E' un contributo introdotto
dalla legge di riforma del sistema delle pensioni (L. 335 del 8 agosto 1995),
dovuto all'I.N.P.S. da alcune categorie di lavoratori autonomi la cui attività
non è coperta da assicurazione previdenziale.
Sono interessati al versamento
del contributo:
-
chi ha redditi derivanti da attività professionale;
-
chi ha redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa;
-
i venditori porta a porta;
-
gli spedizionieri doganali dal 1 gennaio 1998.
Il contributo è incentrato
sulla tipologia di reddito prodotto.
I redditi professionali sono
quelli derivanti da arti e professioni svolte abitualmente, anche se non in via
esclusiva.
REDDITI
DERIVANTI DALLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
|
I redditi della collaborazione
coordinata e continuativa sono quelli derivanti:
-
dall'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni
ed altri enti;
-
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (sono esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore);
-
dalla partecipazione a collegi e commissioni;
-
da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
tali i rapporti aventi per oggetto le prestazioni di attività, che non
rientrano nell'esercizio dell'arte o della professione, che pur avendo contenuto
intrinsicamente artistico o professionale sono svelte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita;
-
dall'attività svolta dagli incaricati alla vendita a domicilio, anche detti
"venditori porta a porta";
-
da borse di studio percepite per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca.
Sono tenuti al versamento del
contributo:
-
i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale;
-
i professionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura
autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale;
-
i professionisti che versano alla cassa di categoria solo il contributo in
misura fissa a titolo di solidarietà e non hanno quindi obbligo di pagare
la quota per la pensione;
-
gli amministratori, i sindaci e i revisori di società, associazioni ed
altri enti;
-
i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi
in cui si rientri nel diritto d'autore;
-
i partecipanti a collegi e commissioni;
-
coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa
senza vincolo di subordinazione;
-
coloro che svolgono attività sportiva, quando non rientrano nell'obbligo
contributivo all'ENPALS;
-
gli incaricati alla vendita a domicilio;
-
i residenti all'estero, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi in Italia, sui redditi di lavoro autonomo derivanti da attività
esercitate nel territorio dello Stato;
-
i pensionati e lavoratori dipendenti che svolgono attività professionale non
altrimenti soggetta ad assicurazione pensionistica;
-
gli spedizionieri doganali, dal 1.1.1998, a seguito della soppressione del loro
fondo di previdenza.
I beneficiari dal 1 gennaio
1999 di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca sono
obbligati all'iscrizione all'INPS.
Entro trenta giorni dalla
comunicazione di ammissione ai corsi di dottorato da parte dell'Università, gli
interessati devono presentare domanda di iscrizione, in qualità di
collaboratori.
L'ente erogatore, in qualità
di committente, dovrà effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta.
CHI
NON PAGA IL CONTRIBUTO
|
Non sono tenuti al versamento
del contributo:
-
gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività, con
esclusione di quelli che hanno borse di studio per la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca;
-
coloro che producono redditi di lavoro autonomo, ma che per tali attività sono
già soggetti all'obbligo assicurativo (ad esempio: i lavoratori dello
spettacolo iscritti all'INPALS, le ostetriche in quanto iscritte alla gestione
Commercianti);
-
i professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati
a contribuzione previdenziale obbligatoria;
-
chi riceve compensi a titolo di diritto d'autore;
-
coloro che svolgono attività di collaborazione esercitata in modo occasionale;
-
gli associati in partecipazione;
-
i segretari comunali per l'attività di levata dei protesti;
-
coloro che percepiscono l'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia;
-
coloro che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
-
i promotori finanziari, per i quali si è resa obbligatoria l'iscrizione
nell'assicurazione degli esercenti attività commerciali, a decorrere dal 1
gennaio 1997;
-
i soggetti che producono reddito di impresa (artigiani, commercianti, ecc.);
-
i dipendenti pubblici che partecipano a collegi e commissioni e la cui
partecipazione è connessa con il rapporto di lavoro pubblico;
-
coloro che svolgono attività gratuita;
-
coloro che percepiscono redditi assimilabili a lavoro dipendente quali:
* i compensi
corrisposti ai giudici di pace;
* le indennità di
carica e di presenza degli amministratori locali;
* le somme erogate ai
soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Per la durata di un
quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che
risultano già pensionati o iscritti a forme obbligatori e dal 1 aprile 1996 per
coloro che non risultano iscritti a forme pensionistiche, chi svolge
un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo:
-
se ha più di 65 anni di età, può optare o meno per il versamento del
contributo. Può scegliere, quindi, di non versare;
-
chi, invece, ha un'età compresa fra i 60 e i 65 anni, pur avendo l'obbligo del
versamento, potrà chiedere il rimborso dei contributi se al compimento dei 65
anni non raggiunge il diritto a pensione, compresa quella supplementare.
