Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri - 20.6.2000 |
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Individuazione
delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all'art. 27, comma
3, della L. 13.5.1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le
erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi
di calamità pubblica o da altri eventi straordinari in Stati diverso da
quello italiano |
Le
erogazioni indicate, in base all'articolo 27 della legge 133/99, sono
deducibili dal reddito d'impresa. I beni ceduti non si considerano
destinati a finalità estranee all'impresa.Entrambi sono esenti
dall'imposta sulle donazioni. Gli enti per cui tramite far pervenire
erogazioni e beni sono però tassativamente indicati: Onlus,
organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro, altre
fondazioni, associazioni, comitati o enti registrati che prevedono fra le
proprie finalità gli interventi umanitari a favore di popolazioni colpite
da calamità, e infine le amministrazioni pubbliche statali, regionali,
locali e gli enti pubblici non economici. |