PREVIDENZA

INDENNITA' DI MALATTIA


 

CHE COS'È

É un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata ai lavoratori in caso di malattia, a partire dal 4° giorno. Non sono pagati i primi 3 giorni.

A CHI SPETTA

  • alla quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio)
  • ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.
L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario nell'anno solare.  

COME OTTENERLA

Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni DEVE INVIARNE la 1^ copia alla propria Sede dell'INPS (quella di residenza abituale) e la 2^ copia al datore di lavoro.
I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso.

FASCE ORARIE

Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell'INPS, nelle seguenti fasce orarie:

dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 comprese le domeniche e i giorni festivi.

MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L'ASSENZA AL CONTROLLO

  • necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie
  • assenza per evitare gravi conseguenze personali e per la famiglia

NON SPETTA

  • per i giorni di ritardo nell'invio del certificato
  • quando il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall'INPS o dalla USL: in tal caso è prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza non giustificata la riduzione dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia.  

L'IMPORTO

É pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta.
L'indennità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
  
L'indennità viene pagata invece direttamente dall'INPS:

  • ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l'indennità è ridotta
  • agli operai agricoli
  • ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali.

DURANTE LE FERIE

La malattia sorta durante le ferie ne sospende il decorso a meno che il datore di lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia stessa è di fatto compatibile con le finalità delle ferie. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all'INPS.

 Controlli sanitari

È data facoltà al datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia del lavoratore con le ferie, di chiedere il controllo - da parte dell'INPS o della ASL - specificando che si tratta di lavoratore ammalatosi durante le ferie.
L'idoneità della malattia ai fini della sospensione deve essere valutata in relazione a quello che viene definito "danno biologico". Di conseguenza l'interruzione del periodo feriale si verifica solo quando la malattia sopravvenuta, incida sulla sfera biologica del lavoratore in modo sostanziale pregiudicando il recupero delle energie psicofisiche, principale scopo delle ferie.

IL RICORSO

Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  • inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
      
     

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso