PREVIDENZA

CONTRIBUTI FIGURATIVI


 

I contributi necessari per determinare il diritto e la misura della pensione sono di vario tipo: obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, volontari.

I contributi obbligatori sono quelli versati dal datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore, in misura proporzionale all'importo della retribuzione percepita dal lavoratore.

I contributi figurativi. Nel caso in cui il rapporto di lavoro rimanga sospeso per determinati eventi, la legge stabilisce che questi periodi devono essere considerati utili ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali e della determinazione della loro misura.

Questi eventi sono: servizio militare e assimilati, malattia e infortunio, donazione di sangue, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio, integrazione salariale (ordinarie e straordinarie), contratti di solidarietà, disoccupazione e mobilità indennizzate, assistenza antitubercolare, aspettativa per funzione pubbliche elettive e cariche sindacali.

Nel caso di lavoratori che non possono far valere periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio 1993, non possono essere accreditati, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, più di 5 anni complessivi di contributi figurativi. I contributi figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su richiesta del lavoratore, in altri casi d'ufficio.

Accredito su richiesta del lavoratore. Il lavoratore può richiedere all'INPS che vengano conteggiati agli effetti del diritto e della misura della pensione i seguenti periodi.

Periodi di servizio militare: unico requisito richiesto per ottenere l'accredito del periodo svolto per il servizio militare e' quello di avere almeno un contributo settimanale per attività lavorativa. Il servizio militare può essere sia volontario che obbligatorio. Il servizio sostitutivo civile e' equiparato al servizio militare.

Periodi di malattia: l'accredito figurativo dei periodi di malattia era consentito, fino al 31 dicembre 1996, al massimo per 12 mesi in tutto l'arco della vita assicurativa. Dal 1 gennaio 1997, il periodo massimo che si può accreditare passa in maniera graduale, a 24 mesi. L'accredito e' escluso per periodi di malattia di durata inferiore ai sette giorni e per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria anche parziale. Sono equiparati ai periodi di malattia, i periodi di inabilità conseguente ad infortunio. Unico requisito richiesto per poter procedere all'accredito, e' quello di possedere almeno un contributo settimanale per attività lavorativa prima del periodo di malattia.

Periodi di astensione sia obbligatoria che facoltativa per gravidanza e puerperio: per l'accredito e' sufficiente che la lavoratrice sia iscritta al fondo previdenziale di appartenenza, non essendo più necessaria una contribuzione minima.

Periodi durante il quale il lavoratore e' collocato in aspettativa, in quanto chiamato a funzioni pubbliche elettive o a coprire cariche sindacali: dal 15 novembre 1996 e' ammessa la copertura figurativa dei periodi di aspettativa solo se il relativo provvedimento e' assunto con atto scritto. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata, a cui il lavoratore e' iscritto all'atto del collocamento in aspettativa, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale ha avuto inizio o si e' svolta l'aspettativa, quindi le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1999 per i periodi compresi nel 1998, entro il 30 settembre 2000 per i periodi di aspettativa svolti nel 1999. Per i periodi di aspettativa con durata pluriennale, la domanda dovrà essere presentata ogni anno entro il 30 settembre, per l'accreditamento dell'anno precedente, e non al termine dell'aspettativa.

Accredito d'ufficio. Vengono riconosciuti d'ufficio e considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione i seguenti periodi: periodi di corresponsione dell'indennità di disoccupazione, i periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, i periodi di godimento dell'indennità di mobilità, i periodi di degenza in regime sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare per tubercolosi.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI

CAUSA SOSPENSIONE

ACCREDITAMENTO

Servizio Militare domanda
Malattia - Infortunio domanda
Gravidanza - Puerperio domanda
Funzioni pubbliche domanda
Tubercolosi d'ufficio
Disoccupazione d'ufficio
Cassa integrazione d'ufficio
Contratti di solidarietà d'ufficio
Mobilità d'ufficio