PREVIDENZA

IL LAVORO PARASUBORDINATO


 

CHE COSA E'

E' un contributo introdotto dalla legge di riforma del sistema delle pensioni (L. 335 del 8 agosto 1995), dovuto all'I.N.P.S. da alcune categorie di lavoratori autonomi la cui attività non è coperta da assicurazione previdenziale.

 

A CHI INTERESSA

Sono interessati al versamento del contributo:

  •  chi ha redditi derivanti da attività professionale;

  •  chi ha redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa;

  •  i venditori porta a porta;

  •  gli spedizionieri doganali dal 1 gennaio 1998.

 

QUALI REDDITI

Il contributo è incentrato sulla tipologia di reddito prodotto.

 

REDDITI PROFESSIONALI

I redditi professionali sono quelli derivanti da arti e professioni svolte abitualmente, anche se non in via esclusiva.

 

REDDITI DERIVANTI DALLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

I redditi della collaborazione coordinata e continuativa sono quelli derivanti:

  • dall'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti;

  • dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (sono esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore);

  • dalla partecipazione a collegi e commissioni;

  • da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto le prestazioni di attività, che non rientrano nell'esercizio dell'arte o della professione, che pur avendo contenuto intrinsicamente artistico o professionale sono svelte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

  • dall'attività svolta dagli incaricati alla vendita a domicilio, anche detti "venditori porta a porta";

  • da borse di studio percepite per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca.

 

CHI PAGA IL CONTRIBUTO

Sono tenuti al versamento del contributo:

  • i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale;

  • i professionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale;

  • i professionisti che versano alla cassa di categoria solo il contributo in misura fissa a titolo di  solidarietà e non hanno quindi obbligo di pagare la quota per la pensione;

  • gli amministratori, i sindaci e i  revisori di società, associazioni ed altri enti;

  • i collaboratori a giornali, riviste,  enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

  • i partecipanti a collegi e commissioni;

  • coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata  e continuativa senza vincolo di subordinazione;

  • coloro che svolgono attività sportiva, quando non rientrano nell'obbligo contributivo all'ENPALS;

  • gli incaricati alla vendita a domicilio;

  • i residenti all'estero, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, sui redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

  • i pensionati e lavoratori dipendenti che svolgono attività professionale non altrimenti soggetta ad assicurazione pensionistica;

  • gli spedizionieri doganali, dal 1.1.1998, a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza.

 

DOTTORATI DI RICERCA

I beneficiari dal 1 gennaio 1999 di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca sono obbligati all'iscrizione all'INPS.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione ai corsi di dottorato da parte dell'Università, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione, in qualità di collaboratori.

L'ente erogatore, in qualità di committente, dovrà effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta.

 

CHI NON PAGA IL CONTRIBUTO

Non sono tenuti al versamento del contributo:

  • gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività, con esclusione di quelli che hanno borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

  • coloro che producono redditi di lavoro autonomo, ma che per tali attività sono già soggetti all'obbligo assicurativo (ad esempio: i lavoratori dello spettacolo iscritti all'INPALS, le ostetriche in quanto iscritte alla gestione Commercianti);

  • i professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria;

  • chi riceve compensi a titolo di diritto d'autore;

  • coloro che svolgono attività di collaborazione esercitata in modo occasionale;

  • gli associati in partecipazione;

  • i segretari comunali per l'attività di levata dei protesti;

  • coloro che percepiscono l'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia;

  • coloro che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

  • i promotori finanziari, per i quali si è resa obbligatoria l'iscrizione nell'assicurazione degli esercenti attività commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 1997;

  • i soggetti che producono reddito di impresa (artigiani, commercianti, ecc.);

  • i dipendenti pubblici che partecipano a collegi e commissioni e la cui partecipazione è connessa con il rapporto di lavoro pubblico;

  • coloro che svolgono attività gratuita;

  • coloro che percepiscono redditi assimilabili a lavoro dipendente quali:

  *  i compensi corrisposti ai giudici di pace;

  * le indennità di carica e di presenza degli amministratori locali;

  * le somme erogate ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

 

OLTRE I 60 ANNI DI ETA'

Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme obbligatori e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti a forme pensionistiche, chi svolge un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo:

  • se ha più di 65 anni di età, può optare o meno per il versamento del contributo. Può scegliere, quindi, di non versare;

  • chi, invece, ha un'età compresa fra i 60 e i 65 anni, pur avendo l'obbligo del versamento, potrà chiedere il rimborso dei contributi se al compimento dei 65 anni non raggiunge il diritto a pensione, compresa quella supplementare.

 

COME ISCRIVERSI ALL'I.N.P.S.

Per pagare il contributo del 10% gli interessati devono presentare domanda di iscrizione all'INPS utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, la data di inizio dell'attività e i dati del committente.

