Utilizzare il
Modello 730 presenta numerosi vantaggi:
E' più facile
da compilare e non richiede di eseguire calcoli; il contribuente non deve
neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all'amministrazione
finanziaria. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l'ente pensionistico
oppure il Caf a cui il contribuente si è rivolto.
Il
contribuente ottiene il
rimborso dell'imposta
eventualmente trattenuta in più, direttamente
nella busta paga o nella rata di pensione del mese di luglio (per
i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali il rimborso è
effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre). In caso debba invece
pagare delle somme, queste gli verranno trattenute direttamente dallo stipendio
o dalla pensione. Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il
pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà
trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche
chiedere (riempiendo una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le
trattenute in più mesi, pagando l'interesse dello 0,5 % mensile.
ATTENZIONE
Non tutti i
lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730.
In particolare
non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione col
modello normale) coloro che possiedono redditi d'impresa e redditi derivanti
dall'esercizio di arti o professioni.
Non possono
utilizzare il modello 730 neanche i dipendenti da datori di lavoro che non sono
obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. lavoratori domestici) e coloro
che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. I lavoratori
con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno
possono presentare il modello 730:
al sostituto
d'imposta solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio
2000;
al CAF solo se
il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2000.
NOVITA'
A partire da
quest'anno, anche coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei
minori e delle persone incapaci possono utilizzare il modello 730, se nei
confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione
sussistono le condizioni per la presentazione di questo modello.
Quando
entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il
modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di
uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.
La
presentazione congiunta del modello 730 è possibile anche nei casi in cui il
coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria
dichiarabili con il modello 730, ad eccezione, quindi, di quelli di lavoro
autonomo e impresa.
La
dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei
coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Possono
utilizzare il mod. 730 anche le persone che posseggono soltanto redditi di
collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia il rapporto di collaborazione
deve sussistere nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio
2000 e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il
conguaglio. I collaboratori coordinati e continuativi, però, possono presentare
il mod. 730 soltanto ad un Caf.
I datori di
lavoro devono comunicare entro il 17 gennaio 2000 se intendono prestare
assistenza fiscale. L'assistenza fiscale dal 1999 è infatti diventata
facoltativa. Tuttavia i datori di lavoro sono tenuti comunque ad effettuare i
conguagli relativi alla dichiarazione 730 presentata al CAF.
L'OPZIONE
DELL'8 PER MILLE
Il
contribuente può scegliere di destinare una quota pari all'8 per mille dell'irpef
alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi o allo Stato, per
scopi di carattere sociale o umanitario.
Questa scelta
non aumenta l'imposta che deve pagare il contribuente, ma obbliga lo Stato a
destinare alla finalità voluta dal contribuente una parte dell'irpef riscossa.
I pensionati
che fruiscono di trattamenti corrisposti da più enti pensionistici e non
posseggono altri redditi non devono più presentare la dichiarazione
QUANDO
VA PRESENTATO IL 730
Il modello 730
può essere presentato entro il 2
maggio al datori di lavoro o
al proprio ente pensionistico.
Chi utilizza
l'assistenza dei Caf ha tempo
fino al 31 maggio per
presentare la dichiarazione.
COME
CORREGGERE IL 730
Ai lavoratori
e ai pensionati che hanno utilizzato il modello 730 per dichiarare i loro
redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione
delle imposte (mod. 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta o dal Caf, allo
scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo oppure errori
nel riportare la scelta dell'8 per mille, nel caso in cui la dichiarazione sia
stata presentata ad un Caf.
In questo caso
bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza perchè, se ci
sono errori di calcolo, provveda a correggerli in tempo utile perchè se ne
possa tener conto al momento di effettuare i conguagli nella busta paga o nel
rateo di pensione.
Quando,
invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è
accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli
oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:
presentare
entro il 31 ottobre
un nuovo modello 730 con la relativa documentazione, quando l'integrazione
comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente
indicati). Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un Caf anche se
il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente
pensionistico.
presentare
entro i termini prescritti un modello UNICO2000 persone fisiche quando
l'integrazione comporta un debito o un minor credito (ad esempio, redditi in
tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la
differenza rispetto all'importo del credito risultante dal mod. 730, che verrà
comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.
La
dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio (addebito di
imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente
pensionistico
CORREZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE
E' possibile
correggere la dichiarazione (ma, in questo caso, solo se la correzione dà luogo
ad una maggiore imposta o un minor credito) anche
dopo la scadenza del termine di presentazione,
attraverso il cosiddetto "ravvedimento"
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