativa:

Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289

Requisiti:


Spetta ai ciechi parziali ventesimisti al solo titolo della minorazione, non collegata a limiti di reddito e ad età.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO


Normativa:

Legge 28/3/68 n. 406
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 22/12/79 n. 682
Legge 4/5/83 n. 165
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:


Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età.


E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro.


Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.


La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l'indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91.


La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall'articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l'applicazione dell'indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell'anno precedente.


La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.