A partire
dal 1° gennaio 1996 viene istituito, in sostituzione della pensione
sociale, l'assegno sociale per i soggetti anziani. Non e' gravato
da imposte.
REQUISITI:
- Cittadinanza e
residenza italiana
- 65 anni di età
LIMITI DI REDDITO:
- Per soggetto solo:
reddito proprio inferiore all'importo dell'assegno
- Per soggetto
coniugato: reddito cumulato con quello del coniuge (compreso
eventuale assegno percepito dal coniuge) inferiore a 2 volte
l'importo dell'assegno.
Attenzione:
redditi conseguito nell'anno solare di riferimento
REDDITI
INCLUSI:
REDDITI
ESCLUSI:
-
TFR e
sue anticipazioni;
-
Competenze
arretrate soggette a tassazione separata;
-
Assegno
sociale;
-
Casa di
abitazione;
-
Pensione
"unificata" di vecchiaia nella misura di 1/3, comunque non
oltre 1/3 dell'assegno.
IMPORTO
INTERO PER IL 1999:
IMPORTO
RIDOTTO:
L'ASSEGNO
NON E' REVERSIBILE N.B.:
Coloro che già percepivano, alla data del 31 dicembre 1995, la pensione
sociale, continueranno a riceverla con la normativa riguardante la
pensione sociale, nessun riferimento, quindi, alle nuove regole
Decorrenza |
Importo
Mensile |
Reddito
personale |
Reddito
cumulato |
01.01.1996 |
480.000 |
6.240.000 |
12.480.000 |
01.01.1997 |
498.700 |
6.483.100 |
12.966.200 |
01.01.1998 |
507.200 |
6.593.600 |
13.187.200 |
01.01.1999 |
616.350 |
8.012.550 |
16.025.100 |
01.01.2000 |
643.600 |
8.366.800 |
16.733.600 |
01.01.2001 |
659.650 |
8.575.450 |
17.150.900 |
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