FISCO

MODELLO 730


 

Utilizzare il Modello 730 presenta numerosi vantaggi:

E' più facile da compilare e non richiede di eseguire calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all'amministrazione finanziaria. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l'ente pensionistico oppure il Caf a cui il contribuente si è rivolto.

Il contribuente ottiene il rimborso dell'imposta eventualmente trattenuta in più, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione del mese di luglio (per i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre). In caso debba invece pagare delle somme, queste gli verranno trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere (riempiendo una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l'interesse dello 0,5 % mensile.

   ATTENZIONE

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730.

In particolare non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione col modello normale) coloro che possiedono redditi d'impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

Non possono utilizzare il modello 730 neanche i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute (ad es.  lavoratori domestici) e coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:

al sostituto d'imposta solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2000;

al CAF solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2000.

        NOVITA'

A partire da quest'anno, anche coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci possono utilizzare il modello 730, se nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistono le condizioni per la presentazione di questo modello.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.

La presentazione congiunta del modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, ad eccezione, quindi, di quelli di lavoro autonomo e impresa.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Possono utilizzare il mod. 730 anche le persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2000 e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. I collaboratori coordinati e continuativi, però, possono presentare il mod. 730 soltanto ad un Caf.

I datori di lavoro devono comunicare entro il 17 gennaio 2000 se intendono prestare assistenza fiscale. L'assistenza fiscale dal 1999 è infatti diventata facoltativa. Tuttavia i datori di lavoro sono tenuti comunque ad effettuare i conguagli relativi alla dichiarazione 730 presentata al CAF.

L'OPZIONE DELL'8 PER MILLE

Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari all'8 per mille dell'irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta l'imposta che deve pagare il contribuente, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità voluta dal contribuente una parte dell'irpef riscossa.

I pensionati che fruiscono di trattamenti corrisposti da più enti pensionistici e non posseggono altri redditi non devono più presentare la dichiarazione

QUANDO VA PRESENTATO IL 730

Il modello 730 può essere presentato entro il 2 maggio al datori di lavoro o al proprio ente pensionistico.

Chi utilizza l'assistenza dei Caf ha tempo fino al 31 maggio per presentare la dichiarazione.

COME CORREGGERE IL 730

Ai lavoratori e ai pensionati che hanno utilizzato il modello 730 per dichiarare i loro redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (mod. 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta o dal Caf, allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo oppure errori nel riportare la scelta dell'8 per mille, nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata ad un Caf.

In questo caso bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza perchè, se ci sono errori di calcolo, provveda a correggerli in tempo utile perchè se ne possa tener conto al momento di effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:

presentare entro il 31 ottobre un nuovo modello 730 con la relativa documentazione, quando l'integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un Caf anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico.

presentare entro i termini prescritti un modello UNICO2000 persone fisiche quando l'integrazione comporta un debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico

CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

E' possibile correggere la dichiarazione (ma, in questo caso, solo se la correzione dà luogo ad una maggiore imposta o un minor credito) anche dopo la scadenza del termine di presentazione, attraverso il cosiddetto "ravvedimento"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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