I contributi
necessari per determinare il diritto e la misura della pensione sono di vario
tipo: obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, volontari.
I contributi
obbligatori sono quelli versati dal datore di lavoro, anche per la quota a
carico del lavoratore, in misura proporzionale all'importo della retribuzione
percepita dal lavoratore.
I contributi
figurativi. Nel
caso in cui il rapporto di lavoro rimanga sospeso per determinati eventi, la
legge stabilisce che questi periodi devono essere considerati utili ai fini del
diritto alle prestazioni previdenziali e della determinazione della loro misura.
Questi eventi sono:
servizio militare e assimilati, malattia e infortunio, donazione di sangue,
interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio,
integrazione salariale (ordinarie e straordinarie), contratti di solidarietà,
disoccupazione e mobilità indennizzate, assistenza antitubercolare, aspettativa
per funzione pubbliche elettive e cariche sindacali.
Nel caso di
lavoratori che non possono far valere periodi di contribuzione precedenti il 1°
gennaio 1993, non possono essere accreditati, ai fini del diritto alla pensione
di anzianità, più di 5 anni complessivi di contributi figurativi. I contributi
figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su richiesta del
lavoratore, in altri casi d'ufficio.
Accredito su
richiesta del lavoratore.
Il lavoratore può richiedere
all'INPS che vengano conteggiati agli effetti del diritto e della misura della
pensione i seguenti periodi.
Periodi di
servizio militare: unico
requisito richiesto per ottenere l'accredito del periodo svolto per il servizio
militare e' quello di avere almeno un contributo settimanale per attività
lavorativa. Il servizio militare può essere sia volontario che obbligatorio. Il
servizio sostitutivo civile e' equiparato al servizio militare.
Periodi di
malattia: l'accredito
figurativo dei periodi di malattia era consentito, fino al 31 dicembre 1996, al
massimo per 12 mesi in tutto l'arco della vita assicurativa. Dal 1 gennaio 1997,
il periodo massimo che si può accreditare passa in maniera graduale, a 24 mesi.
L'accredito e' escluso per periodi di malattia di durata inferiore ai sette
giorni e per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria anche parziale.
Sono equiparati ai periodi di malattia, i periodi di inabilità conseguente ad
infortunio. Unico requisito richiesto per poter procedere all'accredito, e'
quello di possedere almeno un contributo settimanale per attività lavorativa
prima del periodo di malattia.
Periodi di
astensione sia obbligatoria che facoltativa per gravidanza e puerperio:
per l'accredito e' sufficiente
che la lavoratrice sia iscritta al fondo previdenziale di appartenenza, non
essendo più necessaria una contribuzione minima.
Periodi
durante il quale il lavoratore e' collocato in aspettativa,
in quanto chiamato a funzioni pubbliche elettive o a coprire cariche sindacali:
dal 15 novembre 1996 e' ammessa la copertura figurativa dei periodi di
aspettativa solo se il relativo provvedimento e' assunto con atto scritto. La
domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata, a
cui il lavoratore e' iscritto all'atto del collocamento in aspettativa, deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello nel quale ha avuto inizio o si e' svolta l'aspettativa,
quindi le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1999 per i
periodi compresi nel 1998, entro il 30 settembre 2000 per i periodi di
aspettativa svolti nel 1999. Per i periodi di aspettativa con durata
pluriennale, la domanda dovrà essere presentata ogni anno entro il 30
settembre, per l'accreditamento dell'anno precedente, e non al termine
dell'aspettativa.
Accredito
d'ufficio. Vengono
riconosciuti d'ufficio e considerati come periodi di contribuzione ai fini del
diritto e della misura della pensione i seguenti periodi: periodi di
corresponsione dell'indennità di disoccupazione, i periodi di sospensione per i
quali e' ammessa l'integrazione salariale, i periodi di godimento dell'indennità
di mobilità, i periodi di degenza in regime sanatoriale, di cura ambulatoriale
e domiciliare per tubercolosi.
I CONTRIBUTI
FIGURATIVI |
CAUSA
SOSPENSIONE
|
ACCREDITAMENTO
|
Servizio
Militare |
domanda |
Malattia
- Infortunio |
domanda |
Gravidanza
- Puerperio |
domanda |
Funzioni
pubbliche |
domanda |
Tubercolosi |
d'ufficio |
Disoccupazione |
d'ufficio |
Cassa
integrazione |
d'ufficio |
Contratti
di solidarietà |
d'ufficio |
Mobilità |
d'ufficio |
|