ASSEGNO
MENSILE DI ASSISTENZA |
Normativa:
Art.
13 L. 118/71
Art. 14
septies
L.
29/12/80 N. 33
Art. 9 D.
leg.vo 509/88
Art. 8 D.
leg.vo 509/88
Art. 3 L.
29/12/90 n. 407
Art, 12
L. 30/12/71 n. 412
Requisiti:
riconoscimento di una percentuale di invalidità
pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;
incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di
invalidità. L'incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si
accompagna all'iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di
collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un
difetto del requisito;
incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di
invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria
per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i
commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991
l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico
erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di
servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile viene trasformato in
assegno sociale a carico dell'INPS
INDENNITA'
MENSILE DI FREQUENZA |
Normativa:
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 30/12/91 n. 412
Requisiti:
Spetta agli invalidi civili
minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni
sanitarie "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della
propria età" nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita
uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di
500,1000,2000 hertz.
E' requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti
riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di
centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici
o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel
trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone
portatrici di handicap.
Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e
grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di
addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti
stessi.
L'assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell'assegno mensile
ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della
scuola.
Normativa:
Art. 12 L. 118/71
Art. 14 septies L. 29/12/80 n. 33
Art. 8 D. Leg.vo 509/88
Art. 3 L. 29/12/90 n. 407
Art. 13 L. 30/12/1991 n. 412
Requisiti:
spetta agli invalidi,
totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una
percentuale di invalidità del 100 per cento;
età compresa fra i 18 e i 65 anni;
non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge.
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con
qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di
invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta
incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).
La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasforma in
assegno sociale a carico dell'INPS.
INDENNITA'
DI ACCOMPAGNAMENTO |
Normativa:
Legge 11/2/80 n. 18
Legge 26/7/84 n. 392
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 31/12/91 n. 429
Requisiti:
Spetta agli invalidi civili
totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l'aiuto permanente di
un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;
L'indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo
titolo della minorazione;
Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;
Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è
incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per
causa di guerra, di lavoro e di servizio. Rimane salva la possibilità di optare
per il trattamento più favorevole.
La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da
più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale
cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.
Normativa:
Legge 26/5/70 n. 381 art. 1
Legge 29/2/80 n. 33 - art. 14 septies
D. l.vo 23/11/88 n. 509 - art 8
Legge 29/12/90 n. 407 art 12
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
D.M.le Sanità 5/2/92 pubbl. G.U. 26/2/92 S. ord. N. 43
Requisiti:
Spetta ai sordomuti di età
compresa tra i 18 e i 65 anni con reddito individuale inferiore ai limiti
previsti per legge.
La legge 407/90 aveva previsto l'incompatibilità della pensione con qualsiasi
altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS,
causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata
rimossa con la legge n. 41/91, art. 12.
La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare si trasforma in
assegno sociale a carico dell'INPS.
Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia
uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.
INDENNITA'
DI COMUNICAZIONE |
Normativa:
Legge 21/11/88 n. 508 art. 4
Decr. Min. Sanità 5/2/92
Requisiti:
Spetta al solo titolo della
minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito.
Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell'ipoacusia ai
fini della concessione dell'indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o
superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz
nell'orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore
a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia
dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.
I beneficiari dell'indennità di comunicazione concessa prima di tale data a
causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del
beneficio al compimento di detta età.
PENSIONE
AI CIECHI ASSOLUTI |
Normativa:
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5
Requisiti:
Spetta ai ciechi assoluti a
decorrere dal 18° anno di età.
Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al
compimento del 65° anno di età.
Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni
18. Con la legge21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita
dall'indennità di accompagnamento.
La prestazione è concessa allorquando il reddito individuale annuo non
raggiunge limiti previsti per legge.
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con
qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di
invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale
incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12.
PENSIONE
AI CIECHI CIVILI PARZIALI |
Normativa:
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
Requisiti:
Spetta ai ciechi civili parziali
con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale
correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore che non
superino un reddito individuale annuo fissato per legge.
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con
qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di
invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro) Detta
incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91 art. 12.
ASSEGNO
MENSILE A VITA "DECIMISTI |
Normativa:
Legge 27/5/70 n. 382 art. 6
Requisiti:
L'assegno è stato abrogato.
Spetta ad esaurimento ai ciechi aventi residuo visivo superiore ad 1/20 e non
superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti
di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore a limiti stabiliti
per legge.
Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91
l'incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità.
INDENNITA'
SPECIALE PER CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI |
Normativa:
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Requisiti:
Spetta ai ciechi parziali
ventesimisti al solo titolo della minorazione, non collegata a limiti di reddito
e ad età.
INDENNITA'
DI ACCOMPAGNAMENTO |
Normativa:
Legge 28/3/68 n. 406
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 22/12/79 n. 682
Legge 4/5/83 n. 165
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 31/12/91 n. 429
Requisiti:
Spetta ai ciechi assoluti, al
solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di
età.
E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con
analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di
servizio e di lavoro.
Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l'indennità a
quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n.
1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il
processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva
equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con
decorrenza 1.3 91.
La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento
automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti
dall'articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l'applicazione dell'indice
della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell'anno
precedente.
La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più
minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco
civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1°
marzo 1991.
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