 

PRESSO QUALI SEDI

La domanda, in caso di svolgimento di attività professionale deve essere presentata alla sede INPS nel cui ambito territoriale risiede il professionista.

Deve invece essere presentata alla sede INPS nel cui ambito territoriale è ubicata l'azienda committente, nel caso di attività di collaborazione coordinata e continuativa.

E' data, comunque, possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede dell'INPS se ciò è più comodo per gli interessati.

 

COME E QUANDO SI VERSA

Il contributo va versato all'INPS con il modello F24.

Il modello deve essere utilizzato sia dai professionisti, sia dalle imprese committenti per il versamento a favore dei collaboratori.

Il versamento del contributo va effettuato in momenti diversi a seconda che i redditi derivino da attività professionale o da collaborazione coordinata e continuativa.

 

SE I REDDITI DERIVANO DA ATTIVITA' PROFESSIONALE

Il contributo, completamente a carico del professionista, va calcolato sul reddito prodotto nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Si fa riferimento al reddito netto risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IRPEF. E' evidente che l'esatto ammontare del reddito si conosce soltanto l'anno successivo, per cui gli interessati devono versare il contributo con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.

Scadenza fiscale: saldo anno precedente e primo acconto anno in corso.

Stesso termine per la presentazione del modello UNICO

Il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente è calcolato sul reddito effettivamente prodotto nell'anno al quale il contributo si riferisce. L'acconto dovrà essere pari al 40% dell'importo contributivo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione riferita all'anno precedente.

Scadenza fiscale: secondo acconto.

Stesso termine per l'acconto IRPEF

30 novembre

L'acconto dovra' essere pari al 40% dell'importo contributivo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all'anno precedente.

 

ATTENZIONE: Se al momento del saldo risultano già versate all'INPS, a titolo di acconto, somme superiori al contributo dovuto, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Il professionista può presentare, in alternativa, richiesta di rimborso all'INPS.

 

SE I REDDITI DERIVANO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il contributo è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore.

Il versamento va effettuato dall'impresa committente, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, tramite modello di versamento F24, che è di tipo "cumulativo".

 

DENUNCIA TRIMESTRALE

Poichè il modello F24 non consente di identificare quali siano i collaboratori per i quali sono versati i contributi, a partire dal 1998 le imprese committenti di collaborazione coordinata e continuativa e dei venditori porta a porta hanno l'obbligo di presentare trimestralmente all'INPS una denuncia dei lavoratori.

I committenti possono utilizzare il  modello cartaceo (denominato GLA/D) oppure un supporto magnetico (che può essere, a richiesta, fornito dall'INPS).

La presentazione delle denuncie trimestrali va effettuata:

  • entro il mese successivo al trimestre di riferimento, su supporto cartaceo;

  es.: per il 2° trimestre 2000 entro il 31.7.2000

  • entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento, qualora l'azienda committente abbia scelto il supporto magnetico

  es.: per il 2° trimestre 2000 entro il 31.8.2000

Nel modello devono essere indicati, in particolare:

  • i dati identificativi del committente;

  • i dati relativi ai collaboratori;

  • i dati relativi al compenso erogato (mese e anno di pagamento, imponibile previdenziale, aliquota applicata);

  • il tipo di attività svolta;

  • il riepilogo dei versamenti effettuati nel trimestre.

 

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è di misura diversa, 10% o 13% a seconda dei casi:

  • per i collaboratori e i professionisti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 12,50% (a partire dal 2000 l'aliquota sale di 1 punto percentuale ogni due anni, fino a raggiungere il 19%). Il contributo è maggiorato dello 0,50% per finanziare le prestazioni per maternità, gli assegni familiari e la malattia nel caso di ricovero ospedaliero.

  • per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di  previdenza obbligatorie o già titolari di pensione, il contributo è pari al 10%.

 

MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.

Nell'anno 2000 il massimale è di Lire 144.263.000 annue

Il massimale non è frazionabile a mese e va rispettato indipendentemente dal periodo di attività svolta.

Non è previsto alcun minimale contributivo annuo, per cui i contributi possono essere versati anche per redditi molto modesti.

Si deve però tener conto che per poter accreditare ai fini pensionistici l'intero anno di assicurazione la legge vuole che il  contributo sia versato su un reddito minimale.

Il minimale è quello stesso stabilito per i commercianti e per l'anno 2000 è pari a Lire 22.688.224.-

Di seguito si riporta una tabella dei massimali per i periodi 1996/2000. Per gli stessi periodi sono indicati anche i minimali di reddito annui validi ai fini della pensione.