COME
ISCRIVERSI ALL'I.N.P.S.
|
Per pagare il contributo del
10% gli interessati devono presentare domanda di iscrizione all'INPS utilizzando
i modelli in distribuzione presso tutte le sedi, specificando i propri dati
anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività
svolta, la data di inizio dell'attività e i dati del committente.
La domanda, in caso di
svolgimento di attività professionale deve essere presentata alla sede INPS nel
cui ambito territoriale risiede il professionista.
Deve invece essere presentata
alla sede INPS nel cui ambito territoriale è ubicata l'azienda committente, nel
caso di attività di collaborazione coordinata e continuativa.
E' data, comunque,
possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede dell'INPS se ciò è
più comodo per gli interessati.
Il contributo va versato
all'INPS con il modello F24.
Il modello deve essere
utilizzato sia dai professionisti, sia dalle imprese committenti per il
versamento a favore dei collaboratori.
Il versamento del contributo
va effettuato in momenti diversi a seconda che i redditi derivino da attività
professionale o da collaborazione coordinata e continuativa.
SE
I REDDITI DERIVANO DA ATTIVITA' PROFESSIONALE
|
Il contributo, completamente a
carico del professionista, va calcolato sul reddito prodotto nello stesso anno
al quale il contributo si riferisce. Si fa riferimento al reddito netto
risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IRPEF. E' evidente che l'esatto
ammontare del reddito si conosce soltanto l'anno successivo, per cui gli
interessati devono versare il contributo con il meccanismo degli acconti e saldi
negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.
Scadenza fiscale:
saldo anno precedente e primo acconto anno in corso.
Stesso
termine per la presentazione del modello UNICO
|
|
Il
saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed
il 31 dicembre dell'anno precedente è calcolato sul reddito
effettivamente prodotto nell'anno al quale il contributo si riferisce.
L'acconto dovrà essere pari al 40% dell'importo contributivo dovuto sui
redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione riferita all'anno
precedente.
|
Scadenza fiscale:
secondo acconto.
Stesso
termine per l'acconto IRPEF
30 novembre |
|
L'acconto
dovra' essere pari al 40% dell'importo contributivo dovuto sui redditi di
lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF
riferita all'anno
precedente.
|
ATTENZIONE:
Se al momento del saldo risultano già versate all'INPS, a titolo di
acconto, somme superiori al contributo dovuto, l'eccedenza viene dedotta
dagli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Il professionista
può presentare, in alternativa, richiesta di rimborso all'INPS.
|
SE
I REDDITI DERIVANO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
|
Il contributo è per due terzi
a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore.
Il versamento va effettuato
dall'impresa committente, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento
dei compensi, tramite modello di versamento F24,
che è di tipo "cumulativo".
Poichè il modello F24 non
consente di identificare quali siano i collaboratori per i quali sono versati i
contributi, a partire dal 1998 le imprese committenti di collaborazione
coordinata e continuativa e dei venditori porta a porta hanno l'obbligo di
presentare trimestralmente all'INPS una denuncia dei lavoratori.
