La legge
di riforma del sistema pensionistico ha apportato un cambiamento
sostanziale per quanto riguarda i nuovi criteri di calcolo delle pensioni:
Infatti:
-
Per i nuovi assunti (dal
1° gennaio 1996 in poi) la pensione viene calcolata con il sistema
"contributivo"
-
Per coloro che al 31
dicembre 1995 hanno un'anzianità pari o superiore ai 18 anni la
pensione viene calcolata con il sistema
"retributivo"
-
Per coloro che al 31
dicembre 1995 hanno una anzianità inferiore ai 18 anni la pensione
viene calcolata con il sistema "misto" (retributivo per le anzianità
maturate fino al 1995, contributivo per le anzianità
successive)
Vediamo
insieme i requisiti dei vari
casi.
SISTEMA RETRIBUTIVO
Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori
dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle
retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni. Dal 1°
gennaio 1993 il decreto legislativo 503/92 ha introdotto il calcolo
della pensione in due quote; una quota relativa alle anzianità
maturate fino al 31.12.1992 e una quota calcolata con le anzianità
maturate al 01.01.1993. Le quote sono calcolate nel seguente
modo:
LAVORATORI CON
UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15
ANNI AL 31 DICEMBRE 1992
Lavoratori
dipendenti La retribuzione annua pensionabile deve essere
determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili
precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi
contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese
precedente la decorrenza della
pensione.
Lavoratori
autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni,
artigiani, commercianti) Il reddito pensionabile deve essere determinato con
riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la
decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi
compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese
precedente la decorrenza della pensione Per coloro che hanno
contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti
e degli artigiani), il calcolo va effettuato secondo le norme in
vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva
maturata in ognuna di esse.
LAVORATORI CON
UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE
A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992
Lavoratori
dipendenti La retribuzione annua pensionabile viene
determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di
contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della
pensione. L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il
calcolo della retribuzione pensionabile viene attuato con
gradualità, in ragione del 50 per cento del numero di settimane
comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31.12.95 e del 66,6% delle
settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
Lavoratori autonomi Per le pensioni con
decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo di riferimento per
il calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni
precedenti la decorrenza della pensione. L'ampliamento viene attuato
con gradualità, in ragione del 66,6% delle settimane intercorrenti
tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della
pensione.
RIVALUTAZIONE
Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge
rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il
calcolo della pensione. Per il calcolo della quota relativa alle
anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun
anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza
della pensione e l'anno precedente tale decorrenza, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della
vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno solare di
riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione. Per
il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in
poi si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in
considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza della pensione
e quelli dell'anno precedente, in misura corrispondente alla
variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la
decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT con
l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in
considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili. Si
riportano nella seguente tabella i coefficienti di rivalutazione
relativi alla quota "A" per l'anzianità maturata fino al 31.12.92, e
alla quota "B" per l'anzianità maturata dall'1.1.93. I valori
sono relativi all'anno 2000.
TABELLA CON
I COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
relativi
alla QUOTA "A" per l'anzianità maturata fino al
31.12.92 relativi alla QUOTA "B" per l'anzianità maturata
dal 01.01.93
SISTEMA
CONTRIBUTIVO
l sistema contributivo prevede il calcolo
della pensione, effettuato sull'insieme dei contributi versati dal
lavoratore e dal datore di lavoro durante l'intera vita
assicurativa. I contributi versati ogni anno vengono sommati
insieme, al termine della vita lavorativa, per dare luogo alla base
contributiva complessiva - che la legge chiama "montante
individuale" - sulla quale si calcola la pensione. I contributi
vengono in ogni caso rivalutati ogni anno in base al prodotto
interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in
parte la diminuzione del potere di acquisto della
moneta. Il montante viene moltiplicato per il "coefficiente di
trasformazione" stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore
e in tal modo si ottiene la misura della pensione lorda
annua.
Ecco i
coefficienti di trasformazione
ETA' |
COEFFICIENTI DI
TRASFORMAZIONE |
57 |
4,720% |
58 |
4,860% |
59 |
5,006% |
60 |
5,163% |
61 |
5,334% |
62 |
5,514% |
63 |
5,706% |
64 |
5,911% |
65 |
6,136% |
Per dare modo ai lavoratori di
controllare la regolarità e l'esattezza dei contributi versati
dall'azienda, l'INPS periodicamente invia agli interessati un
estratto
conto sul quale è riportato l'importo contributivo versato in
loro favore.
LAVORATORI SENZA
UN'ANZIANITÀ
CONTRIBUTIVA AL 31.12.95
La pensione viene calcolata interamente con
il sistema
contributivo.
LAVORATORI CON
UN'ANZIANITÀ
CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI AL
31.12.95
In questo caso la pensione viene calcolata in
parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino
al 31.12.95, in parte con il sistema contributivo per l'anzianità
maturata dal 1° gennaio
1996.
LAVORATORI CON
UN'ANZIANITÀ
CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI AL
31.12.95
La pensione viene calcolata interamente con
il sistema
retributivo.
ATTENZIONE
I lavoratori con un'anzianità
contributiva al 31.12.1995 possono avvalersi di una "opzione" e cioè
possono chiedere che la pensione venga liquidata con il sistema
contributivo sempreché siano in possesso di un'anzianità
contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 successivi
al
1995.
LA
PENSIONE CONTRIBUTIVA
l mese di gennaio 2001 segna la prima
tappa del sistema contributivo. Possono essere liquidate le pensioni
con il nuovo sistema di calcolo.
CALCOLO DELLA PENSIONE
CONTRIBUTIVA
A chi si applica:
Il
sistema di calcolo contributivo scatta in modo esclusivo per
coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio 1996 e che a
questa data sono privi di
contributi:
-
Lavoratori
dipendenti privati e pubblici
-
Lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni
e mezzadri e parasubordinati)
Il nuovo sistema di calcolo
scatta per tutti i lavoratori che vogliono optare per il
contributivo e sono:
Non si applica:
Il sistema di calcolo
contributivo non si applica:
Montante contributivo:
I
contributi versati dai neo assunti a partire dal 1° gennaio
1996 in poi, costituiscono il montante individuale del
lavoratore. Ai fini del calcolo della pensione
occorre
-
individuare
la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o il reddito
dei lavoratori autonomi
-
calcolare
l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la base
imponibile annua per l'aliquota contributiva che è del 33% se
si tratta di lavoratori dipendenti e del 20% se si tratta di
lavoratori autonomi
-
determinare
il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno,
rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di
capitalizzazione risultante dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata
dall'ISTAT.
L'importo della pensione è
determinato applicando al montante contributivo il
coefficiente di trasformazione relativo all'età
dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a
partire dall'età di 57 anni; tale requisito non occorre se
l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 40 anni
effettivi
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