Anno

Reddito massimale

Importo annuo

Reddito minimale ai fini pensionistici

Importo annuo

1996

132.000.000

20.871.448

1997

137.148.000

21.634.600

1998

139.480.000

21.979.984

1999

141.991.000

22.351.888

2000

144.263.000

22.688.224

 

COME AUMENTA L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

La finanziaria 2000 ha stabilito, per coloro che non siano contemporaneamente iscritti ad altra forma obbligatoria o non siano titolari di pensione, l'innalzamento graduale dell'aliquota per l'assicurazione pensionistica nella misura dell' 1% ogni due anni a partire dal 2000, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.

 

Anno

Aliquota ai soli fini pensionistici

Aliquota totale

2000

12,50

13,00

2002

13,50

14,00

2004

14,50

15,00

2006

15,50

16,00

2008

16,50

17,00

2010

17,50

18,00

2012

18,50

19,00

2014

19,00

19,50

 

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

L'imponibile contributivo è pari a:

A) per i collaboratori, all'ammontare dei compensi liquidati nel trimestre mentre le somme documentate o rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto purchè relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Tale ammontare va ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria.

Sulla quota eccedente i 100 milioni non si applica la deduzione.

Esempio:

Compensi liquidati nel trimestre

106.000.000

spese documentate relative a prestazioni effettuate  fuori dal territorio comunale

 6.000.000

imponibile

100.000.000

A tale importo si sottrae la percentuale del 5% di deduzione forfetaria: 100.000.000 x 5% = 5.000.000. Pertanto l'imponibile contributivo è pari a L. 95.000.000.

N.B.  Dal 1.1.1999 (Legge finanziaria 2000): la riduzione forfetaria è pari al 6%, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore ai 40 milioni e il reddito della abitazione principale non superiore a 1.800.000

 

B) per i venditori porta a porta, all'ammontare delle provvigioni ricevute: tali soggetti non hanno la riduzione forfetaria del 5%, non avendo l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi;

C) per i professionisti, all'ammontare dell'imponibile da dichiarare ai fini irpef

 

COMPENSI PAGATI IN VIA ANTICIPATA

Se il compenso per il lavoro svolto nell'intero anno viene pagato prima della fine dell'anno, il versamento del contributo sarà effettuato dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'erogazione del compenso. In questo caso, le denuncie trimestrali dovranno riportare nel campo "periodi di attività" l'intero anno solare.

 

ASSICURAZIONE INAIL

Dal 16 marzo 2000 i lavoratori parasubordinati sono assicurati anche contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'assicurazione riguarda non tutti i lavoratori ma solo quelli che:

  • svolgono un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso dei macchinari);

  • ovvero esercitano le proprie mansioni, in via occasionale, su veicoli a motore personalmente condotti.

Il premio da versare all'INAIL, calcolato sui compensi effettivamente percepiti, è ripartito tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo).

 

QUALI VANTAGGI

 

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Il pagamento del contributo alla Gestione Separata comporta l'assicurazione obbligatoria contro i "rischi" di vecchiaià, invalidità e morte. Pertanto, al verificarsi di detti eventi agli interessati, in possesso dei requisiti previsti e su domanda, vengono pagate le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia

  • assegno di invalidità

  • pensione di inabilità

  • pensione ai superstiti

  • indennità una tantum

Tali prestazioni sono attribuite in base ai criteri esistenti per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

La domanda di pensione va presentata, su apposito modulo, a qualsiasi ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

I collaboratori e i professionisti che non siano titolari di altre posizioni assicurative e per i quali il contributo versato sia pari al 13% beneficiano delle prestazioni assistenziali di maternità e di assegno per il nucleo familiare e, dall'anno 2000, anche della tutela nei casi di malattia, limitatamente alle degenze ospedaliere.

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

La disciplina per il nucleo familiare è stata estesa agli iscritti alla gestione (liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi) che a partire da gennaio 1998 sono soggetti al contributo del 12% successivi innalzamenti. In questa aliquota è compresa la quota 0,50% per finanziare il fondo maternità, assegni familiari e malattia.

 

CONDIZIONI REDDITUALI

L'assegno spetta nei casi in cui:

  • il reddito familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non è superiore a otto milioni di lire a persona. Il limite sale a dieci milioni in caso di nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile;

  • la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, da vendita porta a porta e da libera professione, è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio.

 

A QUALI NUCLEI

L'assegno spetta, una volta soddisfatte le condizioni redittuali, ai seguenti nuclei:

  • nuclei con entrambi i genitori e almeno due figli minori;

  • nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente un soggetto inabile (coniuge, figlio minorenne o maggiorenne, fratello, sorella, nipote);

  • nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con o senza inabili;

  • nuclei con entrambi i coniugi, senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile (coniuge, figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote);

  • nuclei monoparentali, senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile (figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote)

La domanda deve essere fatta, compilando l'apposito modulo, presso la sede dell'INPS nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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