I committenti possono
utilizzare il modello cartaceo (denominato GLA/D) oppure un supporto
magnetico (che può essere, a richiesta, fornito dall'INPS).
La presentazione delle
denuncie trimestrali va effettuata:
es.: per il 2°
trimestre 2000 entro il 31.7.2000
es.: per il 2°
trimestre 2000 entro il 31.8.2000
Nel modello devono essere
indicati, in particolare:
-
i dati identificativi del committente;
-
i dati relativi ai collaboratori;
-
i dati relativi al compenso erogato (mese e anno di pagamento, imponibile
previdenziale, aliquota applicata);
-
il tipo di attività svolta;
-
il riepilogo dei versamenti effettuati nel trimestre.
Il contributo è di misura
diversa, 10% o 13% a seconda dei casi:
-
per i collaboratori e i professionisti non iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria è pari al 12,50% (a partire dal 2000 l'aliquota sale di 1 punto
percentuale ogni due anni, fino a raggiungere il 19%). Il contributo è
maggiorato dello 0,50% per finanziare le prestazioni per maternità, gli assegni
familiari e la malattia nel caso di ricovero ospedaliero.
-
per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie o già titolari di pensione, il contributo è pari al
10%.
Il contributo è dovuto entro
il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di
variazione del costo della vita.
Nell'anno 2000 il massimale è
di Lire 144.263.000 annue
Il massimale non è
frazionabile a mese e va rispettato indipendentemente dal periodo di attività
svolta.
Non è previsto alcun minimale
contributivo annuo, per cui i contributi possono essere versati anche per
redditi molto modesti.
Si deve però tener conto che
per poter accreditare ai fini pensionistici l'intero anno di assicurazione la
legge vuole che il contributo sia versato su un reddito minimale.
Il minimale è quello stesso
stabilito per i commercianti e per l'anno 2000 è pari a Lire 22.688.224.-
Di seguito si riporta una
tabella dei massimali per i periodi 1996/2000. Per gli stessi periodi sono
indicati anche i minimali di reddito annui validi ai fini della pensione.
Anno
|
Reddito
massimale
Importo annuo |
Reddito
minimale ai fini pensionistici
Importo annuo |
1996
|
132.000.000
|
20.871.448
|
1997
|
137.148.000
|
21.634.600
|
1998
|
139.480.000
|
21.979.984
|
1999
|
141.991.000
|
22.351.888
|
2000
|
144.263.000
|
22.688.224
|
COME
AUMENTA L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
|
La finanziaria 2000 ha
stabilito, per coloro che non siano contemporaneamente iscritti ad altra forma
obbligatoria o non siano titolari di pensione, l'innalzamento graduale
dell'aliquota per l'assicurazione pensionistica nella misura dell' 1% ogni due
anni a partire dal 2000, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.
Anno
|
Aliquota
ai soli fini pensionistici
|
Aliquota
totale
|
2000
|
12,50
|
13,00
|
2002
|
13,50
|
14,00
|
2004
|
14,50
|
15,00
|
2006
|
15,50
|
16,00
|
2008
|
16,50
|
17,00
|
2010
|
17,50
|
18,00
|
2012
|
18,50
|
19,00
|
2014
|
19,00
|
19,50
|
L'imponibile contributivo è
pari a:
A)
per i collaboratori, all'ammontare dei compensi liquidati nel trimestre mentre
le somme documentate o rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto purchè
relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Tale ammontare
va ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria.
Sulla quota eccedente i 100
milioni non si applica la deduzione.
Esempio:
Compensi
liquidati nel trimestre
|
106.000.000
|
spese documentate
relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale
|
6.000.000
|
imponibile
|
100.000.000
|
A tale importo si sottrae la
percentuale del 5% di deduzione forfetaria: 100.000.000 x 5% = 5.000.000.
Pertanto l'imponibile contributivo è pari a L. 95.000.000.
N.B. Dal 1.1.1999 (Legge
finanziaria 2000): la riduzione forfetaria è pari al 6%, se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e
continuativa di importo complessivo non superiore ai 40 milioni e il reddito
della abitazione principale non superiore a 1.800.000
B)
per i venditori porta a porta, all'ammontare delle provvigioni ricevute: tali
soggetti non hanno la riduzione forfetaria del 5%, non avendo l'obbligo della
presentazione della dichiarazione dei redditi;
C)
per i professionisti, all'ammontare dell'imponibile da dichiarare ai fini irpef
COMPENSI
PAGATI IN VIA ANTICIPATA
|
Se il compenso per il lavoro
svolto nell'intero anno viene pagato prima della fine dell'anno, il versamento
del contributo sarà effettuato dal committente entro il giorno 16 del mese
successivo a quello dell'erogazione del compenso. In questo caso, le denuncie
trimestrali dovranno riportare nel campo "periodi di attività"
l'intero anno solare.
ASSICURAZIONE
INAIL
Dal 16 marzo 2000 i
lavoratori parasubordinati sono assicurati anche contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
L'assicurazione
riguarda non tutti i lavoratori ma solo quelli che:
-
svolgono un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di
infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di
attività che richiedono l'uso dei macchinari);
-
ovvero esercitano le proprie mansioni, in via occasionale, su veicoli a
motore personalmente condotti.
Il premio da versare
all'INAIL, calcolato sui compensi effettivamente percepiti, è ripartito
tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo). |
PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
|
Il pagamento del contributo
alla Gestione Separata comporta l'assicurazione obbligatoria contro i
"rischi" di vecchiaià, invalidità e morte. Pertanto, al verificarsi
di detti eventi agli interessati, in possesso dei requisiti previsti e su
domanda, vengono pagate le seguenti prestazioni:
-
pensione di vecchiaia
-
assegno di invalidità
-
pensione di inabilità
-
pensione ai superstiti
-
indennità una tantum
Tali prestazioni sono
attribuite in base ai criteri esistenti per la gestione previdenziale degli
esercenti attività commerciali.
La domanda di pensione va
presentata, su apposito modulo, a qualsiasi ufficio INPS direttamente o per il
tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono
gratuitamente i lavoratori.
PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI
|
I
collaboratori e i
professionisti che non siano titolari di altre posizioni assicurative e per i
quali il contributo versato sia pari al 13% beneficiano delle prestazioni
assistenziali di maternità e di assegno per il nucleo familiare e, dall'anno
2000, anche della tutela nei casi di malattia, limitatamente alle degenze
ospedaliere.
ASSEGNO
PER IL NUCLEO FAMILIARE
|
La disciplina per il nucleo
familiare è stata estesa agli iscritti alla gestione (liberi professionisti e
collaboratori coordinati continuativi) che a partire da gennaio 1998 sono
soggetti al contributo del 12% successivi innalzamenti. In questa aliquota è
compresa la quota 0,50% per finanziare il fondo maternità, assegni familiari e
malattia.
L'assegno spetta nei casi in
cui:
-
il reddito familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di
ciascun anno suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non è superiore
a otto milioni di lire a persona. Il limite sale a dieci milioni in caso di
nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile;
-
la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e
continuativa, da vendita porta a porta e da libera professione, è pari o
superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare
precedente il 1° luglio.
L'assegno spetta, una volta
soddisfatte le condizioni redittuali, ai seguenti nuclei:
-
nuclei con entrambi i genitori e almeno due figli minori;
-
nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente un
soggetto inabile (coniuge, figlio minorenne o maggiorenne, fratello, sorella,
nipote);
-
nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con o senza inabili;
-
nuclei con entrambi i coniugi, senza figli minori, in cui sia presente almeno un
soggetto inabile (coniuge, figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote);
-
nuclei
monoparentali, senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto
inabile (figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote)
La domanda deve essere fatta,
compilando l'apposito modulo, presso la sede dell'INPS nella cui circoscrizione
territoriale risiede il lavoratore.
|